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Sentenza

Sentenza n. 520/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500403

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: approvazione degli atti e dichiarazione della vincitrice nella procedura selettiva per un posto di ricercatore tenure track, unitamente ai verbali della commissione e alla relazione finale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva, nella quale aveva ottenuto 71 punti contro i 73,2 attribuiti alla candidata dichiarata vincitrice. Con il primo motivo ha dedotto eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e motivazione, lamentando la mancata valutazione dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia quale titolo universitario equipollente o superiore al dottorato di ricerca. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dei criteri fissati dalla commissione nel verbale n. 1, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che il proprio dottorato avrebbe dovuto ricevere 7 punti anziché 2, mentre il dottorato della vincitrice, valutato con 7 punti, sarebbe stato estraneo ai settori indicati. Ha inoltre contestato il basso punteggio attribuito ad alcune proprie pubblicazioni quanto a originalità e innovatività. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, chiedendo la riduzione di 2 punti del punteggio attribuito alle pubblicazioni del ricorrente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale. Ha ritenuto che il bando e i criteri della commissione prevedessero la valutazione del dottorato di ricerca o dei titoli equipollenti, senza includere l'abilitazione scientifica nazionale tra i titoli valutabili. L'equipollenza prevista dal bando riguarda i corrispondenti titoli accademici conseguiti all'estero, non l'ASN, che è un titolo abilitativo conseguito all'esito di una procedura non comparativa, distinto dal dottorato di ricerca, che è un titolo di studio. Il principio di continenza non è applicabile a titoli eterogenei. Poiché il possesso dell'ASN non era previsto come criterio di attribuzione del punteggio, la commissione non poteva valorizzarlo ex post, anche per evitare disparità di trattamento e perché i criteri devono essere predeterminati prima dell'esame dei candidati. Quanto alle contestazioni sui punteggi del dottorato e delle pubblicazioni, il TAR ha affermato che le valutazioni della commissione esprimono ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo in presenza di travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali, manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà. Nel caso concreto la commissione aveva applicato i criteri del bando e del verbale n. 1, valutando la congruenza scientifica delle tesi sulla base dei temi di ricerca e degli approcci metodologici e considerando, per le pubblicazioni, anche consistenza, continuità, citazioni, impact factor, quartile e indice di Hirsch. Non sono stati riscontrati errori di fatto o vizi manifesti, né il giudice può sostituire proprie valutazioni di merito a quelle della commissione. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in conseguenza del rigetto del ricorso principale. Le spese sono state compensate per la parziale novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 24 l. 240/2010

    Costituisce la base normativa della procedura selettiva per la copertura del posto di ricercatore tenure track.

  • art. 2 D.M. 243/2011

    La disciplina richiamata dal giudice prevede la valutazione dei titoli dei candidati, inclusi il dottorato di ricerca o i titoli equipollenti, secondo la coerenza con il settore concorsuale.

  • art. 15 l. 240/2010

    È richiamato in relazione alla nuova articolazione dei gruppi scientifico-disciplinari utilizzata nel bando e nella valutazione tecnica della commissione.

  • D.L. 36/2022, convertito dalla l. 79/2022

    nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università̀ valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia

    Il meccanismo di carriera distingue l'abilitazione scientifica nazionale, rilevante per la successiva chiamata a professore di seconda fascia, dal dottorato di ricerca richiesto per l'accesso alla procedura di ricercatore.

  • art. 2 bando di selezione

    Sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente conseguito, in Italia o all’Estero

    Individua il dottorato di ricerca o il titolo accademico equivalente quale requisito di partecipazione; l'equivalenza non comprende l'abilitazione scientifica nazionale.

  • art. 9 bando di selezione

    dottorato di ricerca o equipollenti

    Individua il dottorato o i titoli equipollenti come primo titolo valutabile e impone la valutazione in riferimento allo specifico settore concorsuale e al settore scientifico-disciplinare.

Massime di principio

  • In una procedura selettiva universitaria, l'abilitazione scientifica nazionale non può essere valutata come dottorato di ricerca o titolo equipollente quando il bando individua questi ultimi quali titoli valutabili senza menzionare l'ASN: si tratta di titoli eterogenei, aventi natura e funzione diverse.
  • Il principio di continenza può operare soltanto tra titoli omogenei e comparabili; non consente di assimilare un titolo abilitativo, conseguito mediante una procedura non comparativa, a un titolo di studio conseguito al termine di un percorso accademico.
  • La commissione giudicatrice non può attribuire ex post un punteggio a un titolo non previsto dal bando o dai criteri previamente stabiliti, poiché la predeterminazione dei criteri è necessaria a garantire parità di trattamento e imparzialità tra i candidati.
  • Le valutazioni delle commissioni esaminatrici in materia scientifica costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali, manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà; non è consentito sostituire il giudizio tecnico del giudice a quello della commissione.
  • La valutazione comparativa delle pubblicazioni deve essere svolta secondo i criteri e i limiti fissati dal bando e dalla commissione, senza automatismi derivanti da valutazioni compiute in procedure diverse, quali quelle relative all'abilitazione scientifica nazionale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciReclutamento e abilitazione universitaria
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

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