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Legge

L.R. Emilia-Romagna 1/2010

NORME PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 1/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Emilia-Romagna n. 1/2010 tutela e promuove l’artigianato, regola l’Albo delle imprese artigiane, le funzioni delle Camere di commercio e della Commissione regionale, e prevede misure di sostegno per artigianato artistico, tradizionale, nuove imprese, innovazione, credito e progetti promozionali. Vigono le norme transitorie e l’abrogazione delle precedenti leggi regionali del 2001 e 1994.

Disciplina dell’artigianato in Emilia-Romagna

Disciplina dell’artigianato in Emilia-Romagna

La legge definisce il quadro regionale per tutela, promozione e sviluppo dell’artigianato nel territorio dell’Emilia-Romagna. Regola iscrizione e gestione dell’Albo delle imprese artigiane, assetti istituzionali di tutela e rappresentanza, e strumenti di sostegno economico, promozionale e formativo.

Ambito di applicazione e finalità

La Regione interviene per valorizzare l’artigianato nelle sue componenti territoriali, produttive, artistiche, tradizionali e di qualità. La legge mira a favorire la nascita di imprese artigiane, la crescita, il ricambio generazionale e la successione d’impresa, oltre alla salvaguardia dei saperi e mestieri tipici dell’artigianato artistico e tradizionale.

Albo regionale delle imprese artigiane

L’iscrizione all’Albo regionale delle imprese artigiane è condizione costitutiva per l’applicazione delle norme e delle agevolazioni di settore. L’Albo è articolato in sezioni provinciali ed è tenuto presso le Camere di commercio competenti; vi sono iscritti anche, in separata sezione, consorzi e società consortili, anche cooperative, costituiti tra imprese artigiane.

La Regione delega alle Camere di commercio le funzioni amministrative di iscrizione, modifica e cancellazione, mentre le imprese artigiane sono annotate anche nel Registro imprese secondo la disciplina vigente. Per tali attività sono dovuti i diritti di segreteria previsti dalla normativa camerale.

Procedura di iscrizione, modifica e cancellazione

L’interessato presenta alla Camera di commercio territorialmente competente, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica prevista dalla normativa statale. La comunicazione, predisposta sulla modulistica apposita e corredata da autocertificazioni e attestazioni, produce effetti immediati: consente l’acquisizione della qualifica di impresa artigiana, l’iscrizione nell’Albo e nella relativa sezione, l’avvio dell’attività e l’annotazione di modifiche o cancellazione, compresa la perdita dei requisiti.

Gli effetti costitutivi di iscrizione, modifica e cancellazione decorrono dalla data di presentazione della comunicazione unica. Restano salve le regole statali sulla decorrenza degli effetti ai fini previdenziali. In caso di omissione o ritardo della comunicazione per l’iscrizione si applica una sanzione amministrativa da 250 a 2.500 euro.

Controlli sui requisiti e uniformità applicativa

Alle Camere di commercio sono delegate anche le funzioni di verifica e controllo sulla sussistenza dei requisiti per iscrizione, modifica e cancellazione. Dopo la comunicazione unica, l’ufficio accerta i requisiti sulla base delle notizie fornite dagli interessati.

Se emerge una carenza o modifica dei requisiti, la Camera avvia il procedimento, comunica l’apertura all’impresa e assegna un termine per deduzioni o integrazioni, comunque non inferiore a dieci giorni. Il provvedimento deve essere adottato e comunicato entro sessanta giorni dalla comunicazione unica o dalla segnalazione di altri enti; il termine può essere sospeso per non più di trenta giorni per integrazioni documentali o accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni.

Le Camere di commercio possono iscrivere anche imprese o soggetti in possesso dei requisiti che non abbiano presentato la comunicazione prescritta, seguendo la medesima procedura di controllo. Per assicurare uniformità applicativa sono previsti coordinamento tra Camere di commercio e ulteriori forme di raccordo.

Modifiche e cancellazioni: obblighi delle imprese e sanzioni

Le imprese artigiane già iscritte devono trasmettere entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento la comunicazione unica relativa a:

  • modificazioni dei requisiti artigiani;
  • cessazione dell’attività;
  • perdita dei requisiti di legge per l’iscrizione.

