Cassazione Penale, Sentenza n. 1523/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso il rigetto della richiesta di riesame della custodia cautelare in carcere; contestazione delle motivazioni relative al ruolo del ricorrente nell'associazione e nella gestione del presunto traffico illecito di rifiuti (capi 6 e 7), della qualificazione di materiale legnoso come "rifiuto" e della sussistenza delle esigenze cautelari. Si deducevano vizi logico‑motivazionali, mancato rispetto delle indicazioni della sentenza rescindente e omissione di argomentazione sul perdurare delle esigenze cautelari (ricorrente detenuto dal gennaio 2018 e perdita del controllo delle società).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi ritenendoli infondati: non ha riscontrato manifesta illogicità nella valutazione del ruolo attivo e consapevole dell'imprenditore nella gestione dell'attività e ha ritenuto congrua la ricostruzione circa l'irregolarità delle procedure e la qualificazione del materiale come rifiuto, alla luce dell'art. 185 d.lgs. 152/2006 e delle risultanze investigative. Tuttavia ha ritenuto fondato il terzo motivo perché l'ordinanza impugnata è rimasta assolutamente silente sul profilo delle esigenze cautelari; per tale motivo la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di merito.
Norme richiamate
artt. 416, primo e secondo comma, cod. pen.
Norma sulla associazione a delinquere: contestata l'appartenenza del ricorrente al sodalizio e il suo ruolo apicale nell'impresa di famiglia; la Corte valuta la necessità di prove specifiche oltre alla mera carica societaria.
art. 452‑quaterdecies cod. pen.
Riferimento al reato relativo allo smaltimento illecito di rifiuti; impiega la normativa penale dei rifiuti quale cornice per valutare la condotta contestata.
art. 416‑bis.1 cod. pen.
Aggravante connessa all'operatività di organizzazione di tipo mafioso; utilizzata per qualificare l'aggravamento delle imputazioni contestate.
art. 185 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
"Il regime derogatorio della parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, previsto dall'art. 185 del medesimo decreto, opera solo per gli 'sfalci e potature' riutilizzati in agricoltura, in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa sempre che siano seguite delle procedure che non danneggino l'ambiente o non mettano in pericolo la salute umana"
La Corte richiama che gli sfalci e potature possono non essere rifiuti solo se il loro riutilizzo avviene secondo procedure conformi; in assenza di tali condizioni il materiale è qualificabile come rifiuto e può integrare il reato.
art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per lamentare errata applicazione; concerne limiti e criteri della motivazione in materia di misure cautelari e prova che la Corte verifica rispetto alle indicazioni della sentenza rescindente.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per i limiti di impugnazione in cassazione e per la regolazione dei motivi ammissibili nel ricorso avverso misure cautelari.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Rinvio formale per la trasmissione delle conclusioni scritte del pubblico ministero; norma procedurale citata nel corso del processo.
Massime di principio
- La mera carica societaria (es. amministratore unico) non basta di per sé a provare la partecipazione a una 'ndrina: il collegamento con l'organizzazione criminale deve essere provato con elementi specifici e logicamente motivati.
- Gli sfalci e le potature possono non essere rifiuti solo se il loro riutilizzo avviene secondo procedure che non danneggiano l'ambiente e la salute; in assenza di tali garanzie il materiale è qualificabile come rifiuto e può integrare reati ambientali.
- In sede di cassazione non è consentito riesaminare i fatti come se si trattasse di un nuovo giudizio: la Corte verifica la correttezza e la logicità della motivazione del giudice di merito, restando però vincolata alle indicazioni della sentenza rescindente quando questa ha annullato per carenze argomentative.
- La mancata o insufficiente motivazione circa le esigenze cautelari (perché la Corte non valuta se permangano pericolo di fuga, inquinamento probatorio o reiterazione del reato) è motivo idoneo ad ottenere l'annullamento del provvedimento cautelare e il rinvio per nuovo esame.
- Per contrastare perizie o consulenze del pubblico ministero è necessario un'argomentazione difensiva specifica e puntuale che metta in evidenza le carenze metodologiche o i dati contrari, altrimenti tali contestazioni rischiano di essere ritenute generiche e non idonee a infirmare l'impianto probatorio.
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