Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/224

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/224 della Commissione del 2 febbraio 2023 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0224

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna, con effetto immediato, la mappatura delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. La revisione discende dall’evoluzione della situazione epidemiologica in Grecia, Italia e Polonia e, più in generale, nell’Unione. L’allegato I viene integralmente sostituito per riflettere nuove delimitazioni e l’eventuale riclassificazione di aree da zona I a zona II o da zona II a zone più restrittive. Il testo conferma la natura urgente delle misure e la loro diretta applicabilità negli Stati membri.

Modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 aggiornando la delimitazione delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in diversi Stati membri.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri interessati elencati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, con particolare riferimento alle aree di Grecia, Italia, Polonia e altri Stati membri inclusi nelle zone soggette a restrizioni I, II e III. Riguarda la gestione sanitaria e i movimenti di suini detenuti e selvatici e dei relativi prodotti nelle aree delimitate; ha applicazione diretta in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione. Non introduce esclusioni generali ulteriori rispetto alla segmentazione territoriale già prevista nelle parti I, II e III dell'allegato sostituito.

Modifica delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/224 della Commissione interviene sul quadro delle misure speciali di controllo della peste suina africana istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. La finalità è aggiornare la delimitazione geografica delle zone soggette a restrizioni in funzione dell’evoluzione epidemiologica recente nell’Unione, con particolare attenzione ai nuovi focolai rilevati in Grecia, Italia e Polonia.

Contesto normativo e criteri di aggiornamento

Il provvedimento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3. I considerando richiamano che la peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce suini detenuti e selvatici, con impatti significativi sulla popolazione animale, sulla redditività degli allevamenti e sulla circolazione delle partite e dei prodotti nell’Unione e verso paesi terzi.

La Commissione precisa che la definizione e la modifica delle zone soggette a restrizioni devono poggiare su:

  • situazione epidemiologica nelle aree interessate e nello Stato membro interessato;
  • livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia;
  • principi e criteri scientificamente validi per la regionalizzazione;
  • orientamenti dell’Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi;
  • norme internazionali, in particolare il codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH;
  • giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Ragioni specifiche della modifica

I considerando segnalano nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in:

  • Grecia, nella regione di Serres;
  • Polonia, nella regione di Opole;
  • Italia, nelle regioni Piemonte e Liguria.

Per tali aree, la Commissione ritiene aumentato il livello di rischio e, quindi, opportuno:

  • riclassificare alcune zone da restrizioni I a restrizioni II;
  • ridefinire i confini delle zone soggette a restrizioni I;
  • delimitare nuove zone di dimensioni sufficienti, tenendo conto anche della situazione epidemiologica delle aree circostanti.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il testo allegato al nuovo regolamento. L’allegato così sostituito elenca in modo estremamente dettagliato le zone soggette a restrizioni suddivise in tre parti:

  • Parte I: zone soggette a restrizioni I;
  • Parte II: zone soggette a restrizioni II;
  • Parte III: zone soggette a restrizioni III.

L’elenco copre numerosi Stati membri e comprende delimitazioni di tipo regionale, provinciale, comunale o basate su confini geografici, strade, linee ferroviarie, fiumi e altre caratteristiche territoriali. Tra i Paesi interessati figurano, tra gli altri, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Grecia, Bulgaria e Romania.

Impatto pratico delle categorie di restrizione

La struttura dell’allegato è rilevante perché le zone di restrizione determinano l’applicazione di misure sanitarie e di controllo differenziate in funzione del livello di rischio. In particolare, il passaggio di un’area da zona I a zona II indica un peggioramento del profilo epidemiologico e l’adozione di restrizioni più severe. Il testo non detta nel presente regolamento le singole misure operative, ma rinvia al sistema di controllo già previsto dal regolamento (UE) 2021/605.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Considerata l’urgenza richiamata nei considerando, la modifica produce effetti immediati e si applica direttamente in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento 2021/605

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il testo allegato al presente regolamento, ridefinendo le zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana.

Presupposti epidemiologici e criteri di delimitazione

I considerando precisano che la delimitazione delle zone si basa sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nelle aree interessate e nello Stato membro, sul rischio di ulteriore diffusione, su criteri scientifici, sugli orientamenti UE concordati in sede di comitato permanente e sulle norme internazionali WOAH; sono richiamate anche le giustificazioni delle autorità nazionali competenti.

Riclassificazione di aree in Grecia, Italia e Polonia

A seguito di nuovi focolai nei suini selvatici, alcune aree di Grecia, Italia e Polonia già incluse in zona soggetta a restrizioni I vengono spostate in zona soggetta a restrizioni II e i confini delle zone I sono ricalibrati per tenere conto dei nuovi focolai e del rischio accresciuto.

Elenco territoriale dettagliato delle zone soggette a restrizioni

L’allegato sostituito dettaglia, Stato membro per Stato membro, le aree classificate come zone soggette a restrizioni I, II e III, con riferimento a regioni, province, comuni, distretti, unità amministrative o codici di unità faunistico-gestionali, incluse ampie porzioni di Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Grecia, Bulgaria e Romania.

Entrata in vigore e applicazione immediata

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalemovimenti intra-ue di animaliprevenzione malattie animalimercato internopeste suina africana

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.