Cassazione Penale, Ordinanza n. 05182/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato giudicato per reati in materia di stupefacenti e, in seguito a precedenti sentenze rese in continuazione, la Corte d'appello di Napoli aveva accolto la richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., rideterminando la pena. Contro tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione all'art. 129 c.p.p., lamentando in sostanza la mancata verifica delle cause di proscioglimento e, quindi, la mancata motivazione sul punto da parte del giudice di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, in caso di sentenza resa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., sono proponibili in cassazione soltanto censure attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della pronuncia; sono invece precluse le doglianze relative a motivi rinunciati, compresa la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Introduce il concordato in appello; la rinuncia ai motivi non accolti limita la cognizione del giudice e preclude, in cassazione, censure su questioni rinunciate.
art. 129 c.p.p.
La mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile in cassazione contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., quando la questione rientra nei motivi rinunciati.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice richiamata quale titolo del reato in materia di stupefacenti oggetto della condanna.
art. 81 c.p.
Richiamato come base del vincolo della continuazione tra i reati/sentenze considerati nel trattamento sanzionatorio.
art. 589 c.p.p.
Richiamato quale forma prevista per la richiesta di concordato in appello.
art. 1, comma 56, l. n. 103 del 2017
Ha reintrodotto il concordato in appello, con effetti preclusivi sui motivi rinunciati.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. la parte può validamente rinunciare a uno o più motivi di impugnazione, con conseguente delimitazione del thema decidendum in appello e in cassazione.
- Avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello sono ammissibili solo censure attinenti alla validità del consenso della parte, al consenso del procuratore generale e alla eventuale difformità tra accordo e decisione; non sono ammissibili doglianze su motivi espressamente rinunciati.
- La mancata verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. non è deducibile in cassazione quando l'imputato abbia aderito al concordato in appello e la questione rientri tra i motivi oggetto di rinuncia.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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