Cassazione Civile, Ordinanza n. 14748/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio, proposta per consentire a un fondo intercluso o comunque privo di adeguato accesso di raggiungere la strada provinciale. Il Tribunale aveva accolto la domanda e costituito la servitù a carico del fondo dell'altra proprietaria. Quest'ultima aveva proposto appello notificandolo al difensore domiciliatario della controparte, già costituita in primo grado. La Corte d'appello ha però dichiarato inammissibile l'impugnazione, ritenendo che, poiché la parte vittoriosa in primo grado era deceduta prima della pubblicazione della sentenza, l'appello dovesse essere notificato agli eredi e non al procuratore domiciliatario. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 299, 300 e 330 c.p.c., sostenendo che, non essendo stato dichiarato o notificato il decesso nel giudizio di primo grado, operava l'ultrattività della procura alle liti e quindi la notificazione dell'appello al difensore domiciliatario era rituale e tempestiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite sull'ultrattività del mandato alla lite: quando la morte della parte costituita a mezzo di procuratore non sia stata dichiarata o notificata nelle forme di rito, il difensore continua a rappresentarla anche ai fini delle impugnazioni, con stabilizzazione della posizione processuale fino all'eventuale costituzione degli eredi o alla rituale comunicazione dell'evento. La Corte ha quindi cassato la sentenza d'appello che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello e ha rinviato alla Corte d'appello di Caltanissetta in diversa composizione, affinché esamini nel merito il gravame proposto nei confronti degli eredi della parte defunta e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
è stato utilizzato come parametro di deduzione della violazione di legge processuale da parte della ricorrente
art. 299 c.p.c.
richiamato per sostenere che la morte della parte determina l'interruzione del processo solo alle condizioni previste dalla norma
art. 300 c.p.c.
la Corte richiama la necessità che il decesso della parte sia dichiarato o notificato nelle forme di rito per far venire meno l'ultrattività della procura e determinare l'interruzione del processo
art. 330 c.p.c.
richiamato in relazione alla notificazione dell'impugnazione presso il procuratore costituito
Massime di principio
- Se la parte costituita a mezzo di procuratore muore senza che l'evento sia stato dichiarato o notificato nelle forme di rito, opera l'ultrattività del mandato alla lite: il difensore continua a rappresentare la parte anche nella fase di impugnazione.
- In tale situazione, la notificazione dell'impugnazione al procuratore domiciliatario è rituale e non può essere dichiarata inammissibile per mancata notificazione agli eredi, salvo che questi si siano già costituiti o l'evento sia stato regolarmente portato a conoscenza delle altre parti o del giudice.
- La stabilizzazione della posizione processuale della parte defunta permane fino a quando non intervenga una delle cause idonee a modificarla: costituzione degli eredi, dichiarazione o notificazione dell'evento morte da parte del difensore, oppure documentazione o certificazione dell'evento nelle forme previste dall'art. 300 c.p.c.
- Il giudice dell'impugnazione non può fondare la declaratoria di inammissibilità su orientamenti superati quando la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito il regime dell'ultrattività della procura.
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