Corte di giustizia, Sentenza C-164/24
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 3 aprile 2025. — «Cityland» EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – Veliko Tarnovo. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Veliko Tarnovo. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Inadempimento sistematico degli obblighi fiscali – Cancellazione del soggetto passivo dal registro di identificazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Principio di proporzionalità. — Causa C-164/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha esaminato una normativa bulgara che consentiva la cancellazione dal registro IVA di un’impresa per inadempimenti ripetuti agli obblighi fiscali, anche senza una valutazione della natura delle violazioni e del comportamento complessivo del contribuente. Ha ritenuto che, pur potendo gli Stati membri adottare misure per garantire la corretta riscossione dell’IVA e contrastare l’evasione, tali misure devono rispettare proporzionalità, certezza del diritto e buona amministrazione. Ne consegue che una cancellazione automatica o comunque non individualizzata dal registro IVA è incompatibile con il diritto dell’Unione.
Rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con il diritto UE della cancellazione dal registro IVA di un soggetto passivo per inadempimenti fiscali reiterati, senza valutazione della natura e gravità delle violazioni e del comportamento complessivo del contribuente.
La questione giuridica
Se gli articoli 213, paragrafo 1, primo comma, e 273 della direttiva IVA, insieme ai principi di certezza del diritto e di proporzionalità, ostino a una normativa nazionale che consente di cancellare un soggetto passivo dal registro IVA per il mancato adempimento degli obblighi IVA senza esaminare la natura delle infrazioni commesse e il comportamento complessivo del soggetto passivo; e, in via subordinata, se l’articolo 213 abbia efficacia diretta.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che l’articolo 213, paragrafo 1, primo comma, e l’articolo 273 della direttiva IVA, nonché i principi di certezza del diritto e di proporzionalità, ostano a una normativa nazionale che consenta all’autorità tributaria di cancellare un soggetto passivo dal registro IVA per inosservanza degli obblighi IVA senza un esame concreto della natura, gravità e contesto delle violazioni e del comportamento del contribuente. Una misura del genere, se qualificata come sanzione, è eccessivamente severa e non può essere adottata senza una valutazione completa e imparziale degli elementi pertinenti; inoltre compromette la certezza della situazione fiscale del soggetto passivo e dei suoi clienti.
Norme richiamate
- Direttiva 2006/112/CE
- Direttiva (UE) 2017/2455
- Articolo 213, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 214, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 273, direttiva 2006/112/CE
- Articoli 362 e 363, direttiva 2006/112/CE
- Articoli 369 octodecies e 369 novodecies, direttiva 2006/112/CE
- Regolamento (UE) n. 904/2010
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 267 TFUE
Cancellazione dal registro IVA per inadempimenti reiterati e limiti del diritto UE
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgaria) in una controversia tra Cityland EOOD e il Direktor competente in materia tributaria. La questione concerne la compatibilità con la direttiva IVA e con i principi generali dell’Unione di una cancellazione dal registro IVA disposta per mancato pagamento dell’imposta dichiarata, senza esame concreto delle circostanze del caso.
