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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20730/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un decreto di sequestro probatorio, disposto dal pubblico ministero su documenti di identità, fogli di appunti e un dispositivo informatico, nell’ambito di indagini per reati tributari e per autoriciclaggio. Il Tribunale di Ancona aveva rigettato il riesame proposto dall’indagata. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: 1) mancata traduzione del decreto di sequestro nella lingua cinese, con violazione del diritto di difesa e delle norme sulla traduzione degli atti per l’indagato alloglotta; 2) omissione dell’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore durante la perquisizione domiciliare; 3) carenza di motivazione e di indicazione degli elementi di fatto posti a base del sequestro, con riferimento a quanto emergente dall’informativa di reato; 4) assenza di specifiche esigenze probatorie e asserita natura esplorativa del sequestro di documenti relativi anche a società estranee alle contestazioni; 5) insufficiente motivazione sul sequestro del dispositivo informatico e sull’estrazione indiscriminata dei dati, senza perimetrazione cronologica e senza spiegare la necessità del vincolo ai fini probatori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tutti i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati. Quanto alla mancata traduzione, ha escluso che l’art. 143 c.p.p. imponga la traduzione del decreto di sequestro e ha ribadito che tale omissione non produce conseguenze giuridiche né incide sul termine per il riesame. Ha inoltre ritenuto non sindacabile la valutazione del Tribunale sulla conoscenza della lingua italiana da parte dell’indagata e insussistente un pregiudizio al diritto di difesa o alla proprietà. Sui motivi relativi alla perquisizione, ha richiamato gli atti del verbale da cui risultava l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia e ha osservato che eventuali nullità della perquisizione non si riflettono sul successivo sequestro probatorio. Quanto alla motivazione del sequestro, ha ritenuto sufficiente una motivazione concisa ma specifica, specie se rapportata alla complessità delle indagini e alla necessità di acquisire elementi utili agli accertamenti amministrativi e contabili, anche mediante rinvio a un altro provvedimento noto all’indagata. Analogamente, il sequestro del dispositivo informatico è stato considerato adeguatamente motivato in ragione della necessità di reperire dati riferibili a ditte schermo e ai loro rapporti con soggetti coinvolti nelle indagini. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 143 c.p.p.

    non include il decreto di sequestro tra gli atti da tradurre obbligatoriamente per l’indagato alloglotta; l’omessa traduzione non produce conseguenze giuridiche né sospende il termine per il riesame

  • art. 178 c.p.p.

    richiamato dalla difesa per dedurre nullità, ma la Corte ha escluso la fondatezza delle eccezioni

  • art. 352 c.p.p.

    richiamato con riferimento alla perquisizione domiciliare e agli avvisi al difensore

  • art. 356 c.p.p.

    richiamato con riferimento alle garanzie difensive nelle operazioni di perquisizione

  • art. 364 c.p.p.

    richiamato con riferimento agli avvisi difensivi

  • art. 365 c.p.p.

    richiamato dalla difesa per contestare l’omesso avviso al difensore di fiducia durante la perquisizione

  • art. 125 c.p.p.

    la motivazione del decreto di sequestro probatorio può essere concisa, purché dia conto specificamente della finalità probatoria perseguita

  • art. 253 c.p.p.

    il decreto di sequestro probatorio deve indicare, anche sinteticamente, le ragioni e gli elementi a carico che giustificano il vincolo

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende

  • art. 6 CEDU

    il mancato obbligo di traduzione del decreto di sequestro non è ritenuto lesivo del diritto a un equo processo, essendo sufficiente l’assistenza dell’interprete e la possibilità di difendersi

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    non risulta violato perché il sequestro probatorio comporta solo un vincolo temporaneo e non un effetto espropriativo

  • art. 24 Cost.

    richiamato come parametro del diritto di difesa, ritenuto non vulnerato dalla mancata traduzione del decreto di sequestro

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro del giusto processo, ritenuto non vulnerato dalla mancata traduzione del decreto di sequestro

  • art. 117 Cost.

    richiamato come parametro interposto rispetto alla CEDU

  • d.lgs. n. 74 del 2000, artt. 2, 4, 5 e 8

    indicati come reati oggetto delle indagini e base del sequestro

  • art. 648-ter.1 c.p.

    indicata come ulteriore fattispecie oggetto delle indagini e del sequestro

Massime di principio

  • Il decreto di sequestro probatorio non rientra, secondo l’elenco tassativo dell’art. 143 c.p.p., tra gli atti che devono essere obbligatoriamente tradotti nella lingua dell’indagato alloglotta; la sua mancata traduzione non determina nullità né incide sulla decorrenza del termine per impugnare.
  • La tutela del diritto di difesa dell’indagato che non conosca l’italiano è assicurata dalla possibilità di avvalersi di un interprete e di confrontarsi con il difensore, non essendo costituzionalmente o convenzionalmente imposto, in via generale, che anche il decreto di sequestro sia tradotto.
  • Le eventuali irregolarità o nullità verificatesi nel corso della perquisizione non travolgono automaticamente il successivo sequestro probatorio, quando questo sia autonomamente sorretto da un valido titolo e da una motivazione propria.
  • Il decreto di sequestro probatorio deve essere motivato in modo anche conciso, ma deve indicare specificamente la finalità probatoria perseguita e i collegamenti tra le cose sequestrate e le esigenze investigative; tale motivazione è tanto più sufficiente quanto più il provvedimento sia inserito in indagini complesse e articolate.
  • In sede di legittimità non è consentito censurare la valutazione di merito del giudice del riesame quando la motivazione sia non apparente, logica e coerente, dovendosi limitare il controllo alla presenza di una motivazione giuridicamente sufficiente.
  • Il sequestro di dispositivi informatici può comprendere l’acquisizione dei dati contenuti, purché il provvedimento indichi la necessità investigativa e i dati ricercati in relazione ai fatti oggetto di indagine, senza che sia sempre richiesta una perimetrazione analitica assoluta se il contesto investigativo è complesso.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

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