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Parere

Parere n. 293/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con istanza sospensiva proposto dalla dott.ssa Livia Secondin contro l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l’annullamento del provvedimento della Direzione Regionale per il Veneto del 5 agosto 2005 e della delibera del Comitato regionale medici specialisti del 4 agosto 2005 di rigetto del ricorso gerarchico proposto contro il mancato rinnovo del contratto per la copertura dei turni di medicina del lavoro presso il centro medico-legale di Schio, nonché dei presupposti provvedimenti del 25 agosto 2003 e del 1 settembre 2003.

Giustizia amministrativa201102061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del mancato rinnovo del contratto per la copertura dei turni di medicina del lavoro presso il centro medico-legale INAIL di Schio e degli atti di rigetto del ricorso gerarchico.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato il provvedimento della Direzione regionale per il Veneto dell'INAIL del 5 agosto 2005 e la delibera del Comitato regionale medici specialisti del 4 agosto 2005, con cui era stato respinto il ricorso gerarchico contro il mancato rinnovo del contratto relativo alla copertura dei turni di medicina del lavoro presso il centro medico-legale di Schio. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti del 25 agosto 2003 e del 1 settembre 2003, nella parte in cui avevano previsto l'assegnazione a tempo determinato dei turni, nonché la comunicazione di cessazione del rapporto del 19 marzo 2005. Nel corso dell'istruttoria è emersa la contemporanea pendenza di una controversia davanti al giudice ordinario avente ad oggetto i medesimi provvedimenti. Dopo la sospensione del procedimento consultivo e l'acquisizione degli sviluppi del giudizio civile, la Sezione ha rilevato d'ufficio una possibile questione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, invitando le parti a presentare osservazioni.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto garantito il contraddittorio e ha esaminato preliminarmente la giurisdizione, indipendentemente dalle ulteriori questioni relative alla controversia. Ha qualificato la fattispecie come controversia concernente un rapporto di lavoro privatizzato, relativa al mancato rinnovo di un contratto per la copertura di turni di medicina del lavoro presso l'INAIL, senza esercizio di potestà pubbliche. In applicazione dell'art. 7, comma 1, c.p.a. e dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, nonché dei principi affermati dalla Corte di cassazione sul rilievo del petitum sostanziale, la Sezione ha concluso che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del lavoro. Il ricorso straordinario è stato pertanto ritenuto inammissibile per difetto di giurisdizione.

Osservazioni

Difetto di giurisdizione

La controversia riguarda il mancato rinnovo di un contratto nell'ambito di un rapporto di lavoro privatizzato e non l'esercizio o il mancato esercizio di potestà pubbliche. La giurisdizione spetta quindi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Norme richiamate

  • artt. 295 e seguenti c.p.c.

    La Sezione aveva disposto la sospensione del parere ai sensi degli articoli 295 e seguenti c.p.c.

    Le disposizioni sono state richiamate per sospendere il procedimento consultivo in attesa degli sviluppi della controversia civile avente ad oggetto i medesimi provvedimenti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    questione preliminare di inammissibilità del ricorso straordinario per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevabile anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

    La Sezione ha rilevato d'ufficio la questione di giurisdizione e ha assicurato il contraddittorio invitando le parti a presentare osservazioni.

  • art. 7, comma 1, c.p.a.

    Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo

    La giurisdizione amministrativa presuppone che la controversia riguardi l'esercizio o il mancato esercizio di un potere amministrativo e atti, provvedimenti, accordi o comportamenti riconducibili, anche mediatamente, a tale potere.

  • art. 63, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro

    Nel pubblico impiego privatizzato la giurisdizione ordinaria comprende tutte le controversie inerenti alle fasi del rapporto di lavoro, comprese quelle concernenti l'assunzione e il conferimento di incarichi dirigenziali.

  • Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 31 ottobre 2019, n. 28211

    la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il <<petitum>> sostanziale

    Il riparto di giurisdizione deve essere determinato in base al petitum sostanziale, individuato considerando la causa petendi e l'intrinseca natura della posizione giuridica dedotta.

  • Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 13 marzo 2020, n. 7218

    in tema di impiego pubblico privatizzato [...] sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro

    La giurisdizione del giudice ordinario comprende anche le controversie relative all'assunzione al lavoro e al conferimento di incarichi dirigenziali nell'impiego pubblico privatizzato.

