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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09232/2026 del 10/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza della Corte di cassazione del 10/06/2025. Il ricorrente deduceva plurimi "errori materiali e di fatto" nella sentenza impugnata: (1) errore percettivo sulla corretta determinazione della pena base (la Corte avrebbe ritenuto la pena "prossima al minimo" mentre per il ricorrente sette anni non sarebbero "prossimi" al minimo di sei); (2) errore materiale nella ricostruzione del percorso logico-giuridico della Corte d'appello, che avrebbe rinviato per relationem alla motivazione di primo grado senza autonoma valutazione; (3) errore di fatto nella lettura della portata dell'annullamento disposto dalla Cassazione con la sentenza n.14926/2019 (sulla preclusione di censure relative all'aggravante di cui all'art.73, comma 6, e all'espulsione); (4) violazione del principio del contraddittorio e diritto di difesa per mancata concessione del rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore; (5) errore materiale sulla preclusione dei motivi (terzo e quinto motivo) perché, secondo il ricorrente, il trattamento sanzionatorio includeva anche aggravanti e pene accessorie che non sarebbero cadute in giudicato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi prospettati non descrivono errori di fatto percettivi ammissibili ex art. 625-bis c.p.p., ma consistono in valutazioni di merito o in contestazioni interpretative della sentenza di annullamento e della motivazione della Corte territoriale. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata (in particolare la disciplina Basile delle Sezioni Unite) sul carattere ristretto dell'errore di fatto e sulla distinzione tra errore materiale e errore di fatto, precisando che l'errore di fatto è solo l'errore percettivo "ictu oculi" e non la critica a valutazioni giuridiche o di merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento, equitativamente fissato, di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1

    citato per il reato e per il minimo edittale, la Corte costituzionale con sentenza n. 40/2019 ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui prevedeva il minimo di anni otto invece di anni sei

    La modifica della soglia minima disposta dalla Corte costituzionale ha ridotto il minimo edittale a sei anni e ha inciso sul corretto inquadramento sanzionatorio nel giudizio di rinvio; la Corte ha valutato la pena di sette anni come "prossima" al nuovo minimo.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 6

    citato come circostanza aggravante rilevata nella determinazione della pena

    L'aggravante è rilevante nel calcolo della pena ma la Cassazione ha ritenuto che le censure su tale aggravante non fossero state dedotte nel primo ricorso per cassazione e fossero quindi precluse (giudicato).

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    norma che disciplina il ricorso straordinario per correzione di errori materiali o per errore di fatto

    La Corte interpreta la norma come rimedio di natura eccezionale e di portata ristretta: l'errore materiale è rettificabile d'ufficio, l'errore di fatto è ammesso solo se si tratta di errore percettivo "ictu oculi" e non di valutazioni di merito; l'errore di fatto ha natura di mezzo di impugnazione straordinaria ma il suo ambito è limitato.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    richiamato nel confronto con l'errore materiale

    L'art.130 disciplina la correzione di errori materiali; la Corte ricorda la compatibilità di tale rimedio con la possibilità di rettificare irregolarità formali senza incidere sul contenuto della decisione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    citato in relazione alle conseguenze della dichiarazione di inammissibilità

    Stabilisce la condanna alle spese processuali e la possibilità di irrogare una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità; la Corte ha applicato tale disposizione fissando euro 3.000,00.

  • art. 102 cod. proc. pen.

    richiamato nella valutazione del legittimo impedimento e della possibilità di sostituzione del difensore

    La Corte territoriale ha valutato che i requisiti per il rinvio per legittimo impedimento (pronta comunicazione e impossibilità di sostituzione) non erano sussistenti nel caso concreto; la Cassazione ha ritenuto la valutazione non affetta da errore percettivo.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 40 del 2019

    citata per l'illegittimità costituzionale della parte dell'art.73 comma 1

    Ha dichiarato l'illegittimità della previsione del minimo edittale di 8 anni sostituendolo, di fatto, con 6 anni, incidendo sulla determinazione della pena nel giudizio di rinvio.

  • Giurisprudenza (Sezioni Unite, Basile e successive pronunce)

    Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002 (Basile) e successive pronunce richiamate nella motivazione

    La giurisprudenza consolidata delimita i concetti di errore materiale ed errore di fatto: l'errore materiale è un lapsus formale rettificabile; l'errore di fatto è un errore percettivo 'ictu oculi' e non comprende valutazioni di merito o questioni di diritto; tale orientamento è stato applicato per dichiarare inammissibile il ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori materiali di forma o per errori di fatto di natura percettiva, 'ictu oculi'; non è lo strumento adeguato per contestare valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche della Corte di cassazione.
  • Le critiche alla motivazione o alla valutazione della Corte territoriale (anche in sede di rinvio) che implichino giudizi di valore rientrano nella sfera del sindacato di merito e non possono essere riaffrontate tramite il ricorso per errore di fatto.
  • Quando la Cassazione annulla 'limitatamente al trattamento sanzionatorio', il giudice di rinvio può riesaminare gli aspetti sanzionatori entro la cornice indicata; le censure non dedotte nel primo ricorso per cassazione possono rimanere precluse se su di esse si è formato il giudicato.
  • La qualificazione di un vizio come 'errore di fatto' richiede dimostrare che la decisione era basata su una percezione manifestamente errata di fatti chiaramente desumibili dagli atti, non su una diversa valutazione o interpretazione giuridica.
  • Per ottenere il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore è necessario comunicare l'impedimento con tempestività e dimostrare l'impossibilità di avvalersi di un sostituto; la mancata tempestiva comunicazione può legittimare il diniego.
  • Prima di proporre ricorsi straordinari è essenziale distinguere se la censura riguarda un errore formale/perceptivo (potenzialmente ammissibile) o una differente valutazione giuridica/di merito (inammissibile sotto art. 625-bis).

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