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Sentenza

Sentenza n. 1994/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad in ordine all’istanza avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio.

Giustizia amministrativa202513491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sull’istanza di fissazione di un appuntamento per presentare la domanda di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sull’istanza volta a ottenere l’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, dopo la presentazione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano integralmente soddisfatto la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in ragione del tempo non particolarmente esteso trascorso tra la richiesta dell’appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento collaborativo dell’amministrazione, che si è attivata in tempi ragionevoli. L’amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; nel caso concreto, il ricorso ha determinato l’attivazione del procedimento per il quale era stato richiesto l’appuntamento.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio; la fissazione dell’appuntamento è stata ritenuta idonea a soddisfare la pretesa relativa all’attivazione del procedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio dell’amministrazione, la sopravvenuta attivazione del procedimento richiesto dal privato può determinare la cessazione della materia del contendere quando essa soddisfa integralmente la pretesa dedotta in giudizio, anche se non comporta ancora l’adozione del provvedimento finale.
  • La fissazione dell’appuntamento necessario per presentare una domanda di visto integra l’attivazione del relativo procedimento e, se costituisce l’oggetto della pretesa azionata contro il silenzio, può rendere improseguibile la controversia per cessazione della materia del contendere.
  • Nel giudizio contro il silenzio, la regolazione delle spese può tenere conto sia della durata del ritardo antecedente al ricorso sia del comportamento successivamente tenuto dall’amministrazione; quando il ritardo non è particolarmente significativo e l’amministrazione si attiva in tempi ragionevoli, le spese possono essere compensate, ferma la restituzione del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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