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, individuato non in base alla prospettazione formale della parte o alla pronuncia richiesta, ma considerando la causa petendi e l'intrinseca natura del rapporto giuridico dedotto.
  • La giurisdizione amministrativa richiede che la controversia riguardi l'esercizio o il mancato esercizio di un potere amministrativo e atti, provvedimenti, accordi o comportamenti riconducibili, anche mediatamente, a tale potere.
  • Le controversie relative ai rapporti di lavoro privatizzati alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni appartengono, in via generale, alla giurisdizione del giudice ordinario, comprese quelle concernenti l'assunzione e il conferimento o il mancato rinnovo di incarichi, quando non sia esercitata una potestà pubblica.
  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica la Sezione può rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, previa instaurazione del contraddittorio sulla questione.

Mancato rinnovo di un contratto INAIL e difetto di giurisdizione

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un medico specialista contro l'INAIL per l'annullamento degli atti con cui era stato confermato il mancato rinnovo del contratto relativo alla copertura dei turni di medicina del lavoro presso il centro medico-legale di Schio. La Sezione Prima ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Premesse e sviluppo dell'istruttoria

La ricorrente aveva impugnato i provvedimenti del 4 e 5 agosto 2005, di rigetto del ricorso gerarchico, nonché gli atti presupposti del 25 agosto e del 1 settembre 2003, la comunicazione di cessazione del rapporto del 19 marzo 2005 e il mancato rinnovo contrattuale.

Nel corso del procedimento la Sezione aveva richiesto documentazione integrativa e aveva appreso della pendenza, davanti al giudice ordinario, di una controversia concernente i medesimi provvedimenti. Il procedimento consultivo era stato quindi sospeso in attesa degli sviluppi del giudizio civile, poi giunto anche davanti alla Corte di cassazione. Dopo il rinvio disposto dalla Cassazione alla Corte d'appello di Venezia, la Sezione aveva nuovamente acquisito informazioni sull'esito del giudizio e, con parere interlocutorio del 29 settembre 2025, aveva prospettato d'ufficio il possibile difetto di giurisdizione, invitando le parti a controdedurre.

La Sezione ha ritenuto rispettato il contraddittorio, osservando che erano ampiamente scaduti i termini assegnati alla ricorrente per presentare osservazioni.

Qualificazione della controversia

La controversia è stata qualificata come relativa al mancato rinnovo di un contratto nell'ambito di un rapporto di lavoro privatizzato presso l'INAIL. Secondo il Consiglio di Stato, la fattispecie non implica l'esercizio di potestà pubbliche, ma attiene a una vicenda contrattuale e lavoristica.

La qualificazione non dipende dalla forma degli atti impugnati, né dal fatto che la ricorrente abbia contestato provvedimenti amministrativi di rigetto del ricorso gerarchico. Occorre invece individuare il petitum sostanziale, considerando la causa petendi e l'intrinseca natura della posizione giuridica dedotta.

Quadro normativo e giurisprudenziale

L'art. 7, comma 1, c.p.a. devolve alla giurisdizione amministrativa le controversie concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo e riferite a provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili, anche mediatamente, a tale potere.

Per contro, l'art. 63, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 attribuisce al giudice ordinario le controversie inerenti a ogni fase dei rapporti di lavoro privatizzati, comprese quelle relative all'assunzione e al conferimento di incarichi.

La Sezione ha richiamato:

  • la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione 31 ottobre 2019, n. 28211, secondo cui il riparto si determina in base al petitum sostanziale e non alla prospettazione delle parti;
  • la sentenza delle Sezioni Unite 13 marzo 2020, n. 7218, secondo cui nel pubblico impiego privatizzato spettano al giudice ordinario tutte le controversie inerenti alle diverse fasi del rapporto di lavoro, comprese quelle relative all'assunzione e al conferimento di incarichi dirigenziali.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto che il mancato rinnovo del contratto per la copertura dei turni di medicina del lavoro costituisse una controversia di lavoro privatizzato. Non è stata ravvisata una materia di giurisdizione amministrativa esclusiva né un esercizio di potere pubblico idoneo a radicare la giurisdizione amministrativa.

Il fatto che la ricorrente abbia impugnato atti formalmente amministrativi, compresi i provvedimenti di rigetto del ricorso gerarchico, non modifica la natura sostanziale della controversia, che resta collegata al rapporto contrattuale di lavoro.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. La controversia deve essere ricondotta alla giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del lavoro.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaRiparto di giurisdizione nel pubblico impiego
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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