Regolamento (UE) 2023/249
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/249 della Commissione del 3 febbraio 2023 recante trecentotrentatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene l'elenco dei soggetti assoggettati al congelamento di fondi e risorse economiche per il loro collegamento con ISIL (Daesh) e Al-Qaeda. La modifica recepisce una nuova designazione disposta dal comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU il 27 gennaio 2023. L'atto entra in vigore immediatamente alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Aggiornamento dell'elenco UE delle persone, gruppi ed entità soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche per i collegamenti con ISIL (Daesh) e Al-Qaeda, mediante l'inserimento di una nuova entità.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone giuridiche, ai gruppi e alle entità inclusi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, vale a dire ai soggetti sottoposti a misure restrittive UE di congelamento dei fondi e delle risorse economiche in ragione del loro collegamento con ISIL (Daesh) e Al-Qaeda. L'intervento normativo è limitato all'aggiornamento dell'elenco, sulla base di una designazione effettuata dal comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 27 gennaio 2023; si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile dalla data di pubblicazione.
Aggiornamento dell'elenco di soggetti soggetti a misure restrittive per ISIL (Daesh) e Al-Qaeda
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/249 della Commissione costituisce la trecentotrentatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002. L'atto aggiorna l'elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche per il collegamento con ISIL (Daesh) e Al-Qaeda, recependo una nuova designazione adottata dal comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 27 gennaio 2023. La Commissione sottolinea l'esigenza di efficacia immediata delle misure restrittive.
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 7 bis, paragrafo 1. La finalità è mantenere allineato l'elenco UE con le decisioni del regime sanzionatorio ONU, assicurando che le misure di congelamento siano applicate senza ritardo.
Modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
L'articolo 1 dispone l'aggiornamento dell'allegato I, che contiene l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità cui si applicano il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. La modifica consiste nell'inserimento di una nuova voce nella sezione "Persone giuridiche, gruppi ed entità".
La nuova entità inserita è:
- "Stato islamico dell'Iraq e del Levante in Asia sudorientale (ISIL-SEA, ISIL-Asia sudorientale)";
- alias: a) Divisione Asia orientale dello Stato islamico; b) Dawlatul Islamiyah Waliyatul Mashriq;
- ulteriori informazioni: costituito nel giugno 2016 su annuncio del fu Isnilon Hapilon;
- collegamento indicato: associato allo Stato islamico dell'Iraq e del Levante;
- data di designazione ai sensi dell'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 27.1.2023.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato.
Implicazioni operative
Per gli operatori soggetti alla disciplina sulle sanzioni UE, l'effetto principale è l'obbligo di considerare la nuova voce inserita nell'elenco dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 ai fini delle verifiche di compliance, del blocco delle disponibilità economiche e dell'adeguamento delle procedure di screening interno nei rapporti con clienti, controparti e soggetti terzi.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all'allegato del regolamento di esecuzione, inserendo una nuova voce nell'elenco delle persone giuridiche, gruppi ed entità soggetti a misure restrittive.
Nuova entità designata
È aggiunto lo "Stato islamico dell'Iraq e del Levante in Asia sudorientale (ISIL-SEA, ISIL-Asia sudorientale)" con gli alias indicati nel testo. È specificato che l'entità è stata costituita nel giugno 2016 su annuncio del fu Isnilon Hapilon, che è associata allo Stato islamico dell'Iraq e del Levante e che la data di designazione è il 27.1.2023.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e urgenza
L'atto è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7 bis, paragrafo 1. Nei considerando si afferma che l'entrata in vigore immediata è necessaria per garantire l'efficacia delle misure restrittive.
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