Fatti e procedimento principale
La società Cityland, operante nel settore edile, è stata cancellata dal registro IVA nel 2022 in applicazione dell’articolo 176, punto 3, dello ZDDS, perché ritenuta responsabile di inadempimenti sistematici degli obblighi IVA, consistenti nell’omesso pagamento dell’IVA dichiarata per diversi periodi d’imposta tra il 2013 e il 2018. La decisione è stata confermata in sede amministrativa dal Direktor. Nel ricorso davanti al giudice nazionale, la società ha contestato sia l’esistenza sia il rilievo degli importi dovuti, evidenziando anche che parte delle somme era stata poi pagata.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio ha domandato, in sostanza, se:
- gli articoli 106, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e 176, punto 3, dello ZDDS siano contrari all’articolo 213, paragrafo 1, primo comma, della direttiva IVA;
- l’articolo 213, paragrafo 1, abbia efficacia diretta, in caso di incompatibilità della normativa nazionale;
- gli articoli 213 e 273 della direttiva IVA, oltre ai principi di certezza del diritto e proporzionalità, consentano una cancellazione dal sistema IVA fondata su violazioni formali, senza valutare tempo, tipo di violazione, comportamento successivo e altre circostanze;
- sia compatibile con tali norme la cancellazione dal registro IVA accompagnata dalla riscossione di interessi di mora, senza un esame della condotta del soggetto passivo e della severità della misura.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato in particolare:
- l’articolo 213, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, che impone al soggetto passivo di dichiarare l’inizio, la variazione e la cessazione della propria attività;
- l’articolo 214, paragrafo 1, che prevede l’identificazione dei soggetti passivi mediante numero individuale;
- l’articolo 273, che consente agli Stati membri di imporre altri obblighi necessari per assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e prevenire le evasioni, nel rispetto della parità di trattamento e senza formalità di frontiera;
- gli articoli 362 e 363, nonché 369 octodecies e 369 novodecies, relativi a regimi speciali nei quali è espressamente prevista la cancellazione dal registro di identificazione in caso di persistente inosservanza;
- il regolamento (UE) n. 904/2010, in tema di cooperazione amministrativa e lotta alla frode IVA;
- l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, quale base dell’obbligo di cooperazione leale nel contrasto alle frodi.
Ragionamento della Corte
La Corte ha ricordato che l’identificazione IVA ha una funzione essenziale per il buon funzionamento del sistema dell’imposta, poiché il numero di identificazione prova lo status fiscale del soggetto passivo e facilita il controllo delle operazioni. Gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità per adottare misure idonee a garantire l’identificazione e la riscossione dell’IVA, ma tale margine non è illimitato.
La direttiva IVA non prevede una facoltà generale di cancellare dal registro IVA un soggetto passivo; le disposizioni espressamente attributive del potere di esclusione riguardano soltanto alcuni regimi speciali e non il numero di identificazione IVA ordinario. Ciò non impedisce agli Stati membri di prevedere sanzioni per l’inosservanza degli obblighi IVA, ma tali sanzioni devono rispettare il diritto dell’Unione, in particolare i principi di proporzionalità, neutralità fiscale, buona amministrazione ed effettività.
La Corte ha ritenuto che una cancellazione dal registro IVA disposta senza analizzare la natura delle infrazioni commesse non possa considerarsi proporzionata. La misura incide in modo molto grave sull’attività economica, poiché priva il soggetto passivo di un numero IVA valido e mette in dubbio la possibilità per i clienti di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a monte, con effetti dissuasivi sulle transazioni commerciali. Una tale conseguenza è assimilabile a un divieto, temporaneo o permanente, di esercitare l’attività, e dunque rappresenta una sanzione particolarmente severa.
La Corte ha inoltre osservato che, senza un esame completo e imparziale del comportamento del contribuente, l’autorità fiscale non può valutare in modo affidabile il rischio per le entrate e la probabilità di evasione, né stabilire se la cancellazione sia realmente necessaria o se siano sufficienti misure meno incisive. La mancanza di una simile valutazione è incompatibile anche con il diritto a una buona amministrazione.
Infine, la Corte ha ritenuto che una misura del genere comprometta la certezza del diritto, perché rimette continuamente in discussione la posizione fiscale del soggetto passivo e dei suoi clienti, rendendo instabile la situazione giuridica connessa all’IVA.
Decisione della Corte
La Corte ha dichiarato che l’articolo 213, paragrafo 1, primo comma, e l’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE, nonché i principi di certezza del diritto e di proporzionalità, ostano a una normativa nazionale che consenta all’autorità tributaria competente di cancellare dal registro IVA un soggetto passivo per il solo fatto che non ha adempiuto ai propri obblighi IVA, senza analizzare la natura delle infrazioni e il comportamento del soggetto passivo.
Principi affermati per la prassi professionale
La pronuncia conferma che gli Stati membri possono adottare strumenti incisivi contro l’inadempimento fiscale, ma non possono trasformare la cancellazione dal registro IVA in una sanzione automatica o sostanzialmente automatica. Per essere compatibile con il diritto UE, la misura deve essere individualizzata, proporzionata e fondata su un esame concreto degli elementi rilevanti; in difetto, è illegittima anche per contrasto con la certezza del diritto.
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