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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20232/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo del 25/08/2023 che aveva in gran parte rigettato le istanze di riesame avverso misure cautelari custodiali applicate con riferimento a fatti di traffico internazionale di stupefacenti (artt. 73 e 74 DPR n. 309/1990, aggravato ex art. 61-bis c.p.). Il ricorrente deduceva, fra l'altro: incompetenza territoriale del Gip che originariamente convalidò il fermo e vizi conseguenti di efficacia della misura; mancato deposito di una videoripresa ritenuta fonte indiziaria e quindi violazione degli obblighi di trasmissione degli atti al riesame; incompetenza della Procura Distrettuale Antimafia; carenza o travisamento dei gravi indizi e insussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione). Contestava inoltre la fondatezza delle qualificazioni di reato (concorso, associazione) e la motivazione sulle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e l'ha respinto. Ha ritenuto manifestamente infondate o inammissibili le censure mosse. In particolare: i motivi che impugnavano questioni di diritto relative a competenza territoriale e efficacia della misura sono inammissibili in Cassazione; il principio consolidato (Sezioni unite) prevede che l'ordinanza di convalida emessa dal giudice del luogo dell'arresto abbia efficacia provvisoria ai sensi dell'art. 27 c.p.p. e la nullità del provvedimento di convalida non si estende automaticamente alla successiva ordinanza cautelare adottata dal giudice territorialmente competente salvo specifiche condizioni (es. mancata rinnovazione nei 20 giorni); non sussiste obbligo per il P.M. di trasmettere al riesame tutto il materiale digitale se il suo contenuto è adeguatamente descritto nei documenti trasmessi (informativa/verbale di fermo); la competenza della DDA si radica sull'imputazione anche provvisoria; le censure sulla valutazione degli indizi e sulle esigenze cautelari erano generiche, non specifiche e la Corte non è stata chiamata a una diversa valutazione dei fatti. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. La decisione non comporta la liberazione dell'interessato.

Norme richiamate

  • art. 27 cod. proc. pen.

    L'ordinanza di convalida emessa dal giudice del luogo dell'arresto ha efficacia provvisoria; la misura cautelare adottata dal giudice della convalida non esclude la competenza territoriale del giudice del luogo del reato e la eventuale nullità del primo provvedimento non si estende automaticamente alla successiva ordinanza cautelare emessa dal giudice competente per territorio

  • art. 390 cod. proc. pen.

    Disciplina il giudice competente per la convalida dell'arresto/fermo; la Corte ricorda che tale competenza per la convalida non equivale a competenza esclusiva per l'applicazione della misura cautelare

  • art. 391, comma 5 cod. proc. pen.

    Consente al giudice della convalida, in sede di convalida, di applicare misure cautelari; tuttavia la Corte sottolinea che l'applicazione cautelare in tale sede ha natura provvisoria e non derogatoria rispetto alle regole ordinarie di competenza territoriale

  • art. 309 cod. proc. pen.

    commi richiamati nel testo

    Regola la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame: il P.M. deve trasmettere gli atti ritenuti rilevanti a sostegno della richiesta cautelare e gli elementi favorevoli alla difesa; non è obbligato a inviare tutto il fascicolo o supporti non utilizzati se il contenuto è adeguatamente descritto negli atti trasmessi

  • art. 291 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla natura e all'ambito degli atti che il PM può utilizzare per sostenere la richiesta cautelare; la Corte interpreta la norma nel senso che il P.M. seleziona gli atti rilevanti senza obbligo di trasmettere integralmente ogni documento o supporto

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Regola i motivi di ricorso per cassazione: la Corte dichiara inammissibili i motivi che insistono su questioni di diritto in termini di vizi di motivazione (art. 606, comma 3) e specifica i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni probatorie e di merito

  • art. 74 DPR n. 309/1990

    Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ritiene sussistenti gravi indizi sulla base del quadro indiziario complessivo (abbandono in mare di 188 colli, modalità di trasporto, rotte, uso di utenze criptate, modifiche alle imbarcazioni)

  • art. 73 DPR n. 309/1990

    Fattispecie di traffico di stupefacenti contestata insieme all'art. 74; impiega la Corte nel quadro valutativo degli indizi

  • art. 61-bis cod. pen.

    Aggravante menzionata in motivazione; la Corte richiama la contestazione originaria dell'aggravante ma non è centrale nell'esito del ricorso

  • art. 5 decreto-legge n. 367/1991 conv. L. 8/1992

    Norma che attribuisce competenze alla Procura distrettuale antimafia; la Corte osserva che la competenza investigativa si determina in base all'imputazione anche provvisoria (es. art. 74) e non viene pregiudicata dalle successive valutazioni difensive

  • art. 275 cod. proc. pen.

    richiamato nel testo (comma 3)

    Riferito nella discussione sulle esigenze cautelari: la Corte ricorda che la sussistenza dei gravi indizi per il reato associativo comporta la presunzione relativo delle esigenze cautelari e dell'idoneità della custodia

Massime di principio

  • La competenza per la convalida dell'arresto (giudice del luogo dell'arresto) attribuisce al provvedimento efficacia provvisoria ai sensi dell'art. 27 c.p.p.; ciò non impedisce che il giudice territorialmente competente per il reato adotti o confermi una misura cautelare: l'eventuale nullità/formale incompetenza del primo provvedimento non contagia automaticamente il successivo provvedimento cautelare adottato dal giudice competente, salvo specifiche condizioni normative e temporali (es. mancata rinnovazione entro 20 giorni).
  • Il P.M. non è obbligato a trasmettere al Tribunale del riesame l'intero fascicolo o tutti i supporti digitali: è sufficiente che gli elementi ritenuti fondamentali per la richiesta cautelare siano inclusi e descritti negli atti trasmessi (informativa/verbale). Se la difesa contesta l'assenza di materiale probatorio, deve dimostrare concretamente che il supporto era stato effettivamente preso in considerazione dal giudice che ha emesso la misura.
  • La competenza della Procura distrettuale (es. DDA) si radica sull'imputazione anche provvisoria; la verifica della legittimazione investigativa non è rilevante se non incide in modo diretto e immediato sulla posizione del singolo indagato nella fase cautelare.
  • In sede di Cassazione il sindacato sulle misure cautelari è limitato: è possibile contestare vizi di motivazione manifesti, travisamento della prova sul 'significante' (cioè prova inesistente) o violazioni di legge; non è invece consentito richiedere alla Corte una rivalutazione libera e alternativa delle risultanze di fatto già valutate dal giudice di merito.
  • Nel giudizio cautelare, quando sussistono gravi indizi per il reato associativo in materia di stupefacenti (soprattutto con elementi oggettivi e operativi: numeri/forme del carico, modalità di occultamento, rotte ripetute, uso di strumenti criptati, ruoli ridotti/operativi dell'equipaggio), può ritenersi fondata la presunzione di esigenza della custodia cautelare e del pericolo di reiterazione, specialmente in presenza di elementi che indicano scarso radicamento del soggetto nel territorio e cittadinanza extra-UE.

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