Cassazione Penale, Sentenza n. 41701/2023 del 13/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo che li ha ritenuti responsabili del reato di rapina aggravata: Lonardi deduce vizio di motivazione e mancata valutazione critica rispetto alla presunta unicità delle dichiarazioni del collaboratore Torres e alle incongruenze tra queste e la testimonianza della persona offesa (riconoscimenti, luogo, ora, modalità e importo della refurtiva); Pumo denuncia (i) la nullità per violazione del principio di immutabilità del giudice e per mancata rinnovazione degli atti istruttori assunti da giudice diverso nell'ambito del giudizio abbreviato condizionato, richiamando l'art. 526 c.p.p.; (ii) vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto attendibile il riconoscimento fotografico e in udienza nonostante il lasso temporale di 9 mesi e discrepanti descrizioni fisiche (es. colore degli occhi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Lonardi Rotolo e ha rigettato il ricorso di Pumo Giovanni. In motivazione la Corte ha richiamato il principio per cui il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice del fatto nella valutazione della persuasività delle prove, potendo sindacare solo la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione. Ha ritenuto congrua la valutazione della corte territoriale che ha fondato la condanna principalmente sul riconoscimento fotografico e sulla conferma in udienza da parte della persona offesa, oltre al riscontro parziale nelle dichiarazioni del collaboratore Torres; le discrepanze non attengono al nucleo essenziale e possono essere spiegate dal fatto che Torres riferiva de relato. Quanto alla doglianza sul mutamento del giudice, la Cassazione ha applicato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 41736/2019 rilevando che la mancata richiesta tempestiva di rinnovazione delle prove da parte delle parti comporta la perdita della relativa eccezione. Conseguenze economiche: condanna dei ricorrenti alle spese processuali; Lonardi anche al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; i due imputati solidalmente condannati a rimborsare la parte civile Traina Calogero in euro 3.700,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 530 cod. proc. pen.
richiamato dal ricorrente Lonardi per dedurre mancanza di motivazione
il ricorrente lamenta carenza di motivazione nella valutazione delle prove; la Corte di legittimità ricorda che può sindacare la motivazione solo nei limiti della sua attribuzione (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà)
art. 526 cod. proc. pen.
richiamato dal ricorrente Pumo in relazione al divieto di utilizzo di prove diverse da quelle legittimamente acquisite
il ricorrente sostiene nullità per mancata rinnovazione delle prove a seguito di mutamento del giudice; la Corte richiama che la nullità per mancata rinnovazione opera solo se la rinnovazione viene richiesta tempestivamente
art. 525 c.p.p., comma 2
citato nella pronuncia delle Sezioni Unite richiamata dalla Corte
non impone la formalità di rinnovare tutte le attività previste dagli artt. 492, 493 e 495 c.p.p.; i provvedimenti emessi da giudice diversamente composto conservano efficacia salvo revoca o modifica
artt. 468, 492, 493, 495, 511, 190 cod. proc. pen.
richiamati nella motivazione relativa alla facoltà delle parti di chiedere rinnovazione o nuove prove in caso di mutamento del giudice
le parti possono chiedere rinnovazione o nuove prove a fronte del mutamento della composizione del giudice; la richiesta deve essere formulata con diligenza e motivata per evitare la perdita della facoltà
Pronuncia Sezioni Unite n. 41736 del 30/05/2019
richiamata integralmente dalla Corte di Cassazione nella decisione
stabilisce i limiti e le modalità dell'applicazione del principio di immutabilità del giudice: la mancata richiesta tempestiva di rinnovazione delle prove acquisite da giudice diversamente composto comporta la perdita della relativa eccezione, e non è necessaria la formale rinnovazione di tutti gli atti per evitare nullità automatica
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito probatorio; può censurare la motivazione solo per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su punti essenziali.
- La sola testimonianza della persona offesa, se considerata pienamente attendibile (es. riconoscimento fotografico confermato in udienza), può fondare la condanna anche se esistono discrepanze su particolari non essenziali.
- Le discrepanze tra dichiarazioni dirette e dichiarazioni de relato (es. collaboratori) non necessariamente inficiano il nucleo probatorio se spiegabili per il diverso grado di conoscenza dei fatti.
- Il mutamento della composizione del giudice dà diritto alle parti di chiedere la rinnovazione di prove o nuove prove, ma la relativa eccezione va esercitata tempestivamente; il silenzio delle parti può comportare la perdita della facoltà e l'inammissibilità della doglianza in Cassazione.
- L'art. 525 c.p.p. e la giurisprudenza delle Sezioni Unite escludono la necessità di una rinnovazione formale e automatica di ogni attività già compiuta da giudice diversamente composto; serve invece valutare se la rinnovazione è stata richiesta e se risulti manifestamente non necessaria.
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