Cassazione Penale, Sentenza n. 20232/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo del 25/08/2023 che aveva in gran parte rigettato le istanze di riesame avverso misure cautelari custodiali applicate con riferimento a fatti di traffico internazionale di stupefacenti (artt. 73 e 74 DPR n. 309/1990, aggravato ex art. 61-bis c.p.). Il ricorrente deduceva, fra l'altro: incompetenza territoriale del Gip che originariamente convalidò il fermo e vizi conseguenti di efficacia della misura; mancato deposito di una videoripresa ritenuta fonte indiziaria e quindi violazione degli obblighi di trasmissione degli atti al riesame; incompetenza della Procura Distrettuale Antimafia; carenza o travisamento dei gravi indizi e insussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione). Contestava inoltre la fondatezza delle qualificazioni di reato (concorso, associazione) e la motivazione sulle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e l'ha respinto. Ha ritenuto manifestamente infondate o inammissibili le censure mosse. In particolare: i motivi che impugnavano questioni di diritto relative a competenza territoriale e efficacia della misura sono inammissibili in Cassazione; il principio consolidato (Sezioni unite) prevede che l'ordinanza di convalida emessa dal giudice del luogo dell'arresto abbia efficacia provvisoria ai sensi dell'art. 27 c.p.p. e la nullità del provvedimento di convalida non si estende automaticamente alla successiva ordinanza cautelare adottata dal giudice territorialmente competente salvo specifiche condizioni (es. mancata rinnovazione nei 20 giorni); non sussiste obbligo per il P.M. di trasmettere al riesame tutto il materiale digitale se il suo contenuto è adeguatamente descritto nei documenti trasmessi (informativa/verbale di fermo); la competenza della DDA si radica sull'imputazione anche provvisoria; le censure sulla valutazione degli indizi e sulle esigenze cautelari erano generiche, non specifiche e la Corte non è stata chiamata a una diversa valutazione dei fatti. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. La decisione non comporta la liberazione dell'interessato.
Norme richiamate
art. 27 cod. proc. pen.
L'ordinanza di convalida emessa dal giudice del luogo dell'arresto ha efficacia provvisoria; la misura cautelare adottata dal giudice della convalida non esclude la competenza territoriale del giudice del luogo del reato e la eventuale nullità del primo provvedimento non si estende automaticamente alla successiva ordinanza cautelare emessa dal giudice competente per territorio
art. 390 cod. proc. pen.
Disciplina il giudice competente per la convalida dell'arresto/fermo; la Corte ricorda che tale competenza per la convalida non equivale a competenza esclusiva per l'applicazione della misura cautelare
art. 391, comma 5 cod. proc. pen.
Consente al giudice della convalida, in sede di convalida, di applicare misure cautelari; tuttavia la Corte sottolinea che l'applicazione cautelare in tale sede ha natura provvisoria e non derogatoria rispetto alle regole ordinarie di competenza territoriale
art. 309 cod. proc. pen.
commi richiamati nel testo
Regola la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame: il P.M. deve trasmettere gli atti ritenuti rilevanti a sostegno della richiesta cautelare e gli elementi favorevoli alla difesa; non è obbligato a inviare tutto il fascicolo o supporti non utilizzati se il contenuto è adeguatamente descritto negli atti trasmessi
art. 291 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla natura e all'ambito degli atti che il PM può utilizzare per sostenere la richiesta cautelare; la Corte interpreta la norma nel senso che il P.M. seleziona gli atti rilevanti senza obbligo di trasmettere integralmente ogni documento o supporto
art. 606 cod. proc. pen.
Regola i motivi di ricorso per cassazione: la Corte dichiara inammissibili i motivi che insistono su questioni di diritto in termini di vizi di motivazione (art. 606, comma 3) e specifica i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni probatorie e di merito
art. 74 DPR n. 309/1990
Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ritiene sussistenti gravi indizi sulla base del quadro indiziario complessivo (abbandono in mare di 188 colli, modalità di trasporto, rotte, uso di utenze criptate, modifiche alle imbarcazioni)
art. 73 DPR n. 309/1990
Fattispecie di traffico di stupefacenti contestata insieme all'art. 74; impiega la Corte nel quadro valutativo degli indizi
art. 61-bis cod. pen.
Aggravante menzionata in motivazione; la Corte richiama la contestazione originaria dell'aggravante ma non è centrale nell'esito del ricorso
art. 5 decreto-legge n. 367/1991 conv. L. 8/1992
Norma che attribuisce competenze alla Procura distrettuale antimafia; la Corte osserva che la competenza investigativa si determina in base all'imputazione anche provvisoria (es. art. 74) e non viene pregiudicata dalle successive valutazioni difensive
art. 275 cod. proc. pen.
richiamato nel testo (comma 3)
Riferito nella discussione sulle esigenze cautelari: la Corte ricorda che la sussistenza dei gravi indizi per il reato associativo comporta la presunzione relativo delle esigenze cautelari e dell'idoneità della custodia
Massime di principio
- La competenza per la convalida dell'arresto (giudice del luogo dell'arresto) attribuisce al provvedimento efficacia provvisoria ai sensi dell'art. 27 c.p.p.; ciò non impedisce che il giudice territorialmente competente per il reato adotti o confermi una misura cautelare: l'eventuale nullità/formale incompetenza del primo provvedimento non contagia automaticamente il successivo provvedimento cautelare adottato dal giudice competente, salvo specifiche condizioni normative e temporali (es. mancata rinnovazione entro 20 giorni).
- Il P.M. non è obbligato a trasmettere al Tribunale del riesame l'intero fascicolo o tutti i supporti digitali: è sufficiente che gli elementi ritenuti fondamentali per la richiesta cautelare siano inclusi e descritti negli atti trasmessi (informativa/verbale). Se la difesa contesta l'assenza di materiale probatorio, deve dimostrare concretamente che il supporto era stato effettivamente preso in considerazione dal giudice che ha emesso la misura.
- La competenza della Procura distrettuale (es. DDA) si radica sull'imputazione anche provvisoria; la verifica della legittimazione investigativa non è rilevante se non incide in modo diretto e immediato sulla posizione del singolo indagato nella fase cautelare.
- In sede di Cassazione il sindacato sulle misure cautelari è limitato: è possibile contestare vizi di motivazione manifesti, travisamento della prova sul 'significante' (cioè prova inesistente) o violazioni di legge; non è invece consentito richiedere alla Corte una rivalutazione libera e alternativa delle risultanze di fatto già valutate dal giudice di merito.
- Nel giudizio cautelare, quando sussistono gravi indizi per il reato associativo in materia di stupefacenti (soprattutto con elementi oggettivi e operativi: numeri/forme del carico, modalità di occultamento, rotte ripetute, uso di strumenti criptati, ruoli ridotti/operativi dell'equipaggio), può ritenersi fondata la presunzione di esigenza della custodia cautelare e del pericolo di reiterazione, specialmente in presenza di elementi che indicano scarso radicamento del soggetto nel territorio e cittadinanza extra-UE.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20202/2024 del 22/05/2024
- Sentenza penale · 22 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20203/2024 del 22/05/2024
- Sentenza penale · 22 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20205/2024 del 22/05/2024
- Sentenza penale · 22 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20206/2024 del 22/05/2024
- Sentenza penale · 22 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20208/2024 del 22/05/2024
- Sentenza penale · 22 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20210/2024 del 22/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →