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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04064/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. per motivi non consentiti dalla disciplina del concordato in appello. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello resa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. Il ricorrente contestava, in sostanza, il difetto di motivazione sulla responsabilità penale e la mancata verifica da parte del giudice di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che, in presenza di una sentenza emessa a norma dell'art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e all'eventuale contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; sono invece inammissibili doglianze che investano il merito della responsabilità o il mancato rilievo di cause di non punibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza emessa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per vizi relativi alla volontà di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra accordo e decisione del giudice.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità può essere dichiarata con procedura semplificata e non partecipata.

  • art. 129 c.p.p.

    Le doglianze relative alla mancata verifica di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. non sono deducibili nel ricorso avverso la sentenza ex art. 599-bis c.p.p. quando attengono al merito della responsabilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello, il ricorso per cassazione è consentito solo per vizi che incidono sulla validità del concordato o sulla corrispondenza tra accordo e decisione, non per contestazioni di merito sulla responsabilità dell'imputato.
  • Le censure sul difetto di motivazione in ordine alla responsabilità o sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. sono inammissibili quando la decisione impugnata deriva da concordato in appello e il ricorso non investe i profili tipici ammessi.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • La procedura semplificata e non partecipata è utilizzabile per dichiarare l'inammissibilità del ricorso nei casi previsti dalla disciplina processuale richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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