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Ordinanza

Ordinanza n. 405/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600891

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del trasferimento del fascicolo relativo a una pratica di nulla osta al lavoro subordinato stagionale, archiviazione dell’istanza e conseguente diniego del trasferimento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento della Prefettura di Padova che aveva negato il trasferimento del fascicolo relativo alla pratica di nulla osta al lavoro subordinato stagionale, nonché il provvedimento della Prefettura di Cosenza che aveva disposto l’archiviazione dell’istanza e il conseguente diniego del trasferimento. Il ricorso contestava gli atti prefettizi e ne chiedeva il riesame in relazione all’iter di regolarizzazione del ricorrente sul territorio italiano. Il testo dell’ordinanza non specifica analiticamente i singoli motivi di legittimità dedotti, limitandosi a richiamare i motivi di ricorso ai fini del riesame amministrativo.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati, ritenendo sussistente il periculum in mora in ragione delle conseguenze pregiudizievoli che il diniego del trasferimento del fascicolo e l’archiviazione avrebbero prodotto sull’attività lavorativa del ricorrente. La tutela è stata concessa in forma di remand: sono stati sospesi gli effetti dei provvedimenti impugnati ed è stato ordinato alle Prefetture di Cosenza e di Padova di riesaminare gli atti alla luce dei motivi di ricorso e con riferimento all’iter di regolarizzazione. Il merito è stato rinviato all’udienza pubblica del 15 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.

    La norma costituisce il fondamento della domanda e della decisione cautelare; il giudice ha ritenuto sussistente il periculum in mora e ha disposto la sospensione degli atti con riesame da parte dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento prefettizio di archiviazione o di diniego del trasferimento di un fascicolo relativo a una procedura di regolarizzazione per lavoro subordinato stagionale può pregiudicare concretamente l’attività lavorativa dello straniero, sussiste il periculum in mora necessario per la tutela cautelare.
  • La tutela cautelare può essere accordata in forma di remand, mediante sospensione degli atti impugnati e ordine all’amministrazione di riesaminarli alla luce dei motivi di ricorso, senza che il giudice amministrativo sostituisca la propria valutazione a quella prefettizia.
  • In presenza di esigenze cautelari connesse alla continuità dell’attività lavorativa e all’iter di regolarizzazione dello straniero, il giudice può ordinare il riesame coordinato degli atti adottati da più Prefetture coinvolte nella gestione del fascicolo.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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