Ordinanza n. 1620/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, DEGLI ATTI DELLA PROCEDURA DI VERTICALIZZAZIONE ARPAC RISERVATA A DIPENDENTI DI RUOLO: DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 247 DEL 23/03/2026, RECANTE APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE E RELATIVE GRADUTORIE DI MERITO CON PROCLAMAZIONE VINCITORI; VERBALI DELLA COMMISSIONE N. 8 E N. 13; BANDO DEL CONCORSO ART. 2, COMMA 2.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura di verticalizzazione ARPAC, inclusi il bando, i verbali della commissione e la delibera di approvazione delle graduatorie e proclamazione dei vincitori
Esito
Favorevole al resistente (azienda ambientale regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, gli atti della procedura di verticalizzazione riservata ai dipendenti di ruolo di ARPAC: il bando nella parte indicata, i verbali della commissione e la delibera del Direttore generale recante approvazione degli atti della commissione, delle graduatorie di merito e proclamazione dei vincitori. Il testo non espone in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti, limitandosi a rilevare che le questioni sollevate meritano approfondimento nella sede di merito. In via processuale, il TAR ha inoltre rilevato l'irregolarità delle modalità di deposito documentale, poiché numerosi allegati recavano la medesima dicitura generica di "Allegato", senza indicazione nominativa dei file e senza una descrizione esplicativa del contenuto.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo non sussistente allo stato il periculum in mora. La posizione azionata è stata qualificata come interesse pretensivo al miglioramento della propria condizione professionale, non sufficiente, in assenza di un pregiudizio cautelare concreto, a giustificare la sospensione degli atti impugnati. Il Collegio ha precisato che le questioni di merito necessitano di adeguato approfondimento e non sono state quindi definite in questa fase. Contestualmente, ha ordinato al ricorrente di ridepositare entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza i documenti allegati, con indicazione nominativa dei file e compilazione del campo "descrizione" in modo esplicativo del contenuto, nel rispetto dell'art. 5 delle disposizioni di attuazione del c.p.a. e dei principi di lealtà processuale e chiarezza degli atti. In caso di mancata ottemperanza, il ricorso sarà dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 52 c.p.a. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto l'istanza di sospensione è stata respinta per l'assenza del periculum in mora.
art. 5 disp. att. c.p.a.
Impone il corretto indice dei documenti processuali; il TAR ne ha ricavato il dovere di indicare nominativamente i file e descriverne il contenuto in modo esplicativo.
art. 2 c.p.a.
Richiamato quale fondamento del principio di lealtà processuale, cui deve conformarsi anche l'indice dei documenti.
art. 3 c.p.a.
Richiamato quale fondamento del principio di chiarezza degli atti processuali e della necessità di una denominazione documentale non generica.
art. 52 c.p.a.
Il mancato adempimento all'ordine di rideposito documentale entro il termine perentorio comporterà la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nella tutela cautelare, la richiesta di sospensione di una procedura selettiva non può essere accolta in assenza di un periculum in mora concreto e attuale; il mero interesse pretensivo al miglioramento della propria condizione professionale non è sufficiente, di per sé, a dimostrare tale requisito.
- Il deposito telematico degli atti processuali deve consentire alle parti e al giudice l'immediata individuazione del contenuto documentale: i file devono essere nominati individualmente e il campo descrittivo deve esplicarne il contenuto.
- Il dovere di indicare correttamente e chiaramente i documenti depositati costituisce applicazione dei principi di lealtà processuale e chiarezza degli atti; il deposito di numerosi documenti recanti la sola e identica dicitura generica di "Allegato" non è conforme a tali principi.
- Quando il giudice ordina il rideposito dei documenti con modalità determinate e assegna un termine perentorio, la mancata ottemperanza entro tale termine può comportare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 52 c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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