L.R. Emilia-Romagna 5/2010
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1984, N. 42. RIFORMA DEL SISTEMA ELETTORALE DEI CONSORZI DI BONIFICA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la riforma del sistema elettorale dei consorzi di bonifica, sopprimendo gli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 42/1984. Inoltre ratifica l’intesa con la Regione Marche per l’attuazione della legge statale n. 117/2009 sul trasferimento alla Emilia-Romagna di alcuni comuni, autorizzando la sottoscrizione dell’accordo.
Modifiche alla disciplina dei consorzi di bonifica e ratifica dell’intesa Emilia-Romagna–Marche per il distacco di alcuni comuni marchigiani
Modifiche alla disciplina dei consorzi di bonifica e ratifica dell’intesa con la Regione Marche
La legge regionale dell’Emilia-Romagna interviene su due fronti: da un lato modifica la disciplina dei consorzi di bonifica contenuta nella legge regionale 2 agosto 1984, n. 42; dall’altro ratifica un’intesa con la Regione Marche necessaria per dare attuazione al trasferimento di alcuni comuni alla Regione Emilia-Romagna previsto dalla legge statale n. 117/2009.
Modifiche alla legge regionale n. 42 del 1984
Il provvedimento dispone la sostituzione degli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 42/1984, con effetto di abrogazione dei medesimi articoli nel testo consolidato. Il contenuto specifico delle nuove disposizioni non è riportato nel testo fornito, ma la norma realizza una riforma del sistema elettorale dei consorzi di bonifica.
Ratifica dell’intesa Emilia-Romagna–Marche
La legge ratifica l’"Intesa fra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche per l’attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117", nel testo approvato dalla Giunta regionale l’8 febbraio 2010. L’intesa è adottata ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione e dell’articolo 2, comma 1, della legge statale n. 117/2009, relativa al distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e alla loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini.
Procedure e adempimenti istituzionali
Ai fini dell’articolo 25 dello Statuto regionale, è acquisito il parere della Commissione assembleare competente per materia. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna è autorizzato a sottoscrivere l’intesa, fermo restando l’espletamento degli adempimenti previsti anche per la Regione Marche.
Ambito territoriale ed efficacia
La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Emilia-Romagna. In particolare, la parte sull’intesa si collega ai comuni trasferiti dalla Regione Marche e produce effetti nell’ambito del procedimento di attuazione del distacco e dell’aggregazione territoriale previsto dalla legge statale richiamata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 12 feb 2010L.R. Emilia-Romagna 4/2010
- Legge · 9 feb 2010L.R. Emilia-Romagna 1/2010
- Legge · 9 feb 2010L.R. Emilia-Romagna 2/2010
- Legge · 29 dic 2009L.R. Emilia-Romagna 26/2009
- Legge · 29 dic 2009L.R. Emilia-Romagna 27/2009
- Legge · 29 dic 2009L.R. Emilia-Romagna 28/2009
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →