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Legge

L.R. Emilia-Romagna 4/2010

NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO E ALTRE NORME PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2010

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 4/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge adegua l’ordinamento dell’Emilia-Romagna alla direttiva 2006/123/CE sui servizi, riforma il SUAP e semplifica vari regimi amministrativi in turismo, commercio, sanità e professioni. Molte attività passano a DIA/segnalazione telematica e sono aggiornate sanzioni, controlli e regole su società partecipate e organizzazione regionale.

Adeguamento al diritto UE, riforma SUAP e modifiche a turismo, commercio, sanità, società partecipate e organizzazione regionale

Adeguamento al mercato interno, SUAP e semplificazioni amministrative

La legge regionale Emilia-Romagna n. 4 del 2010 attua la direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e coordina varie discipline regionali con la normativa statale di semplificazione. Interviene inoltre su sportello unico per le attività produttive, turismo, professioni turistiche e sportive, commercio, sanità, società partecipate e organizzazione regionale.

Sportello unico per le attività produttive (SUAP)

Il SUAP è definito come punto unico di accesso per tutte le vicende amministrative relative all’insediamento e all’esercizio di attività produttive di beni e servizi, incluse quelle dei prestatori di servizi della direttiva 2006/123/CE, compreso il titolo edilizio. È reso obbligatorio e deve coordinare le singole fasi del procedimento, fornendo una risposta unica e tempestiva, ferma restando la competenza delle singole amministrazioni e delle autorità di controllo e sanzione.

Le istanze, dichiarazioni e documenti, anche edilizi, sono presentati telematicamente al SUAP competente. La Regione promuove:

  • lo sportello unico telematico nell’ambito della Community Network dell’Emilia-Romagna;
  • una rete regionale dei SUAP per il collegamento e la trasmissione telematica degli atti;
  • un portale regionale per le imprese, con funzioni di uniformazione e interoperabilità delle informazioni e dei procedimenti.

È istituito un tavolo di coordinamento regionale con rappresentanti degli enti locali, del sistema camerale e degli altri enti coinvolti; vi partecipano anche le associazioni imprenditoriali più rappresentative con funzione consultiva. Il tavolo svolge indirizzo e monitoraggio per la semplificazione e per l’adeguamento alle modalità telematiche. La Regione assicura inoltre una banca dati regionale SUAP con normativa applicabile, adempimenti, modulistica e allegati uniformi, nonché specifiche locali; può promuovere accordi con altre amministrazioni per la realizzazione condivisa della banca dati. La Giunta deve adeguare la normativa regionale entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Turismo: strutture ricettive e adempimenti amministrativi

La disciplina delle strutture ricettive è profondamente riformata in chiave di dichiarazione di inizio attività (DIA), oggi configurata come titolo abilitativo per l’avvio e, in alcuni casi, per il subentro immediato. Per strutture alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere, l’apertura e il subentro avvengono con DIA da presentare al Comune competente; la dichiarazione è redatta su modulo comunale conforme al modello regionale e deve contenere i dati essenziali della struttura, con allegata la dichiarazione di classificazione quando prevista.

Sono disciplinati anche:

  • la durata dell’esercizio, che è tendenzialmente permanente salvo sospensione, decadenza, divieto o cessazione;
  • i requisiti soggettivi e oggettivi, compresa l’iscrizione al registro imprese, i requisiti di pubblica sicurezza, l’assenza di cause ostative, la conformità edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e antincendio;
  • l’obbligo di comunicare variazioni, i dati ISTAT, la dichiarazione prezzi e l’assicurazione per responsabilità civile verso i clienti;
  • i poteri del Comune di verifica, sospensione e divieto di prosecuzione;
  • sanzioni pecuniarie per esercizio senza DIA, dichiarazioni irregolari, violazioni degli obblighi dichiarativi e chiusure non giustificate.

La DIA perde efficacia se l’attività non viene avviata entro 180 giorni dalla presentazione. Sono disciplinate anche la classificazione delle strutture, la banca dati informativa, i reclami e l’uso occasionale di immobili a fini ricettivi, nonché i campeggi temporanei e il divieto di campeggio libero, con specifiche eccezioni e autorizzazioni comunali temporanee.

Turismo: attività extralberghiere e formule semplificate

Per case per ferie, appartamenti ammobiliati, bed and breakfast e strutture all’aria aperta non aperte al pubblico, la legge chiarisce definizioni, requisiti e procedure. L’attività saltuaria di alloggio e prima colazione è soggetta a DIA e a controlli e sanzioni specifici. Sono inoltre previste regole per aree di sosta temporanea destinate a caravan, autocaravan e camper, con possibilità di gestione anche da parte di privati.

Professioni turistiche

La disciplina delle professioni turistiche è semplificata e adeguata al diritto UE. Per le guide turistiche, l’idoneità consente l’esercizio in ambito regionale fino a diversa disciplina statale; la Giunta può prevedere specializzazioni per aree tematiche e l’accesso a una prova per un’ulteriore lingua straniera. È consentita la libera prestazione dei servizi, senza autorizzazione, ai soggetti abilitati in altri Stati membri per guida turistica, accompagnatore turistico e guida ambientale-escursionistica.

