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Legge

L.R. Emilia-Romagna 5/2010

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1984, N. 42. RIFORMA DEL SISTEMA ELETTORALE DEI CONSORZI DI BONIFICA

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 5/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la riforma del sistema elettorale dei consorzi di bonifica, sopprimendo gli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 42/1984. Inoltre ratifica l’intesa con la Regione Marche per l’attuazione della legge statale n. 117/2009 sul trasferimento alla Emilia-Romagna di alcuni comuni, autorizzando la sottoscrizione dell’accordo.

Modifiche alla disciplina dei consorzi di bonifica e ratifica dell’intesa Emilia-Romagna–Marche per il distacco di alcuni comuni marchigiani

Modifiche alla disciplina dei consorzi di bonifica e ratifica dell’intesa con la Regione Marche

La legge regionale dell’Emilia-Romagna interviene su due fronti: da un lato modifica la disciplina dei consorzi di bonifica contenuta nella legge regionale 2 agosto 1984, n. 42; dall’altro ratifica un’intesa con la Regione Marche necessaria per dare attuazione al trasferimento di alcuni comuni alla Regione Emilia-Romagna previsto dalla legge statale n. 117/2009.

Modifiche alla legge regionale n. 42 del 1984

Il provvedimento dispone la sostituzione degli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 42/1984, con effetto di abrogazione dei medesimi articoli nel testo consolidato. Il contenuto specifico delle nuove disposizioni non è riportato nel testo fornito, ma la norma realizza una riforma del sistema elettorale dei consorzi di bonifica.

Ratifica dell’intesa Emilia-Romagna–Marche

La legge ratifica l’"Intesa fra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche per l’attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117", nel testo approvato dalla Giunta regionale l’8 febbraio 2010. L’intesa è adottata ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione e dell’articolo 2, comma 1, della legge statale n. 117/2009, relativa al distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e alla loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini.

Procedure e adempimenti istituzionali

Ai fini dell’articolo 25 dello Statuto regionale, è acquisito il parere della Commissione assembleare competente per materia. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna è autorizzato a sottoscrivere l’intesa, fermo restando l’espletamento degli adempimenti previsti anche per la Regione Marche.

Ambito territoriale ed efficacia

La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Emilia-Romagna. In particolare, la parte sull’intesa si collega ai comuni trasferiti dalla Regione Marche e produce effetti nell’ambito del procedimento di attuazione del distacco e dell’aggregazione territoriale previsto dalla legge statale richiamata.

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