Sentenza del 11/04/2017 n. 2853 - Comm. Trib. Prov. Milano
REGISTRO - Decreto ingiuntivo - Condanna al pagamento di corrispettivi o prestazioni di servizi soggetti ad IVA -Tassazione in misura fissa - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tassazione del decreto ingiuntivo deve avvenire in misura fissa, limitatamente alla parte relativa al pagamento di corrispettivi o prestazioni di servizi soggetti a IVA. Non si applica quindi l'imposta di registro proporzionale del 3% su tale componente, in quanto la relativa operazione è già assoggettata a IVA secondo il principio di alternatività IVA/registro.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale di un decreto ingiuntivo avente a oggetto il pagamento di corrispettivi o prestazioni di servizi soggetti a IVA. Il principio applicabile è quello di alternatività tra IVA e imposta di registro previsto dall'articolo 40 del d.P.R. n. 131/1986 (TUR). Sebbene l'articolo 8, comma 1, lettera b), della Tariffa, Parte Prima, del TUR preveda in via generale l'imposta di registro proporzionale del 3% per i decreti ingiuntivi, la nota II allo stesso articolo esclude l'imposta proporzionale per la parte del decreto che dispone il pagamento di corrispettivi o prestazioni di servizi soggetti a IVA.
Norme richiamate
Articolo 40 del d.P.R. n. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro)
Principio di alternatività IVA/Registro
Quando un'operazione è soggetta a IVA, non deve essere assoggettata anche all'imposta di registro in misura proporzionale, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
Articolo 8, comma 1, lettera b), della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
Prevede l'applicazione dell'imposta di registro ai decreti ingiuntivi, in via generale, nella misura del 3%.
La previsione del 3% costituisce la regola generale per i decreti ingiuntivi, ma deve essere coordinata con la nota II e con il principio di alternatività IVA/registro.
Nota II all'articolo 8 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
I decreti ingiuntivi non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto.
La parte del decreto ingiuntivo relativa a corrispettivi o servizi soggetti a IVA è tassata in misura fissa e non con l'imposta di registro proporzionale.
Massime di principio
- Per i decreti ingiuntivi relativi a crediti derivanti da prestazioni di servizi soggette a IVA, la parte corrispondente al corrispettivo IVA deve essere assoggettata a imposta di registro in misura fissa, non al 3%.
- Il solo fatto che il credito sia riconosciuto mediante decreto ingiuntivo non elimina il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.
- Se il decreto comprende componenti diverse, occorre distinguere la parte relativa a corrispettivi soggetti a IVA dalle eventuali somme estranee a tale ambito; l'imposta proporzionale può eventualmente riguardare solo queste ultime, se previsto dalla normativa.
- La natura sostanziale del credito e il relativo regime IVA prevalgono, ai fini della tassazione del decreto, sulla forma processuale del provvedimento monitorio.
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