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Sentenza

Sentenza del 11/04/2017 n. 2853 - Comm. Trib. Prov. Milano

REGISTRO - Decreto ingiuntivo - Condanna al pagamento di corrispettivi o prestazioni di servizi soggetti ad IVA -Tassazione in misura fissa - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La tassazione del decreto ingiuntivo deve avvenire in misura fissa, limitatamente alla parte relativa al pagamento di corrispettivi o prestazioni di servizi soggetti a IVA. Non si applica quindi l'imposta di registro proporzionale del 3% su tale componente, in quanto la relativa operazione è già assoggettata a IVA secondo il principio di alternatività IVA/registro.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il trattamento fiscale di un decreto ingiuntivo avente a oggetto il pagamento di corrispettivi o prestazioni di servizi soggetti a IVA. Il principio applicabile è quello di alternatività tra IVA e imposta di registro previsto dall'articolo 40 del d.P.R. n. 131/1986 (TUR). Sebbene l'articolo 8, comma 1, lettera b), della Tariffa, Parte Prima, del TUR preveda in via generale l'imposta di registro proporzionale del 3% per i decreti ingiuntivi, la nota II allo stesso articolo esclude l'imposta proporzionale per la parte del decreto che dispone il pagamento di corrispettivi o prestazioni di servizi soggetti a IVA.

Norme richiamate

  • Articolo 40 del d.P.R. n. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro)

    Principio di alternatività IVA/Registro

    Quando un'operazione è soggetta a IVA, non deve essere assoggettata anche all'imposta di registro in misura proporzionale, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

  • Articolo 8, comma 1, lettera b), della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    Prevede l'applicazione dell'imposta di registro ai decreti ingiuntivi, in via generale, nella misura del 3%.

    La previsione del 3% costituisce la regola generale per i decreti ingiuntivi, ma deve essere coordinata con la nota II e con il principio di alternatività IVA/registro.

  • Nota II all'articolo 8 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    I decreti ingiuntivi non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto.

    La parte del decreto ingiuntivo relativa a corrispettivi o servizi soggetti a IVA è tassata in misura fissa e non con l'imposta di registro proporzionale.

Massime di principio

  • Per i decreti ingiuntivi relativi a crediti derivanti da prestazioni di servizi soggette a IVA, la parte corrispondente al corrispettivo IVA deve essere assoggettata a imposta di registro in misura fissa, non al 3%.
  • Il solo fatto che il credito sia riconosciuto mediante decreto ingiuntivo non elimina il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.
  • Se il decreto comprende componenti diverse, occorre distinguere la parte relativa a corrispettivi soggetti a IVA dalle eventuali somme estranee a tale ambito; l'imposta proporzionale può eventualmente riguardare solo queste ultime, se previsto dalla normativa.
  • La natura sostanziale del credito e il relativo regime IVA prevalgono, ai fini della tassazione del decreto, sulla forma processuale del provvedimento monitorio.

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