La mancata o tardiva comunicazione delle modifiche rilevanti ai fini dell’iscrizione o cancellazione comporta una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro. La gestione delle sanzioni e dei relativi proventi spetta alle Camere di commercio secondo la disciplina regionale sulle sanzioni amministrative.

Commissione regionale per l’artigianato

La Commissione regionale per l’artigianato è l’organo regionale di tutela e rappresentanza del settore e ha sede presso la Regione. È composta da undici membri: nove esperti designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative, un rappresentante di Unioncamere Emilia-Romagna e un rappresentante della Regione esperto in materia.

La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura cinque anni dalla data di insediamento e comprende Presidente e Vicepresidente. Se alcune designazioni non pervengono nei termini, la Commissione può essere costituita con i componenti già designati; se i membri sono meno di tre non si procede alla costituzione e la Regione nomina un Commissario straordinario fino alla ricostituzione dell’organo. I componenti decadono per perdita dei requisiti e non percepiscono emolumenti.

Funzioni della Commissione regionale per l’artigianato

La Commissione svolge funzioni consultive e propositive, in particolare:

  • formula pareri e proposte alla Giunta per direttive sui criteri omogenei di tenuta dell’Albo e sul coordinamento con il Registro imprese;
  • esprime pareri non vincolanti su questioni generali sottoposte dal servizio regionale competente;
  • promuove comunicazione stabile con Camere di commercio e Unioncamere regionale;
  • propone iniziative per tutela, valorizzazione e sviluppo dell’artigianato, specialmente artistico e tradizionale, anche per i progetti promozionali di settore.

La segreteria è svolta da personale del servizio regionale competente in materia di artigianato.

Funzioni della Regione e ricorsi

Contro i provvedimenti delle Camere di commercio in materia di iscrizione, modifica e cancellazione è ammesso ricorso al servizio regionale competente entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Possono ricorrere l’impresa interessata e anche gli enti o le amministrazioni che abbiano richiesto l’accertamento.

Il servizio regionale decide motivatamente entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso e comunica la decisione all’impresa, agli altri soggetti interessati e alla Camera di commercio che ha emanato l’atto. Il servizio può svolgere sopralluoghi e accertamenti, anche con il supporto dei Comuni, e può richiedere pareri alla Commissione regionale per garantire uniformità interpretativa.

Il medesimo servizio attribuisce anche la qualifica di impresa artigiana che svolge lavorazioni artistiche e tradizionali ai sensi della normativa statale di riferimento e ne dà comunicazione alla Camera di commercio competente.

Vigilanza sulla Commissione

La Commissione regionale per l’artigianato è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale. Se la Commissione non può funzionare per dimissioni o altra causa, il Presidente della Giunta nomina un Commissario straordinario che ne esercita poteri e funzioni e promuove il ripristino del regolare funzionamento. Se entro sei mesi non si ristabilisce la funzionalità, si procede al rinnovo della Commissione.

Osservatorio regionale dell’artigianato

La Regione istituisce un’attività permanente di rilevazione, analisi e studio del settore nell’ambito del sistema statistico e informativo regionale. L’Osservatorio utilizza la banca dati dell’Albo, raccoglie e aggiorna informazioni sul settore, valuta l’efficacia degli interventi regionali e realizza indagini, ricerche, studi e pubblicazioni.

La Giunta può avvalersi di supporti e consulenze esterne e stipulare convenzioni, in particolare con Unioncamere, Camere di commercio, enti e istituzioni competenti e associazioni del settore.

Artigianato artistico, tradizionale e di qualità

La Regione tutela e promuove l’artigianato artistico, tradizionale e di qualità, anche in raccordo con la disciplina statale sulle lavorazioni artistiche e tradizionali. Sostiene iniziative promozionali, giornate dell’artigianato, archivi e pubblicazioni, formazione di nuove professionalità, partecipazione a rassegne e manifestazioni in Italia e all’estero, spazi espositivi presso strutture culturali, acquisto di attrezzature e altre iniziative di valorizzazione.

Gli interventi possono essere realizzati direttamente o tramite contributi di parte corrente o in conto capitale alle imprese artigiane interessate. Criteri e modalità sono stabiliti dalla Giunta regionale.

