L.R. Emilia-Romagna 28/2009
INTRODUZIONE DI CRITERI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Emilia-Romagna promuove il Green Public Procurement nelle procedure di acquisto della PA regionale e degli enti locali, con piani d’azione, criteri ambientali e uso di Intercent-ER. Prevede un piano triennale per Regione, Province e Comuni sopra 5.000 abitanti da approvare entro un anno dall’entrata in vigore, monitoraggio annuale e copertura degli oneri nel bilancio regionale.
Criteri di sostenibilità ambientale negli acquisti pubblici
Criteri di sostenibilità ambientale negli acquisti pubblici
La legge disciplina l’introduzione del Green Public Procurement (GPP) nelle procedure di acquisto della pubblica amministrazione in Emilia-Romagna. L’obiettivo è orientare i consumi pubblici verso minori impatti ambientali, migliori prestazioni dei beni e servizi acquistati e modelli di comportamento più responsabili.
Finalità e ambito di applicazione
Le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione e la centrale di committenza regionale devono integrare criteri di sostenibilità ambientale negli acquisti. La disciplina si coordina con le indicazioni europee e nazionali richiamate dalla legge e opera nel solo territorio dell’Emilia-Romagna.
Pianificazione regionale e locale
Nel Programma regionale per la tutela dell’ambiente, denominato Piano d’azione ambientale, sono inseriti i criteri per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici. Nel rispetto del piano nazionale, la Regione è chiamata a introdurre criteri di sostenibilità ancora più avanzati.
La Regione promuove inoltre, tramite linee guida, i piani d’azione dei Comuni, delle Province, delle Unioni dei Comuni e degli altri enti pubblici. Tali piani devono orientare le stazioni appaltanti all’integrazione delle esigenze ambientali negli acquisti di beni e servizi; l’eventuale concessione di incentivi può essere subordinata alla loro predisposizione.
Obblighi di pianificazione triennale
La Regione, le Province e i Comuni con popolazione residente pari o superiore a 5.000 abitanti devono approvare entro un anno dall’entrata in vigore della legge un piano d’azione triennale. Il piano deve definire un programma operativo per introdurre criteri ambientali nelle procedure di acquisto di forniture di beni e servizi.
Centrale di committenza e programmazione degli acquisti
L’Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER deve programmare annualmente la propria attività in coerenza con gli obiettivi dei piani di azione ambientale. La Regione, le Province, le Unioni dei Comuni e i Comuni possono attuare la legge anche tramite il sistema regionale centralizzato degli acquisti gestito da Intercent-ER.
Criteri ambientali da applicare negli acquisti
Le misure di integrazione della sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto si fondano sui criteri previsti dalla normativa statale richiamata dalla legge, in particolare:
- riduzione dell’uso delle risorse naturali;
- sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;
- riduzione della produzione di rifiuti;
- riduzione delle emissioni inquinanti;
- riduzione dei rischi ambientali.
A tali criteri si aggiungono la promozione del riciclo e riutilizzo dei rifiuti e l’acquisto di prodotti agroalimentari tipici e biologici il cui intero ciclo di produzione sia realizzato in Emilia-Romagna.
Criteri ambientali minimi e livelli più avanzati
Nelle proprie procedure d’acquisto la Regione applica i criteri ambientali minimi fissati con decreti ministeriali per le categorie merceologiche previste dalla normativa statale. L’applicazione deve perseguire gli obiettivi di sostenibilità più elevati possibili e può essere integrata con ulteriori criteri o prestazioni ambientali più avanzate, in base alle specifiche indicazioni di settore elaborate nell’ambito del piano nazionale.
Monitoraggio
La Giunta regionale deve trasmettere all’Assemblea legislativa una relazione annuale sullo stato di introduzione degli strumenti di GPP nel territorio regionale.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti con i fondi già stanziati nel bilancio regionale; se necessario, possono essere apportate modifiche alle unità previsionali di base e ai capitoli di bilancio, o istituite nuove unità e capitoli con le relative disponibilità finanziarie.
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