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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03210/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

Il tribunale aveva dichiarato il fallimento di una società immobiliare su ricorso del curatore di altro fallimento creditore, in un procedimento prefallimentare al quale la società non aveva partecipato. La società ha impugnato la sentenza deducendo, da un lato, la nullità della notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento perché l'ufficiale giudiziario, recatosi presso lo studio del commercialista indicato come sede, si era limitato a citofonare senza risposta e aveva poi depositato il plico in casa comunale; secondo la ricorrente, tale modalità sarebbe stata utilizzabile solo in caso di irreperibilità assoluta o sede sconosciuta o inesistente, non per la mera mancata risposta al citofono. Dall'altro lato, ha contestato l'esistenza dello stato di insolvenza, sostenendo che il patrimonio immobiliare fosse di valore superiore ai debiti e che vi fossero trattative di cessione per un prezzo ancora maggiore. In memoria ha anche dedotto l'omessa indicazione dell'orario di accesso dell'ufficiale giudiziario nella relata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, nel procedimento ex art. 15 l.fall., quando la notifica a mezzo PEC non riesca e l'ufficiale giudiziario si rechi personalmente presso la sede dell'impresa senza poter eseguire la notifica per qualsiasi ragione, non sono richieste ulteriori ricerche per accertare l'irreperibilità del destinatario; è sufficiente l'attestazione dell'impossibilità di eseguire la notifica presso la sede, con perfezionamento mediante deposito in casa comunale. Ha inoltre ritenuto nuova, e quindi inammissibile, la doglianza sull'omessa indicazione dell'orario, perché introdotta solo in memoria. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio della decisione impugnata: la corte d'appello aveva comunque ravvisato la strutturale incapacità della società di far fronte alle obbligazioni, valorizzando ipoteche, pignoramenti, crediti tributari ingenti e azioni esecutive dei creditori. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 15 l.fall.

    Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento la notificazione segue una sequenza speciale e semplificata: PEC, poi notificazione personale presso la sede, infine deposito in casa comunale se la notificazione presso la sede non sia possibile per qualsiasi ragione, senza necessità di ulteriori ricerche.

  • art. 140 c.p.c.

    Non trova applicazione nel procedimento notificatorio speciale previsto dall'art. 15 l.fall.

  • art. 47 disp. att. c.p.c.

    L'indicazione dell'orario nella relata di notificazione è dovuta solo se richiesta dalla parte interessata.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato richiamato come norma processuale dedotta a base del primo motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 5 l.fall.

    È stato invocato per contestare la valutazione dello stato di insolvenza, ma il motivo è stato ritenuto non pertinente rispetto alla motivazione della corte d'appello.

  • art. 16 del d.l. n. 185 del 2008

    È richiamato per l'obbligo dell'imprenditore iscritto nel registro delle imprese di dotarsi di un indirizzo PEC attivo e operativo.

  • art. 17 del d.l. n. 179/12

    Ha modificato l'art. 15 l.fall. introducendo il procedimento notificatorio speciale per il ricorso di fallimento.

  • art. 107, comma 1, del d.P.R. n. 1229/1959

    È richiamato quale base per la notificazione personale da parte dell'ufficiale giudiziario presso la sede dell'impresa.

  • L. n. 221/12

    Ha convertito con modificazioni il d.l. n. 179/12, che ha novellato l'art. 15 l.fall.

  • d.l. n. 179/12

    È il decreto che ha introdotto il sistema speciale di notificazione nel procedimento prefallimentare.

  • L. n. 2 del 2009

    È richiamata in relazione all'obbligo di PEC per l'imprenditore iscritto nel registro delle imprese.

  • L. n. 35 del 2012

    È richiamata quale ulteriore fonte della disciplina sull'obbligo di PEC dell'imprenditore.

Massime di principio

  • Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento la notificazione del ricorso e del decreto segue una disciplina speciale e semplificata, funzionale alla celerità del rito concorsuale: dopo il tentativo via PEC, la notificazione personale presso la sede dell'impresa è sufficiente e, se non eseguibile per qualsiasi ragione, consente il deposito in casa comunale senza ulteriori ricerche sull'irreperibilità del destinatario.
  • La mancata risposta presso la sede dell'impresa, attestata dall'ufficiale giudiziario, è idonea a integrare l'impossibilità di notificazione richiesta dalla disciplina speciale fallimentare.
  • Nel giudizio di cassazione le censure nuove, proposte solo in memoria e non contenute nel ricorso, sono inammissibili perché la memoria ha funzione meramente illustrativa.
  • La doglianza che contesta la valutazione dello stato di insolvenza è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, specie se il giudice di merito ha fondato la decisione su elementi autonomi e specifici di incapacite0 strutturale di soddisfare regolarmente le obbligazioni.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeNotificazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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