Cassazione Penale, Sentenza n. 34259/2024 del 11/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale che, pur avendo annullato l'ordinanza del GIP limitatamente al reato di partecipazione ad associazione per delinquere, ha confermato la custodia cautelare in carcere per i restanti reati (furti in abitazione). In cassazione il difensore deduce: (i) vizio di motivazione, contestando che il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare la motivazione del provvedimento di primo grado "per relationem"; (ii) vizio di motivazione e erronea applicazione della legge penale rispetto agli artt. 274 e 275 c.p., sostenendo che la valutazione delle esigenze cautelari è illogica e che il Tribunale ha trascurato il fatto che i reati sarebbero stati commessi prima dell'inizio di una attività lavorativa da parte dell'indagato.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso per cassazione. Il primo motivo è dichiarato inammissibile per carenza di specificità: il ricorrente si limita a censurare il richiamo "per relationem" senza indicare i punti non valutati dal Tribunale. Va inoltre rilevato che il Tribunale ha comunque compiuto una autonoma valutazione, come dimostrato dall'annullamento parziale dell'ordinanza del GIP. Il secondo motivo è invece infondato sul merito: la Corte ritiene adeguata la motivazione del Tribunale in ordine alle esigenze cautelari, che ha richiamato la lunga durata delle condotte criminose, la pianificazione e l'organizzazione dei reati, la spregiudicatezza emersa dalle intercettazioni e la gravità dei precedenti penali; quanto all'attività lavorativa, il Tribunale ha correttamente ritenuto che fosse iniziata da troppo poco tempo per dimostrare un effettivo cambiamento di vita. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 274 c.p.
Norma relativa ai delitti associativi; richiamata dalla censura del ricorrente ma la Corte non ne ha ritenuto violata nella decisione impugnata
art. 275 c.p.
Norma sulle circostanze aggravanti/partecipazione aggravata; evocata dal ricorrente nella critica sull'applicazione della legge penale, senza che la Corte abbia ravvisato errore nell'interpretazione applicata dal Tribunale
art. 616 c.p.p.
Disposizione che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Giurisprudenza richiamata (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019; Sez. 5, n. 40369 del 14/09/2022)
Principio consolidato secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che censura la motivazione "per relationem" senza indicare le specifiche omissioni o i punti dell'atto di impugnazione non valutati dalla decisione
Massime di principio
- In cassazione va indicata con specificità quale punto dell'atto di impugnazione di secondo grado non sarebbe stato valutato: una censura generica di "motivazione per relationem" è inammissibile
- Il richiamo alla motivazione di primo grado da parte del giudice di merito non è di per sé illegittimo quando il giudice di grado successivo compie comunque una autonoma valutazione e motiva sulle questioni decisive
- Nella valutazione delle esigenze cautelari i giudici tengono conto, tra l'altro, della durata temporale delle condotte, della pianificazione e organizzazione dei reati, della spregiudicatezza emersa da elementi come le intercettazioni e della gravità dei precedenti penali
- L'inizio recente di un'attività lavorativa non è automaticamente idoneo a escludere le esigenze cautelari: occorre dimostrare un effettivo e stabile cambiamento nello stile di vita
- Se il ricorso per cassazione è rigettato, è ordinaria conseguenza la condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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