Cassazione Civile, Ordinanza n. 34828/2024 del 29/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La vicenda nasce dalla domanda di concordato preventivo presentata da una società in stato di crisi. Il tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta per mancato raggiungimento delle maggioranze in sede di approvazione dei creditori e, pendente un procedimento prefallimentare, ha contestualmente dichiarato il fallimento della società. La corte d'appello ha rigettato il reclamo della debitrice, ritenendo che non vi fosse obbligo di differire l'adunanza dei creditori per il deposito, a ridosso dell'adunanza, di una memoria che non integrava un nuovo piano e che comunque era tardiva rispetto ai termini applicabili; ha inoltre escluso la necessità di rinnovare relazione commissariale e voto, ritenendo che i creditori fossero stati informati della memoria dal commissario giudiziale e che, nonostante ciò, non fosse stata raggiunta la maggioranza. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 9, comma 2, d.l. n. 23/2020 e omessa pronuncia per mancata concessione del termine per depositare un nuovo piano e una nuova proposta o per rinviare l'adunanza; 2) violazione dell'art. 175 l. fall. per mancata rinnovazione della relazione commissariale e delle operazioni di voto, assumendo che la memoria integrativa equivalesse sostanzialmente a un nuovo piano e che i creditori non avessero potuto votare in modo informato; 3) violazione delle norme sulla relazione commissariale ex art. 172 l. fall. per l'asserito errore del commissario nella valutazione di alcuni crediti della società verso enti pubblici; 4) violazione dell'art. 178, quarto comma, l. fall. per avere il tribunale fatto circolare la memoria integrativa ai creditori senza rispettare il termine per l'esercizio del voto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo quanto alla dedotta violazione di legge perché la questione era nuova, e comunque inammissibile sul profilo dell'omessa pronuncia perché la censura sul rinvio non risultava ritualmente proposta nei gradi di merito ed era stata formulata solo tardivamente nelle note scritte. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non censurava l'accertamento di fatto della corte territoriale secondo cui la memoria del 13 settembre 2021 non integrava un nuovo piano né una modifica della proposta. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto a sollecitare una nuova valutazione degli elementi istruttori e dei crediti, estranea al giudizio di legittimità. Ha ritenuto manifestamente infondato il quarto motivo, osservando che non era stato contestato l'accertamento secondo cui la memoria era stata depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'adunanza, termine entro il quale possono intervenire modifiche alla proposta nel concordato preventivo. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 9, comma 2, d.l. n. 23/2020
"il debitore può presentare, sino all'udienza fissata per l'omologazione, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta"
la disposizione emergenziale consente la presentazione di un'istanza per ottenere un termine, ma nel caso concreto la censura era nuova o comunque non ritualmente proposta nei gradi di merito.
art. 172 l. fall.
richiamato come norma sulla relazione commissariale; la Corte non entra nel merito della correttezza della valutazione dei crediti perché la censura è inammissibile in quanto mira a rivalutare il fatto.
art. 175, secondo comma, l. fall.
nel concordato preventivo le modifiche alla proposta possono intervenire entro il termine di quindici giorni prima dell'adunanza.
art. 175 l. fall.
richiamato come base della doglianza sulla rinnovazione della relazione commissariale e delle operazioni di voto; la censura è stata dichiarata inammissibile perché presupponeva un accertamento di fatto non contestato.
art. 178, quarto comma, l. fall.
richiamato per il termine di espressione del voto; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché non era stato contestato il dato fattuale della tardività del deposito della memoria.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.
usato come parametro dei motivi per violazione di legge e nullità processuale; la Corte distingue tra questioni di diritto, questioni nuove e vizi processuali effettivamente dedotti.
art. 112 cod. proc. civ.
richiamato sotto il profilo dell'omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio quando la domanda o censura sia inammissibile perché nuova.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato come norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono scrutinabili, come violazione di legge, questioni nuove che non risultino trattate nella sentenza impugnata o ritualmente dedotte nei gradi di merito.
- L'omessa pronuncia non integra vizio denunciabile in cassazione quando riguarda una domanda o censura inammissibile perché nuova: il giudice non ha l'obbligo di pronunciarsi nel merito su una pretesa processualmente preclusa.
- La critica alla valutazione delle prove o degli elementi fattuali compiuta dal giudice di merito è inammissibile in cassazione se tende a ottenere una nuova lettura del materiale istruttorio.
- Nel concordato preventivo le modifiche della proposta sono ammissibili solo entro il termine previsto dalla legge; un deposito tardivo non impone la rinnovazione delle operazioni di voto se non si dimostra una concreta lesione del diritto di informazione dei creditori.
- Per dedurre validamente in cassazione la necessità di rinvio dell'adunanza o di rinnovo delle attività di voto occorre censurare specificamente gli accertamenti di fatto posti a base della decisione impugnata, non essendo sufficiente una contestazione astratta del regime normativo.
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