Sono inoltre disciplinate:

  • la pubblicazione annuale degli idonei sul Bollettino Ufficiale Telematico;
  • il rinnovo del tesserino personale;
  • la non vincolatività delle tariffe associative.

Professione di maestro di sci

La legge riforma l’ordinamento della professione di maestro di sci in Emilia-Romagna, istituendo l’Albo professionale regionale e subordinando l’esercizio stabile all’iscrizione. L’iscrizione avviene tramite DIA con effetto immediato, con attestazione dei requisiti soggettivi richiesti.

Sono disciplinati:

  • i maestri provenienti da altre Regioni o Province autonome, per trasferimento stabile o esercizio temporaneo;
  • i cittadini UE non iscritti in albi italiani, secondo il d.lgs. 206/2007;
  • i cittadini non UE, secondo il testo unico immigrazione e relative disposizioni attuative.

Sono inoltre riformate le scuole di sci e snowboard, la disciplina delle tariffe professionali e i poteri del Collegio regionale.

Professione di guida alpina

La disciplina della guida alpina è aggiornata in modo analogo: l’iscrizione all’Albo avviene con DIA immediata, sono previste regole sul trasferimento stabile da altre Regioni, sull’aggregazione temporanea per l’insegnamento presso scuole regionali, e sull’accesso temporaneo o stabile di professionisti UE e non UE secondo la normativa statale di recepimento delle qualifiche professionali e quella in materia di immigrazione. Le richieste di riconoscimento delle scuole di alpinismo e sci alpinismo sono presentate alla Giunta regionale, che verifica annualmente la persistenza delle condizioni.

Agenzie di viaggio e turismo

Per l’apertura di sedi secondarie o filiali di agenzie di viaggio, la legge introduce la DIA al posto del previgente regime autorizzatorio, con comunicazione alla Provincia e successiva trasmissione all’ente competente per l’agenzia principale. Sono precisati gli elementi che la comunicazione deve contenere e l’obbligo di aggiornamento in caso di modifiche.

Commercio

L’esercizio del commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato e in alcune forme speciali di vendita è assoggettato a DIA con effetti immediati al Comune. La disciplina riguarda anche spacci interni, distributori automatici, vendita per corrispondenza o via telecomunicazioni e vendita porta a porta.

Sanzioni per il commercio

Per le violazioni della disciplina sul commercio si applicano le sanzioni del d.lgs. 114/1998, incluse quelle per mancanza dei requisiti morali o professionali. Il Comune è competente al ricevimento del rapporto, all’irrogazione delle sanzioni e all’incasso dei proventi, salvo diversa disciplina statale.

Termalismo, attività funebre e benessere animale

Nel settore termale si introduce il termine di 60 giorni per il rilascio dell’autorizzazione, con silenzio-assenso in caso di mancato provvedimento nei termini. Per l’attività funebre, le imprese presentano DIA al Comune della sede legale, con requisiti e documentazione determinati dalla Giunta regionale; è disciplinato anche il trasporto funebre svolto separatamente.

Per le attività economiche relative agli animali da compagnia, l’apertura è subordinata a DIA al Comune, con efficacia immediata, parere veterinario favorevole e documentazione sulle strutture, sull’attività e sulla formazione del responsabile del benessere animale.

Società partecipate, rete regionale dei servizi e organizzazione regionale

La legge interviene sulla governance della Community Network dell’Emilia-Romagna e sulla società pubblica LEPIDA S.p.a., configurata come società a totale capitale pubblico per l’esercizio unitario di funzioni di servizio pubblico degli enti soci. È rafforzato il controllo regionale analogo a quello sulle proprie strutture, con indirizzi preventivi definiti d’intesa con il comitato permanente di indirizzo e coordinamento.

Sono previste anche società a prevalente capitale pubblico per i “Tecnopoli”, finalizzate alla gestione di infrastrutture per la ricerca, con possibilità di partecipazione di altri enti e di conferimento di beni e diritti regionali. In materia organizzativa, si disciplina il passaggio di personale regionale alle società partecipate e il diritto al rientro in Regione in caso di soppressione della società o dismissione della partecipazione regionale, entro 30 giorni dalla soppressione.

Sanzioni amministrative e disposizioni transitorie

È riformata la disciplina generale sulle sanzioni amministrative regionali, individuando le autorità competenti tra gli enti che esercitano le funzioni amministrative cui le sanzioni accedono. Per le violazioni in materia sanitaria e di sicurezza del lavoro la competenza è attribuita all’Azienda USL, salvo specifiche contestazioni.

Ai procedimenti in corso si applica la disciplina vigente al momento dell’accertamento della violazione. Sono inoltre previste norme di coordinamento, abrogazioni puntuali e l’estensione delle funzioni regionali in materia di controlli ambientali sugli impianti termici civili di determinate soglie.

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