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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32674/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguardava l'illegittimità delle trattenute operate da una cassa previdenziale privata sul trattamento pensionistico di un iscritto, a titolo di contributo di solidarietà previsto dal regolamento interno e da successive delibere. Il pensionato aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità delle trattenute e la restituzione degli importi trattenuti nei limiti della prescrizione decennale. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d'appello aveva confermato il rigetto del gravame proposto dalla cassa. In cassazione la cassa deduceva, con il primo motivo, violazione della disciplina normativa in materia di autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati e dei limiti ai loro poteri, sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà e contestando, tra l'altro, la qualificazione del prelievo come prestazione patrimoniale imposta, la rilevanza del principio del pro rata e la portata delle riforme legislative richiamate. Con il secondo motivo sosteneva che, anche a voler ritenere illegittimo il contributo, avrebbe dovuto applicarsi il contributo dell'1% previsto dalla normativa statale per gli anni 2012 e 2013, in quanto l'illegittimità delle delibere avrebbe dovuto essere equiparata all'inerzia dell'ente nell'adottare misure di equilibrio finanziario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza costante della Corte, che considera illegittimo il contributo straordinario di solidarietà applicato dalla cassa. In particolare, la Corte ha ribadito che l'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati non consente di introdurre un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti, che tale contributo ha natura di prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge, che le norme invocate a tutela dell'equilibrio finanziario non legittimano un prelievo provvisorio e limitato nel tempo e che il richiamo alla disciplina del pro rata non muta tale conclusione. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la norma che prevede il contributo dell'1% presuppone una vera e propria inerzia dell'ente nell'adozione di misure di riequilibrio, situazione non equiparabile alla diversa ipotesi di misure adottate ma poi ritenute illegittime. La cassa ricorrente è stata inoltre condannata a versare una somma alla Cassa delle Ammende; nulla è stato disposto sulle spese tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa

    Non può legittimare l'imposizione di un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già maturati e attribuiti, perché un simile prelievo esula dai limiti dell'autonomia regolamentare dell'ente previdenziale privatizzato.

  • artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 509/1994

    Richiamati dalla ricorrente come base dell'autonomia degli enti privatizzati, ma non idonei a fondare la legittimità del contributo di solidarietà oggetto di causa.

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    L'autonomia regolamentare riconosciuta agli enti previdenziali privatizzati è confinata ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e non consente di introdurre un contributo di solidarietà sui ratei già liquidati.

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    La modifica normativa non attribuisce comunque alla cassa il potere di istituire un contributo di solidarietà incompatibile con il sistema del pro rata.

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    La norma di interpretazione autentica richiede che gli atti degli enti siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine; tale requisito non è compatibile con un contributo straordinario di solidarietà provvisorio e limitato nel tempo.

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011

    Riguarda provvedimenti finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo termine e non legittima il contributo straordinario di solidarietà oggetto di causa.

  • art. 23 Cost.

    Il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta e quindi soggetta a riserva di legge.

  • artt. 2, 3 e 36 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 173/2016, ma non idonei a superare il giudizio di illegittimità del prelievo regolamentare.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente, senza che la Corte ravvisi un profilo decisivo di violazione utile a sovvertire l'esito della controversia.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti dalla cassa.

  • art. 360-bis, n. 1 c.p.c.

    Fondamento della declaratoria di inammissibilità dei motivi, perché la sentenza impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte.

  • art. 380-bis, comma 1, c.p.c.

    Richiamato nel procedimento accelerato di definizione del ricorso.

  • art. 380-bis, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per la richiesta della ricorrente di decisione della causa dopo la proposta del consigliere delegato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Presuppone il versamento dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • L'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati non consente di introdurre un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti quando la misura non incide sui criteri di determinazione della prestazione, ma introduce un prelievo successivo di natura patrimoniale.
  • Un contributo di solidarietà imposto su pensioni già liquidate ha natura di prestazione patrimoniale imposta ed è quindi soggetto a riserva di legge; non può essere creato o mantenuto soltanto mediante regolamento o delibere dell'ente.
  • Le norme che attribuiscono agli enti previdenziali privatizzati poteri di riequilibrio finanziario vanno interpretate nel senso che consentono misure finalizzate all'equilibrio di lungo periodo, non prelievi temporanei e limitati nel tempo sganciati da tale finalità.
  • La disciplina che prevede un contributo dell'1% in caso di inerzia dell'ente non è applicabile per analogia alla diversa ipotesi in cui l'ente abbia adottato misure poi giudicate illegittime: l'inerzia è un presupposto autonomo e non può essere surrogata da un'invalidità sopravvenuta delle misure adottate.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. quando la decisione impugnata si limita a seguire un orientamento di legittimità consolidato e il ricorrente non introduce argomenti idonei a determinare un revirement.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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