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Ordinanza

Ordinanza n. 36/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento reso dal Comune di Nicolosi, Area 3 Urbanistica, prot. n. 4559 del 8.3.2016, avente ad oggetto il diniego di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell''''art. 36 DPR n° 380/2001 per la cisterna interrata utilizzata come riserva idrica in contrada Rinatura; - del provvedimento negativo reso dall''''Ente parco dell''''Etna n. 117 del 7.3.2016; - del D.P.R.S. 17 marzo 1987, n. 37.

Giustizia amministrativa201600823

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione edilizia in sanatoria per una cisterna interrata destinata a riserva idrica, diniego dell'Ente Parco dell'Etna e D.P.R.S. 17 marzo 1987, n. 37

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del diniego comunale di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, relativo a una cisterna interrata utilizzata come riserva idrica, nonché del provvedimento negativo dell'Ente Parco dell'Etna e del D.P.R.S. 17 marzo 1987, n. 37. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente illustrati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il giudice rileva che il Comune e l'Ente Parco non si sono costituiti in giudizio e che le amministrazioni intimate non hanno depositato il provvedimento impugnato e gli atti e documenti posti a fondamento dell'azione amministrativa o comunque utili alla decisione.

La decisione

Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alle amministrazioni intimate di depositare, entro il termine di legge e in vista dell'udienza di merito fissata al 29 giugno 2026, il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti sulla cui base è stato emanato, quelli in esso citati e ogni altro atto utile al giudizio. Il Collegio richiama l'art. 46, comma 2, c.p.a., che impone all'amministrazione il deposito della documentazione, e l'art. 65, comma 3, c.p.a., che consente al giudice di ordinarne l'esibizione in caso di mancato adempimento. Precisa inoltre che la nozione di atti "utili al giudizio" comprende qualsiasi atto potenzialmente incidente sulla decisione, anche in relazione all'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Non è stata ancora decisa la domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    È indicato quale base normativa della richiesta di concessione edilizia in sanatoria relativa alla cisterna interrata; l'ordinanza non ne interpreta i presupposti.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    L’Amministrazione [deve] depositare entro il termine per la costituzione in giudizio il provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio.

    La disposizione impone all'amministrazione il deposito della documentazione rilevante per la controversia.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Ove l’Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato delegato oppure il collegio ordina l’esibizione di tali atti.

    In caso di mancato deposito dell'amministrazione, il giudice può ordinare l'esibizione degli atti e documenti necessari o utili al giudizio.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La nozione di atti utili al giudizio è riferita anche agli elementi necessari per valutare l'eventuale applicazione della disciplina sui vizi formali non invalidanti.

  • D.P.R.S. 17 marzo 1987, n. 37

    È indicato tra gli atti impugnati, senza che l'ordinanza ne esamini il contenuto o la portata.

Massime di principio

  • L'amministrazione costituita o comunque intimata deve depositare nel giudizio amministrativo il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti posti a fondamento della sua emanazione, quelli richiamati nel provvedimento e ogni altro atto potenzialmente rilevante per la decisione.
  • Quando l'amministrazione non adempie all'obbligo di deposito documentale previsto dall'art. 46, comma 2, c.p.a., il giudice può ordinare l'esibizione degli atti ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a.
  • La documentazione utile al giudizio comprende anche gli elementi necessari per verificare l'applicabilità dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, non limitandosi agli atti espressamente richiamati nel provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoVizi formali non invalidanti

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