Cassazione Penale, Sentenza n. 36041/2023 del 29/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva rigettato l'istanza di riesame contro la custodia in carcere. Il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge, in particolare dell'art. 192 c.p.p., contestando la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 c.p., sostenendo che l'affermazione del tentativo estorsivo si riferiva solo all'agosto 2020 ed escludeva il concorso nei precedenti episodi estorsivi e che l'ordinanza non avrebbe individuato profili specifici del metodo mafioso; (ii) violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari, rilevando che l'unico contatto con i coindagati era avvenuto la sera del 20 agosto 2020, la limitata rilevanza del precedente penale e la memoria difensiva depositata avrebbero dovuto indurre a più accurata valutazione delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito adeguata e congrua motivazione sulla cornice mafiosa (associazione "Stidda" operante nelle zone di Vittoria e Comiso) e sui fatti, valorizzando la piena attendibilità della persona offesa che aveva indicato ripetute richieste estorsive risalenti al 2014 e protrattesi fino all'agosto 2020 (compresa la richiesta di pagamento del "pizzo"). Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva censurato l'aggravante sotto il profilo dell'agevolazione mafiosa, rendendo priva di interesse pratico la censura formulata. Sul secondo motivo ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente valorizzato la presunzione di pericolo di reiterazione connessa alle aggravanti mafiose e l'adeguatezza della misura custodiale, non essendo emerse circostanze capaci di superare tale presunzione. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende, e ha disposto gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1 cod. pen.
L'aggravante è stata ritenuta sussistente sia sotto il profilo del "metodo mafioso" sia sotto quello dell'agevolazione dell'associazione criminale; la Corte ha valorizzato elementi storici e dichiarazioni della persona offesa come idonei a dimostrare la continuità estorsiva e il carattere mafioso delle condotte
art. 192 cod. proc. pen.
Il ricorso aveva invocato una presunta violazione di tale norma in rapporto alla qualificazione dell'aggravante; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse fornito adeguata motivazione, quindi la censura non è fondata
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla motivazione sulle esigenze cautelari e alla valutazione della misura; la Corte ha ritenuto che la presunzione di pericolosità collegata alle aggravanti mafiose non fosse stata superata da elementi difensivi, giustificando la custodia in carcere
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; applicazione meramente esecutiva delle formalità previste
Massime di principio
- Quando la contestazione riguarda l'aggravante "416-bis" il giudice valuta il contesto associativo e la continuità delle condotte: dichiarazioni della persona offesa e fatti storici (episodi ripetuti nel tempo) possono sufficienza a dimostrare il metodo mafioso
- Una censura generica sulla mancata indicazione di profili peculiari del metodo mafioso è spesso insufficiente: la difesa deve confrontarsi puntualmente con la motivazione e proporre elementi specifici e provati per confutarla
- La presenza di aggravanti di matrice mafiosa comporta una presunzione di pericolosità e di adeguatezza di misure cautelari severe; per superare tale presunzione il difensore deve allegare circostanze concrete e documentate (es. collaborazione, elementi di attenuazione, prova di inesistenza di collegamenti associativi)
- Se la difesa non censura tutti i profili dell'aggravante (p.es. contesta solo il "metodo" ma non l'"agevolazione"), l'eventuale accoglimento parziale della censura potrebbe risultare privo di effetto pratico: è importante impugnare e provare in modo organico tutte le questioni rilevanti
- Per evitare l'inammissibilità o il rigetto del ricorso in sede di riesame è utile depositare motivi specifici, prove e una memoria dettagliata che affronti punto per punto la motivazione del giudice di merito
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