Cassazione Penale, Ordinanza n. 04064/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. per motivi non consentiti dalla disciplina del concordato in appello. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello resa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. Il ricorrente contestava, in sostanza, il difetto di motivazione sulla responsabilità penale e la mancata verifica da parte del giudice di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che, in presenza di una sentenza emessa a norma dell'art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e all'eventuale contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; sono invece inammissibili doglianze che investano il merito della responsabilità o il mancato rilievo di cause di non punibilità.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza emessa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per vizi relativi alla volontà di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra accordo e decisione del giudice.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
L'inammissibilità può essere dichiarata con procedura semplificata e non partecipata.
art. 129 c.p.p.
Le doglianze relative alla mancata verifica di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. non sono deducibili nel ricorso avverso la sentenza ex art. 599-bis c.p.p. quando attengono al merito della responsabilità.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello, il ricorso per cassazione è consentito solo per vizi che incidono sulla validità del concordato o sulla corrispondenza tra accordo e decisione, non per contestazioni di merito sulla responsabilità dell'imputato.
- Le censure sul difetto di motivazione in ordine alla responsabilità o sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. sono inammissibili quando la decisione impugnata deriva da concordato in appello e il ricorso non investe i profili tipici ammessi.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- La procedura semplificata e non partecipata è utilizzabile per dichiarare l'inammissibilità del ricorso nei casi previsti dalla disciplina processuale richiamata dalla Corte.
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