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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20861/2026 del 19/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'apertura della liquidazione giudiziale, su istanza di un creditore, nei confronti di una società in nome collettivo e del socio illimitatamente responsabile. In appello i reclamanti avevano contestato, tra l'altro, la regolarità della notifica del ricorso introduttivo per asserita incertezza dell'attestazione di conformità della copia notificata e, soprattutto, la sussistenza dei presupposti dimensionali per qualificare l'impresa come "minore" e quindi sottratta alla liquidazione giudiziale: sostenevano che i ricavi non superassero la soglia di legge, che l'attivo patrimoniale fosse inferiore al limite e che i debiti scaduti/non scaduti non raggiungessero la soglia, valorizzando dichiarazioni fiscali, una perizia sull'immobile sociale e l'assenza di altri creditori rilevanti. In cassazione hanno dedotto: 1) nullità per omessa pronuncia sull'istanza di sospensione ex art. 52 CCII; 2) erroneità della valutazione circa la conformità della copia notificata dell'istanza di liquidazione giudiziale e della relativa procura; 3) erronea applicazione dell'art. 121 CCII e dell'art. 2 CCII, assumendo che la prova della non fallibilità potesse essere tratta dalle dichiarazioni fiscali e che mancasse la prova dell'insolvenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda domande ed eccezioni di merito, non questioni processuali come la sospensione. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché i ricorrenti non si confrontavano con la ratio decidendi della corte territoriale: la procura risultava comunque riconoscibile e riferibile al ricorso, e la mancanza di integrale trascrizione nella copia notificata non inficiava la validità dell'atto, trattandosi al più di irregolarità. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo, osservando che la prova della non fallibilità richiede il mancato superamento congiunto delle soglie legali e che, nel caso concreto, la documentazione prodotta era insufficiente e inattendibile: mancavano i bilanci depositati, mancava la dichiarazione IVA 2023 nel triennio rilevante e dalle dichiarazioni IRAP non emergevano dati precisi su attivo e debiti. Inoltre, la Corte ha ribadito che l'insolvenza non si desume dal solo valore dell'attivo patrimoniale, ma dallo stato di incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni; il mancato pagamento dell'unico creditore era un indice idoneo di insolvenza. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati; disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    dedotto come vizio di nullità per omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché la censura riguardava una questione processuale e non una domanda o eccezione di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    la violazione dell'obbligo di pronuncia attiene alle domande e alle eccezioni di merito, non alle questioni meramente processuali.

  • art. 52 CCII

    richiamato per l'istanza di sospensione; la sua mancata decisione non integra, di per sé, omessa pronuncia censurabile ex art. 112 c.p.c.

  • decreto legislativo 18 ottobre 2012 n. 179

    invocato dai ricorrenti sulla conformità della notifica telematica, ma il motivo è stato ritenuto non confrontato con la ratio della sentenza impugnata.

  • art. 121 d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

    richiamato dai ricorrenti per contestare l'applicazione dei parametri dimensionali e dell'onere probatorio; la Corte ha ribadito che l'impresa deve dimostrare il mancato superamento congiunto delle soglie.

  • art. 2 CCII

    norma che definisce i requisiti dimensionali e l'insolvenza; la Corte ha affermato che occorre dimostrare il mancato superamento contestuale delle soglie e che l'insolvenza è stato di incapacità di pagare regolarmente le obbligazioni.

  • art. 2435 c.c.

    i bilanci non approvati e non depositati possono essere motivatamente non considerati dal giudice; l'imprenditore resta onerato della prova della non fallibilità.

  • art. 116 c.p.c.

    i dati contabili prodotti sono soggetti alla valutazione di attendibilità del giudice di merito secondo prudente apprezzamento.

  • art. 130 CCII

    la Corte ha escluso che il giudice debba acquisire d'ufficio la relazione del curatore, non potendo trasformarsi in organo autonomo di ricerca della prova.

  • art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia censurabile ex art. 112 c.p.c. riguarda le domande e le eccezioni di merito, non le questioni processuali interne al procedimento.
  • Ai fini della validità della notificazione dell'atto introduttivo, la procura speciale non deve necessariamente essere integralmente trascritta nella copia notificata, purché sia ragionevolmente verificabile che sia stata effettivamente rilasciata prima della notifica; eventuali mancanze possono integrare una mera irregolarità.
  • Nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, la prova della non fallibilità richiede la dimostrazione del mancato superamento congiunto di tutte le soglie dimensionali previste dalla legge, non essendo sufficiente dimostrare il mancato superamento di una sola di esse.
  • I bilanci depositati costituiscono mezzo probatorio privilegiato sulla situazione economico-patrimoniale dell'impresa, ma non prova legale; in loro assenza, l'imprenditore può ricorrere ad altri documenti, che però restano soggetti alla valutazione di attendibilità del giudice di merito.
  • La mancata approvazione e il mancato deposito dei bilanci consentono al giudice di non attribuire loro rilevanza probatoria, restando a carico del debitore l'onere di fornire prova alternativa adeguata e completa.
  • L'insolvenza non coincide con l'insufficienza patrimoniale in senso statico, ma con lo stato del debitore che, attraverso inadempimenti o altri fatti esteriori, mostra di non essere più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
  • Il mancato pagamento anche di un solo creditore può costituire un significativo indice sintomatico di insolvenza, da valutare insieme agli altri elementi del caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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