Sentenza n. 1319/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) dei risultati della prova scritta (seconda prova) e dell''elenco degli ammessi alla prova orale (terza prova), pubblicati il 26/08/2023 per la scuola primaria e riferiti ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno, nella parte in cui la prova scritta dell''odierna ricorrente è stata annullata; b) della graduatoria finale di merito (scuola primaria) pubblicata il 20/09/2023, nella parte in cui non ha inserito la ricorrente; c) dello scorrimento della graduatoria finale di merito (scuola primaria) pubblicato il 26/09/2023, nella parte in cui non ha inserito la sig.ra -OMISSIS-; d) del secondo scorrimento della graduatoria finale di merito (scuola primaria) pubblicato il 02/10/2023, nella parte in cui non ha inserito la sig.ra -OMISSIS-; e) una agli atti preordinati, connessi e conseguenziali e con particolare riferimento al verbale n. -OMISSIS-del 24/07/2023 ed al verbale n. -OMISSIS- del 25/07/2023, con cui la Commissione 2 esaminatrice ha annullato la prova scritta di -OMISSIS-. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 13/10/2023: graduatoria finale di merito terzo scorrimento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia il ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse. La dichiarazione della ricorrente, confermata dalla circostanza che aveva successivamente conseguito il titolo di specializzazione, dimostrava il venir meno dell’interesse concreto e attuale alla decisione sulle impugnazioni. Le spese di lite sono state compensate in considerazione dell’evoluzione della vicenda.
Atto impugnato: annullamento della prova scritta e conseguenti risultati, graduatorie e scorrimenti della selezione per l’ammissione ai percorsi di specializzazione sul sostegno didattico
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato i risultati della seconda prova scritta e l’elenco degli ammessi alla prova orale, nella parte in cui la propria prova era stata annullata dalla commissione esaminatrice, nonché la graduatoria finale di merito e i successivi scorrimenti, compreso il terzo scorrimento impugnato con motivi aggiunti. Gli atti contestati comprendevano anche i verbali della commissione con cui era stato disposto l’annullamento della prova. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato, con memoria del 7 gennaio 2026, di non avere più interesse alla prosecuzione, poiché si era iscritta a un successivo corso di formazione e aveva conseguito il relativo titolo di specializzazione il 4 giugno 2025.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel definire il giudizio con pronuncia di improcedibilità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza dell’interesse concreto e attuale alla decisione, espressamente dichiarata dal ricorrente e corroborata da fatti sopravvenuti incompatibili con l’utilità della pronuncia, comporta l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
- Il conseguimento, nel corso del giudizio, del medesimo risultato sostanziale perseguito mediante l’impugnazione può determinare il venir meno dell’interesse alla decisione e giustificare la dichiarazione di improcedibilità, anche con riferimento ai motivi aggiunti.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando l’evoluzione complessiva della vicenda renda equa una deroga al principio della soccombenza.
Come è indicizzato
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