Sentenza n. 236/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento prot. n. 39691 del 12.5.2025, comunicato con pec del 17.10.2025, a seguito di istanza 27.9.2025 di accesso agli atti, con cui la Prefettura di Foggia, in applicazione dell'art. 22 del d.lgs. n. 286/1998, ha decretato “la revoca del nulla-osta ed il rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso presentata dall’azienda agricola in favore di -OMISSIS- -OMISSIS-”; - nonché della nota prot. n. 86393 del 17.10.2025 di trasmissione del provvedimento prot. n. 39691 del 12.5.2025 e di tutti gli atti precedenti, seguenti e connessi a quello impugnato e, ove occorra, delle presupposte disposizioni regolamentari, di cui agli artt. 30-bis e 35 co.1 del d.P.R. n. 394/1999.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla-osta e rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso per lavoro stagionale, unitamente alla nota di trasmissione
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino extra-UE ha impugnato, dopo averne ottenuto copia mediante accesso agli atti, il provvedimento prefettizio che aveva revocato il nulla-osta e rigettato la domanda di autorizzazione all'ingresso presentata da un'azienda agricola in suo favore. Dal testo emerge che il ricorrente non si era presentato presso i competenti uffici del Ministero dell'Interno entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, non aveva richiesto il permesso di soggiorno secondo una delle modalità previste dalla disciplina applicabile e non aveva sottoscritto alcun contratto di soggiorno. Ha dedotto censure di illegittimità avverso la revoca e il rigetto, contrapponendo alla motivazione dell'amministrazione la documentazione relativa al modello UNI-LAV, ai prospetti paga e ad assegni non incassati. Il giudice ha inoltre rilevato, senza fondarvi la decisione, la possibile carenza di legittimazione o di interesse, poiché il ricorso era stato proposto dallo straniero anziché dal datore di lavoro destinatario formale del provvedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha considerato decisiva la mancata presentazione della domanda di permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi dall'ingresso, in violazione dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, nonché la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno. Le produzioni relative al modello UNI-LAV, ai prospetti paga e agli assegni non incassati sono state ritenute irrilevanti perché atti e dichiarazioni di parte privi delle formalità necessarie per instaurare un regolare rapporto di lavoro e ottenere il permesso per lavoro stagionale. Il giudice ha escluso violazioni di legge ed eccesso di potere, richiamando anche l'onere dello straniero di informarsi sulle modalità e sui requisiti di ingresso e soggiorno. Ha precisato che l'immigrazione economica non attribuisce, diversamente dalla protezione fondata sul diritto d'asilo, un diritto all'ingresso o al soggiorno, ma una posizione di interesse legittimo correlata alla richiesta lavorativa del datore. Ha inoltre escluso il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione nel lavoro stagionale e ha rilevato che, comunque, erano decorsi i nove mesi massimi di soggiorno stagionale. La questione della legittimazione del ricorrente è rimasta assorbita. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. n. 286/1998
Costituisce la base normativa richiamata per il provvedimento di revoca del nulla-osta e di rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso per lavoro.
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 286/1998
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti
La mancata richiesta del permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi dall'ingresso, mediante una delle modalità previste, giustifica il rigetto della domanda e la revoca del nulla-osta nel caso esaminato.
art. 24, comma 1, d.lgs. n. 286/1998
Disciplina il lavoro stagionale e non consente il rilascio del cosiddetto permesso di soggiorno per attesa occupazione in tale ambito.
art. 24, comma 7, d.lgs. n. 286/1998
Prevede il limite massimo di nove mesi per il soggiorno stagionale; nel caso concreto tale periodo risultava comunque ampiamente decorso.
artt. 30-bis e 35, comma 1, d.P.R. n. 394/1999
Sono richiamati quali disposizioni regolamentari presupposte, relative alle modalità e agli adempimenti connessi all'ingresso e al soggiorno per lavoro.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel lavoro stagionale, la mancata presentazione della domanda di permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio italiano, secondo una delle modalità previste dalla disciplina attuativa, legittima il rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso e la revoca del nulla-osta, in assenza di specifici elementi contrari.
- Nel procedimento di ingresso per lavoro stagionale, il modello UNI-LAV, i prospetti paga e gli assegni non incassati non sono sufficienti a dimostrare l'instaurazione di un regolare rapporto di lavoro quando manchino la sottoscrizione del contratto di soggiorno e gli ulteriori adempimenti formali richiesti dalla legge.
- Nel lavoro stagionale non è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione; inoltre, il soggiorno stagionale non può eccedere il limite massimo di nove mesi previsto dalla legge.
- L'immigrazione per ragioni economiche non attribuisce allo straniero un diritto all'ingresso o al soggiorno analogo a quello derivante dalla protezione per diritto d'asilo, ma una posizione di interesse legittimo correlata alla richiesta di lavoro formulata dal datore.
- Lo straniero che intenda entrare e soggiornare in uno Stato per ragioni economiche ha l'onere di informarsi sulle modalità e sui requisiti prescritti dalla normativa applicabile, e la loro inosservanza non è superata dalla mera allegazione di attività lavorativa di fatto.
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