Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30604/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego tacito di rimborso IRPEF relativo all'anno 2006, per euro 5.260,66, richiesto da un ex dipendente di banca in relazione alla liquidazione in capitale di una posizione di previdenza complementare del personale della Banca Commerciale Italiana. Il contribuente sosteneva che il fondo pensione avesse operato una trattenuta fiscale indebita, perché nella determinazione della base imponibile non era stato sottratto il 4% dei contributi da lui versati nel corso del rapporto, invocando il previgente art. 18, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986. In cassazione deduceva: violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986; travisamento delle prove e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; motivazione apparente della sentenza d'appello. Sosteneva che la CTR avesse erroneamente qualificato la prestazione come capitale erogato in base a un accordo transattivo risolutivo, mentre si trattava di somme corrisposte per eventi sopravvenuti indipendenti dalla volontà delle parti.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, i motivi di ricorso. Ha ricostruito la natura della prestazione del fondo come liquidazione in capitale sostitutiva della rendita integrativa e ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui tale erogazione, quando avviene in forza di un accordo risolutivo del rapporto pensionistico integrativo, conserva la medesima categoria reddituale della pensione integrativa. Ne deriva che la base imponibile va determinata sull'intera somma corrisposta dal fondo, senza detrarre i contributi versati, poiché la non imponibilità riguarda solo i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione apparente, rilevando che la sentenza di merito esponeva in modo chiaro e completo le ragioni del rigetto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    "il trattamento di fine rapporto costituisce reddito..."

    È richiamato per individuare il regime della tassazione separata e il metodo di determinazione dell'aliquota applicabile ai redditi da fine rapporto e alle somme ad essi assimilate.

  • art. 17, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    "le altre indennità e somme... sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge"

    Le somme corrisposte dal fondo pensione sono imponibili per l'intero importo, potendosi sottrarre solo i contributi obbligatori dovuti per legge.

  • art. 16, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    È richiamato per collocare le somme controverse tra i redditi assoggettati a tassazione separata, in quanto indennità equipollenti al TFR commisurate alla durata del rapporto di lavoro.

  • art. 48, comma 2, lett. a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    "non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge"

    La detassazione opera solo per i contributi versati in adempimento di un obbligo legale; non si estende ai contributi volontari a previdenza complementare.

  • art. 6, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La prestazione in capitale del fondo, corrisposta in sostituzione della pensione integrativa, mantiene la stessa categoria reddituale della prestazione originaria.

  • art. 115 c.p.c.

    Il ricorrente lo invoca per sostenere il travisamento del materiale probatorio, ma la Corte ritiene infondata la censura.

  • art. 116 c.p.c.

    Il ricorrente lo invoca per denunciare un'erronea valutazione delle prove; la Corte esclude il vizio.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Sono i parametri processuali attraverso cui vengono dedotte le censure di violazione di legge, error in procedendo e motivazione apparente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La liquidazione in capitale di una posizione di previdenza complementare, quando sostituisce una rendita integrativa già spettante, conserva la medesima qualificazione reddituale della prestazione originaria e segue il relativo regime fiscale.
  • Ai fini della determinazione della base imponibile sulle somme corrisposte da un fondo pensione, sono detraibili solo i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi volontari a forme pensionistiche complementari non sono automaticamente esclusi dall'imponibile.
  • In sede di legittimità, la censura di motivazione apparente è fondata solo quando la decisione di merito non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta la mera difformità rispetto alla tesi della parte.
  • Il travisamento della prova e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non sussistono quando il giudice di merito abbia correttamente interpretato il contenuto documentale e la motivazione sia coerente con il quadro normativo e giurisprudenziale consolidato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.