Nuove imprese artigiane e ricambio generazionale

La Regione sostiene la nascita di nuove imprese artigiane, la successione d’impresa e il ricambio generazionale nel territorio regionale. Gli interventi riguardano, tra l’altro:

  • trasmissione dell’impresa a familiari, dipendenti o altri soggetti con i requisiti per l’iscrizione all’Albo;
  • innovazioni tecnologiche, organizzative e finanziarie;
  • processi di filiazione d’impresa per favorire il ricambio generazionale.

Sono finanziabili studi di fattibilità, spese di avviamento, formazione imprenditoriale e manageriale, tecnologie informatiche e telematiche e investimenti di primo impianto. Anche in questo caso sono previsti contributi di parte corrente e in conto capitale secondo criteri definiti dalla Giunta.

Strumenti di sostegno e sviluppo, credito e formazione

La Regione promuove investimenti, innovazione, ricerca, qualificazione ambientale e organizzativa, capitalizzazione delle imprese, reti di impresa, export e internazionalizzazione, infrastrutture e programmi per gli insediamenti produttivi.

Sostiene inoltre l’accesso al credito attraverso fondi regionali di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, fondi rotativi, contributi per l’abbattimento dei tassi di interesse, sostegno ai consorzi fidi e convenzioni con il sistema finanziario. Gli interventi sono finanziati con contributi di parte corrente, in conto interessi e in conto capitale.

La legge prevede anche iniziative formative, nell’ambito della programmazione regionale su istruzione, formazione professionale e lavoro, per rafforzare competenze tecniche, scientifiche, gestionali e manageriali nelle imprese artigiane, con particolare attenzione al coinvolgimento delle donne.

Digitalizzazione delle imprese artigiane

La Regione interviene per favorire innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico, con specifica attenzione ai processi di digitalizzazione e riorganizzazione produttiva. Sono sostenute la produzione innovativa, le collaborazioni stabili con università, centri di ricerca, tecnopoli, fab lab e incubatori, il supporto ai manager di rete, il rafforzamento dei Digital Innovation Hub e l’internazionalizzazione digitale, compresi canali commerciali digitali e attività di marketing e comunicazione.

Progetti promozionali e qualificazione degli insediamenti

La Regione contribuisce al finanziamento di progetti di particolare interesse per la salvaguardia e promozione della cultura artigiana e dei prodotti e servizi artigiani, con attenzione all’associazionismo economico e all’artigianato artistico, tradizionale e di qualità. Possono presentare i progetti le associazioni artigiane regionalmente più rappresentative e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi finalità di promozione dell’artigianato.

La Giunta regionale definisce criteri, modalità di concessione, erogazione e revoca dei benefici, categorie di spesa ammissibili, presentazione delle domande e misura dei contributi. I progetti devono indicare problemi del settore o del territorio, esigenze delle imprese, obiettivi, tempi, modalità, costi e soggetti attuatori.

La Regione promuove inoltre la qualificazione degli insediamenti delle imprese artigiane tramite infrastrutture e servizi comuni e infrastrutture di rete energetico-ambientali e telematiche, con contributi agli enti locali in conto capitale o in conto interessi.

Aiuti di Stato e disciplina finanziaria

Gli atti attuativi degli articoli 11, 12 e 13 che configurino aiuti di Stato devono essere notificati ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE, salvo i casi di conformità ai regolamenti comunitari di esenzione.

Gli oneri derivanti dalla legge sono coperti tramite l’istituzione o modifica di unità previsionali di base e capitoli del bilancio regionale, con le disponibilità stanziate in sede di legge annuale di bilancio.

Disposizioni finali, abrogazioni e regime transitorio

Sono abrogate la legge regionale 29 ottobre 2001, n. 32, e la legge regionale 16 maggio 1994, n. 20. La Commissione regionale per l’artigianato e le precedenti commissioni provinciali restano prorogate fino alla costituzione dei nuovi organi e del servizio regionale competente; da quel momento si applica la nuova disciplina di iscrizione, modifica e cancellazione.

Le procedure di concessione e liquidazione dei contributi già avviate ai sensi della legge regionale n. 32 del 2001 continuano fino a conclusione secondo quella legge. Anche i rapporti derivanti dalla legge regionale n. 20 del 1994 restano regolati da tale normativa fino alla loro conclusione.

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