Cassazione Civile, Sentenza n. 12669/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'ASP ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva confermato la pronuncia di primo grado favorevole alla Ecla/IMC SRL, relativamente al pagamento delle rate di mutui garantiti da cessione di quota stipendiale successivamente notificate all'ASP. L'ASP deduceva vizi di diritto e di fatto: errata qualificazione dell'intervento della Casa di Cura Stagno (adesivo dipendente vs autonomo), omissioni e insufficienze di motivazione, erronea applicazione delle norme sui termini e sulle impugnazioni incidentali, e censure interpretative in tema di qualificazione delle domande.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso principale dell'ASP e il ricorso incidentale della Casa di Cura Stagno SRL. Ha ritenuto corretta la qualificazione dell'intervento della Casa di Cura Stagno come intervento adesivo dipendente (pertanto priva di autonoma legittimazione all'impugnazione rispetto alle parti della sentenza che non attengono alla qualificazione dell'intervento o alle spese). Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi di cassazione, confermando che l'appello incidentale della ASP era tardivo/inefficace e che le deduzioni processuali non raggiungevano i requisiti di specificità richiesti per la cassazione. Non è stata accolta la richiesta di condanna per abuso del processo ex art.96 co.3 c.p.c.; è stata invece condannata la Casa di Cura Stagno al pagamento delle spese di Cassazione in favore della IMC SRL. È stato disposto il raddoppio del contributo unificato a carico di ASP e Casa di Cura Stagno ai sensi dell'art.13 co.1-quater D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
D.P.R. n. 180/1950
Norme sul mutuo con cessione del quinto e sulla riduzione dello stipendio: la Corte ha ritenuto applicabili tali disposizioni al rapporto di lavoro proseguito senza soluzione di continuità e alle notifiche dei contratti al nuovo datore di lavoro
Codice di procedura civile
art. 360 n. 3; art. 360 n. 5; art. 132; art. 166 co.1; art. 168‑bis co.5; art. 343; art. 327; art. 334; art. 348; art. 115; art. 105; art. 186‑ter; art. 96 co.3
Art.360: limiti della censura in Cassazione (vizi di motivazione solo se mancanza totale o apparente); art.132: no motivazione meramente apparente; art.115/105: onere di specificità e riferibilità delle censure riguardo alle prove; norme sui termini (327,343,334 e 348): applicazione dei termini lunghi e decadenze anche agli appelli incidentali; art.96 co.3: condanna per abuso del processo non riconosciuta per mancanza di prova di condotta gravemente temeraria; art.186‑ter: richiamo alla revoca dell'ordinanza cautelare ma non decisivo qui
Codice civile
art. 1362; art. 1363; art. 1367
I canoni ermeneutici contrattuali sono richiamati ma la Corte precisa che l'interpretazione della domanda giudiziale non è assimilabile a quella contrattuale; alcuni principi (interpretazione complessiva, privilegiare efficacia) possono essere utili, ma non vincolanti
D.P.R. n. 115/2002
Previsione del raddoppio del contributo unificato nelle ipotesi previste; la Corte ha ritenuto sussistente il presupposto per l'applicazione del raddoppio a carico di ASP e Casa di Cura Stagno
Massime di principio
- L'intervento adesivo dipendente si qualifica dalla lettura dell'atto di intervento: se l'interveniente si limita a sostenere le ragioni della parte adiuvata senza chiedere accertamenti di diritto propri, non ha autonoma legittimazione a impugnare la sentenza se non quanto attiene alla qualificazione del suo intervento o alle spese
- Per gli appelli incidentali valgono le stesse regole sui termini dell'appello principale: la scadenza del termine 'lungo' decorre dalla pubblicazione della sentenza e può rendere tardivo o inefficace l'appello incidentale se decorso
- In Cassazione le censure devono essere specifiche e riferibili: i motivi generici o non dettagliati sulle prove o sulla motivazione sono dichiarati inammissibili
- La motivazione della Corte d'appello è sindacabile in Cassazione solo in presenza di mancanza totale o motivazione meramente apparente (contraddittoria o incomprensibile), non per il semplice dissenso sulle valutazioni del merito
- L'interpretazione della domanda giudiziale è operazione tipicamente di merito; i criteri ermeneutici contrattuali possono essere di ausilio ma non sono parametri vincolanti per la valutazione della portata di una domanda processuale
- Per ottenere una condanna per abuso del processo ex art.96 co.3 c.p.c. è necessario dimostrare condotte processuali gravemente temerarie o pretestuose; il semplice insuccesso dell'impugnazione non è sufficiente
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