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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31250/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento ai fini IVA per l'anno d'imposta 2014, contestando alla società operazioni soggettivamente inesistenti riconducibili a una triangolazione meramente formale. La società aveva impugnato l'atto, ma sia la CTP sia la CTR avevano rigettato le sue difese. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato, ex art. 360, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo e la motivazione apparente, lamentando che la CTR non avrebbe esaminato la doglianza sul difetto di contraddittorio endoprocedimentale; con il secondo ha dedotto, ex art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 41 CEDU, sostenendo che, trattandosi di tributo armonizzato, il contraddittorio endoprocedimentale era obbligatorio e che la società avrebbe allegato le ragioni che avrebbe potuto far valere prima dell'emissione dell'atto. La Corte ha ritenuto entrambe le censure inammissibili e comunque infondate, osservando che il primo motivo cumulava in modo non separabile diversi vizi e che non verteva su un fatto storico, ma su argomentazioni difensive; quanto al secondo, ha rilevato che i giudici di merito non avevano escluso in astratto il contraddittorio, ma avevano accertato in fatto il mancato assolvimento da parte della contribuente dell'onere di resistenza, con conseguente assenza di invalidità dell'atto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso della società contribuente. Ha confermato la legittimità della decisione di merito che aveva escluso l'invalidità dell'avviso di accertamento per asserita violazione del contraddittorio endoprocedimentale, ritenendo non superato l'onere di allegare e provare, in concreto, le difese che avrebbero potuto incidere sull'esito del procedimento. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, in ragione della conformità tra proposta del consigliere e decisione finale, al pagamento di somme ulteriori ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo per omesso esame riguarda un fatto storico, principale o secondario, e non questioni o argomentazioni difensive; non consente una rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura di violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione dei fatti accertati dal giudice di merito.

  • art. 41 CEDU

    Invocato dalla ricorrente come parametro del contraddittorio endoprocedimentale nei tributi armonizzati, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché diretta a contestare un accertamento di fatto sulla prova di resistenza.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 380-bis, commi 1, 2 e 3, c.p.c.

    Richiamato per la procedura camerale e per la decisione conforme alla proposta, con conseguenze anche sulle statuizioni economiche aggiuntive.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicato per la condanna della ricorrente a somme ulteriori in favore della controparte e della cassa delle ammende, in ragione della conformità tra proposta e decisione e della soccombenza.

  • Cass., Sez. U, 9.12.2015, n. 24823

    Nei tributi armonizzati l'Amministrazione è gravata da un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta invalidità dell'atto solo se il contribuente indichi in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non si tratti di opposizione pretestuosa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico decisivo; non è ammissibile se investe questioni giuridiche, argomentazioni difensive o la sola sufficienza della motivazione.
  • È inammissibile una censura che cumuli in modo inscindibile vizi diversi, come omesso esame, motivazione apparente e omessa pronuncia, impedendo alla Corte di esaminarli separatamente.
  • Nei tributi armonizzati il contraddittorio endoprocedimentale è imposto, ma la sua violazione comporta invalidità dell'atto solo se il contribuente assolve all'onere di resistenza, indicando in concreto le difese che avrebbe potuto far valere e che avrebbero potuto incidere sul contenuto dell'accertamento.
  • La Corte di cassazione non può procedere a una nuova valutazione del materiale probatorio né sostituire il proprio convincimento a quello del giudice di merito quando la censura mira solo a contestare l'apprezzamento delle prove.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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