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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31639/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale; il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza perché non è possibile formulare una prognosi favorevole di positivo reinserimento sociale a causa della gravità del reato (peculato di 88.215 euro) e della mancanza di rivisitazione critica del reato da parte del condannato, che continua ad attribuirlo a mera superficialità e nega la responsabilità. Il ricorso in Cassazione deduce che il Tribunale non avrebbe valorizzato gli elementi positivi indicanti possibile reinserimento e avrebbe invece posto eccessiva attenzione alla mancata rivisitazione critica, che secondo il ricorrente dovrebbe essere esito dell'affidamento e non requisito iniziale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale di sorveglianza, richiamando l'art. 47, comma 2, della legge n. 354/1975 e la consolidata giurisprudenza secondo cui l'affidamento in prova richiede una doppia prognosi favorevole (utilità alla rieducazione e prevenzione del pericolo di recidiva). Entrambe le prognosi devono essere positive e la mera assenza di elementi negativi non è sufficiente; occorrono elementi positivi oggettivi (anche un avvio di rivisitazione critica della condotta) per formulare un giudizio prognostico affidabile. La gravità del reato e la mancanza di segni concreti di revisione critica giustificano quindi il rigetto; il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, comma 2

    il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il soggetto è recluso, e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, se l'istanza è proposta da soggetto in libertà, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati

    La norma impone una duplice valutazione prognostica: utilità dell'affidamento alla rieducazione e prevenzione del rischio di recidiva. Entrambe le prospettive devono risultare favorevoli; l'assenza di elementi positivi di prognosi non consente l'ammissione all'affidamento.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    Richiamata in relazione ai limiti di enunciazione del motivo di ricorso: il ricorso va esposto nei limiti strettamente necessari, senza ulteriori sviluppi non pertinenti.

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. e)

    L'articolo disciplina i motivi di cassazione per vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione dell'ordinanza impugnata non fosse manifestamente illogica ai sensi di questa norma.

  • cod. proc. pen., art. 616, comma 1

    Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione.

Massime di principio

  • Per ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale sono richieste due prognosi positive: utilità alla rieducazione e prevenzione del rischio di recidiva; entrambe devono sussistere cumulativamente.
  • L'assenza di elementi negativi non basta: occorrono elementi positivi e oggettivi (es. partecipazione a percorsi rieducativi, comportamenti concreti, collaborazioni con i servizi sociali) che consentano un giudizio prognostico favorevole.
  • La gravità del reato conta: reati gravi richiedono più evidenze di rivisitazione critica e di ancoraggio alla legalità prima di concedere misure alternative.
  • La rivisitazione critica del reato non può essere fondata su mere dichiarazioni: devono emergere comportamenti esteriorizzati e verificabili che dimostrino convincimento e cambiamento.
  • In situazioni simili è opportuno documentare preventivamente elementi oggettivi (relazioni dei servizi sociali, percorsi formativi/terapeutici, impegni di risarcimento o collaborazione, stabile rete familiare/professionale) per sostenere la prognosi favorevole.
  • Se il provvedimento di primo grado formula motivazione logica e ancorata a criteri consolidati (grave reato, mancata rivisitazione critica), il rimedio in Cassazione avrà scarse possibilità di accoglimento.

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