Cassazione Civile, Ordinanza n. 24018/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (terzo)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda, proposta dapprima dalla proprietaria di un fondo confinante e poi coltivata dai suoi eredi, di ottenere l'acquisto diretto di porzioni di area demaniale e di fabbricato insistenti in uno sconfinamento, ai sensi dell'art. 5 bis del d.l. n. 212/2003 convertito in l. n. 212/2003, assumendo che ricorressero i presupposti normativi per la vendita. L'Agenzia del Demanio contestava la sussistenza dei requisiti, deducendo in particolare che le opere erano state realizzate dal cantiere nautico su area demaniale e che mancava il requisito della proprietà dell'opera da parte dell'istante. Il Tribunale aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo; la Corte d'appello, invece, aveva ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario e rimesso le parti al primo giudice ex art. 353 c.p.c. La società cantiere nautico ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 7 c.p.a., sostenendo che la domanda di acquisto delle aree demaniali appartiene alla giurisdizione amministrativa, poiché la procedura implica valutazioni discrezionali della P.A. sugli interessi pubblici e sull'estensione delle aree da sdemanializzare e alienare. L'Agenzia del Demanio ha aderito a tale impostazione con ricorso incidentale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale della società, ritenendo fondato il motivo sulla giurisdizione. Ha qualificato il controricorso dell'Agenzia del Demanio come ricorso incidentale, poi assorbito. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Torino e ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge. Le spese della fase di legittimità sono state rimesse al giudice amministrativo.
Norme richiamate
art. 5 bis d.l. n. 212/2003
la procedura di acquisto diretto di aree demaniali sconfinanti non comporta una sdemanializzazione automatica ope legis, ma richiede valutazioni pubblicistiche della P.A. sull'estensione delle aree da alienare
L. n. 212/2003
norma di conversione richiamata come base della disciplina speciale dell'alienazione delle aree demaniali oggetto di sconfinamento
art. 7 cod. proc. amm.
le controversie che investono l'esercizio di poteri amministrativi e valutazioni discrezionali della P.A. rientrano nella giurisdizione amministrativa
art. 353 c.p.c.
la Corte d'appello aveva rimesso le parti al primo giudice; la Cassazione, cassando la sentenza, ha escluso la correttezza di tale rimessione in favore del giudice ordinario
artt. 370 e 371 c.p.c.
il controricorso dell'Agenzia del Demanio contenente una propria impugnazione è stato convertito in ricorso incidentale secondo il principio di unicità del processo di impugnazione
d.lgs. n. 149/2022, art. 3, comma 26
richiamato per affermare che la formulazione dell'art. 353 c.p.c. applicabile era quella anteriore alla sua abrogazione
Corte cost. n. 31/2006
ha chiarito che la disciplina implica la valutazione di interessi pubblici e lascia margini di apprezzamento alla P.A., escludendo una sdemanializzazione automatica
Cons. St. n. 3381/2013
richiamata quale precedente conforme alla giurisdizione amministrativa
Cons. St. n. 1514/2020
richiamata quale precedente più recente che conferma la giurisdizione amministrativa sulle controversie relative all'applicazione della disciplina speciale
Massime di principio
- Quando la disciplina speciale sull'alienazione di porzioni di demanio lascia all'amministrazione margini di valutazione sull'an e sul quantum dell'area da cedere, la controversia non è di mera esecuzione vincolata ma involge esercizio di potere amministrativo.
- In presenza di poteri valutativi della P.A. sulla sdemanializzazione e sull'alienazione di aree pubbliche, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, che è chiamato a sindacare l'esercizio di tali poteri.
- La disciplina che prevede la possibile vendita di aree demaniali oggetto di sconfinamento non integra una sdemanializzazione automatica per legge, salvo espressa previsione normativa in tal senso.
- Nel processo di cassazione, il controricorso del litisconsorte che impugni anch'egli la sentenza va trattato come ricorso incidentale, in applicazione del principio di unicità del processo di impugnazione.
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