Sentenza n. 4025/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 284/2025, depositata e resa pubblica il 21.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1490/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 22.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 05.09.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 284/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per cinque anni scolastici e condannato il Ministero all'accredito complessivo di euro 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario carta docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per euro 500,00 per ciascun anno, disponendo l'accredito complessivo di euro 2.500,00 e liquidando le spese del giudizio ordinario. Il ricorrente ha evidenziato che la sentenza era stata notificata al Ministero il 22 luglio 2025, che era passata in giudicato per mancata impugnazione e che, nonostante la notifica, l'Amministrazione non aveva eseguito alcun adempimento. Ha inoltre dedotto il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, prima della proposizione del ricorso notificato l'11 maggio 2026. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese processuali. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi ordinato al Ministero, sempre che nelle more non avesse già adempiuto, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della parte per compiere gli atti e le operazioni necessari all'esecuzione. Il commissario potrà ricorrere, in caso di insufficienza dei fondi dell'Amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso, secondo l'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato inoltre condannato, in applicazione del principio di soccombenza, al pagamento di euro 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con considerazione del limitato impegno richiesto dalla natura seriale della controversia.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato, anche formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Il ricorso esecutivo nei confronti di un'Amministrazione può essere proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto il termine risultava decorso prima della notificazione del ricorso.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, l'esecuzione può avvenire mediante il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'Amministrazione destinataria della condanna non vi abbia spontaneamente adempiuto.
- La proposizione del ricorso per ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone, quando previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.
- Accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione e l'inadempimento dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un organo o funzionario pubblico e, ove sia già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, può svolgere l'incarico senza compenso aggiuntivo.
- L'eventuale insufficienza degli stanziamenti dell'Amministrazione non impedisce l'esecuzione del giudicato quando l'ordinamento consente il ricorso ai capitoli di bilancio destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso.
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