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Legge

L.R. Emilia-Romagna 26/2009

DISCIPLINA E INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE IN EMILIA-ROMAGNA

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 26/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge promuove in Emilia-Romagna il commercio equo e solidale, ne definisce soggetti e prodotti, e prevede interventi di diffusione, formazione, contributi per investimenti e iniziative dedicate. La Giunta deve fissare i criteri attuativi entro 180 giorni dall’entrata in vigore. Previste clausola valutativa, rispetto del de minimis e copertura finanziaria a carico del bilancio regionale.

Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale

Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Emilia-Romagna

La legge promuove nel territorio dell’Emilia-Romagna la diffusione del commercio equo e solidale, considerato strumento di giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile e cooperazione. L’intervento regionale mira sia a informare i consumatori sia ad ampliare la presenza dei prodotti e delle organizzazioni del settore.

Finalità e obiettivi della legge

La Regione riconosce il ruolo del commercio equo e solidale nella promozione di valori di giustizia, solidarietà, rispetto per le persone e per l’ambiente. Persegue tali finalità attraverso:

  • maggiore informazione ai consumatori per favorire acquisti responsabili;
  • maggiore diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale;
  • sostegno, anche economico, a iniziative coerenti con questi obiettivi.

Definizione del commercio equo e solidale

La disciplina regionale qualifica il commercio equo e solidale come un modello alternativo al commercio internazionale tradizionale, volto a riequilibrare le relazioni economiche a favore di produttori e lavoratori dei paesi in via di sviluppo. Gli elementi caratterizzanti sono:

  • prezzo equo e concordato al produttore, tale da garantire un livello di vita adeguato e dignitoso;
  • eventuale pagamento anticipato di una parte del prezzo su richiesta del produttore;
  • tutela dei diritti dei lavoratori, con attenzione a salute, sicurezza, retribuzione, non discriminazione di genere e divieto di sfruttamento del lavoro minorile;
  • rapporto continuativo tra produttore e acquirente, con iniziative di assistenza e miglioramento della qualità dei prodotti, dei servizi e delle condizioni di vita della comunità locale;
  • rispetto dell’ambiente;
  • trasparenza delle strutture organizzative.

Soggetti del commercio equo e solidale

Sono considerati soggetti del commercio equo e solidale, ai fini della legge, gli enti senza scopo di lucro, organizzati in forma collettiva e democratica, che operano stabilmente sul territorio regionale e che rientrano in una delle seguenti categorie:

  • enti che rilasciano l’accreditamento di organizzazione del commercio equo e solidale;
  • organizzazioni del commercio equo e solidale in possesso dell’accreditamento rilasciato da enti accreditatori;
  • enti che certificano i prodotti del commercio equo e solidale.

Tali soggetti devono conformare la propria attività alle norme volontarie elaborate:

  • dalle associazioni internazionali del settore, in particolare FLO e WFTO, in coerenza con la risoluzione del Parlamento europeo sul commercio equo e solidale e lo sviluppo del 6 luglio 2006;
  • dagli enti di promozione e organizzazione del settore a livello nazionale, come AGICES, e a livello regionale.

Possono beneficiare degli aiuti previsti dalla legge solo i soggetti individuati secondo requisiti e modalità definiti dalla Giunta regionale.

Prodotti del commercio equo e solidale

I prodotti sono qualificati come prodotti del commercio equo e solidale se presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

  • provenienza da un’organizzazione accreditata per il commercio equo e solidale;
  • certificazione da parte di enti certificatori del settore.

Interventi regionali per la diffusione

La Regione attiva una serie di misure per diffondere la conoscenza e l’utilizzo del commercio equo e solidale, tra cui:

  • iniziative divulgative e di sensibilizzazione rivolte ai consumatori;
  • azioni educative nelle scuole sul consumo consapevole e sulle ricadute sociali e ambientali delle scelte di consumo;
  • iniziative formative per operatori e volontari delle organizzazioni del settore;
  • promozione e sostegno delle giornate del commercio equo e solidale;
  • sviluppo di un portale regionale Internet dedicato al settore;
  • contributi fino al 70% delle spese ammissibili per investimenti funzionali all’attività, tra cui apertura e ristrutturazione della sede, acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche;
  • promozione dell’uso dei prodotti del commercio equo e solidale nelle attività degli enti pubblici, nel rispetto della normativa sugli acquisti di beni e servizi.

I Comuni con oltre 50.000 abitanti possono istituire, secondo la disciplina regionale sul commercio su aree pubbliche, mercati e fiere pubbliche con merceologia prevalente o esclusiva di prodotti del commercio equo e solidale.

Giornata regionale del commercio equo e solidale

La Regione promuove e sostiene, con specifici contributi alle organizzazioni e agli enti del settore, giornate dedicate al commercio equo e solidale, intese come occasioni di incontro tra la comunità regionale e questa realtà economico-sociale.

Disposizioni attuative e tempi

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve definire:

  • i criteri e le modalità attuative degli interventi relativi ai contributi per investimenti e alle giornate del commercio equo e solidale;
  • le tipologie di intervento da finanziare prioritariamente;
  • i requisiti dei soggetti beneficiari e le modalità di individuazione dei medesimi.

Controllo sull’attuazione

L’Assemblea legislativa esercita il controllo sulla legge e ne valuta i risultati. La Giunta deve trasmettere una relazione:

  • dopo due anni dall’entrata in vigore della legge;
  • successivamente con cadenza biennale.

La relazione deve riguardare lo stato di attuazione degli interventi e i risultati ottenuti, oltre alle tipologie di beneficiari, alle risorse stanziate ed erogate per i contributi.

Regime degli aiuti e copertura finanziaria

Le agevolazioni sono concesse nel rispetto dei limiti del regime de minimis applicabile agli aiuti di Stato. Gli oneri sono coperti con i fondi annualmente stanziati nel bilancio regionale; per le misure specificamente previste per i contributi agli investimenti e per le giornate del commercio equo e solidale sono istituite apposite unità previsionali di base e relativi capitoli di spesa.

Trattamento dei dati personali

La disciplina delle operazioni di diffusione e comunicazione derivanti dall’applicazione della legge è demandata a un atto di natura regolamentare.

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