Regolamento (UE) 2023/744
Regolamento delegato (UE) 2023/744 della Commissione del 2 febbraio 2023 che rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/1172 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad agevolare i controlli della condizionalità inerenti a taluni pagamenti basati sulle superfici nell’ambito della politica agricola comune
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento corregge un errore materiale del regolamento delegato (UE) 2022/1172, integrando i riferimenti mancanti alle misure di sviluppo rurale da includere nelle norme transitorie sui controlli della condizionalità. La finalità è evitare duplicazioni di controlli e oneri amministrativi eccessivi per i beneficiari che percepiscono pagamenti basati sulle superfici sia nel nuovo quadro della PAC sia nel regime transitorio del FEASR. La rettifica si applica retroattivamente dal 1º gennaio 2023 per assicurare continuità e coerenza nell'esecuzione dei controlli.
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/1172 per precisare le disposizioni transitorie sui controlli della condizionalità relativi ad alcuni pagamenti basati sulle superfici nella PAC.
Ambito di applicazione
Si applica ai controlli di condizionalità effettuati ai sensi dell'articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2116 sui beneficiari che ricevono pagamenti basati sulle superfici nell'ambito del piano strategico della PAC ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e, in via transitoria fino al 31 dicembre 2025, anche nell'ambito di programmi di sviluppo rurale attuati a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013. La rettifica riguarda in particolare le superfici che beneficiano di sostegno per forestazione, imboschimento, sistemi agroforestali, indennità per zone soggette a vincoli naturali o specifici, servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia delle foreste. Non introduce un nuovo regime sostanziale, ma corregge il perimetro dei riferimenti già previsti nel regolamento delegato rettificato.
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/1172 per i controlli di condizionalità sui pagamenti basati sulle superfici
Il regolamento interviene in modo puntuale sul regolamento delegato (UE) 2022/1172, che disciplina aspetti transitori del sistema integrato di gestione e controllo della PAC. Il considerando evidenzia che nel testo originario mancavano alcuni riferimenti alle misure di sviluppo rurale per le quali, fino al 31 dicembre 2025, continuano ad applicarsi regole transitorie utili a evitare duplicazioni di controlli e oneri amministrativi eccessivi.
Finalità della rettifica
La rettifica mira a correggere un'omissione materiale e ad assicurare coerenza tra il vecchio e il nuovo quadro normativo della politica agricola comune. In particolare, si vuole evitare che i beneficiari che ricevono pagamenti basati sulle superfici siano sottoposti a controlli sovrapposti secondo le regole precedenti e quelle attuali.
Ambito della disposizione corretta
La modifica riguarda i controlli di condizionalità di cui all'articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2116. Il nuovo testo dell'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2022/1172 precisa che, in deroga all'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), i controlli si effettuano anche sulle superfici che beneficiano di sostegno:
- ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- ai sensi degli articoli 28, 29, 30, 31 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- nell'ambito di programmi di sviluppo rurale attuati fino al 31 dicembre 2025 a norma di tale regolamento;
- quando il beneficiario interessato riceve anche pagamenti basati sulle superfici nell'ambito del piano strategico della PAC ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115.
Contesto materiale delle misure richiamate
I riferimenti inseriti comprendono, tra l'altro, misure legate alla forestazione, all'imboschimento, ai sistemi agroforestali, alle indennità per zone soggette a vincoli naturali o specifici, ai servizi silvo-ambientali e climatici e alla salvaguardia delle foreste. La correzione consente di ricomprendere espressamente tali interventi nel regime transitorio dei controlli.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1º gennaio 2023. Tale soluzione è giustificata dall'esigenza di garantire continuità operativa ai controlli e certezza nell'applicazione delle regole di condizionalità nei rapporti tra vecchio e nuovo regime PAC.
Natura del regolamento
Il testo non istituisce nuove regole sostanziali di condizionalità né nuove sanzioni, ma corregge e chiarisce il contenuto di una disposizione transitoria già esistente. Per gli operatori, il dato rilevante è la conferma che, nel periodo transitorio, i controlli devono comprendere anche le superfici e le misure espressamente richiamate dal testo rettificato.
Disposizioni principali
Rettifica dell'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2022/1172
Sostituisce il primo comma dell'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2022/1172. La deroga all'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2021/2116 prevede che i controlli relativi al rispetto delle regole di condizionalità di cui all'articolo 83 del medesimo regolamento siano effettuati sulle superfici che beneficiano di un sostegno ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e degli articoli 28, 29, 30, 31 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, nell'ambito di programmi di sviluppo rurale attuati fino al 31 dicembre 2025, quando il beneficiario riceve anche pagamenti basati sulle superfici nel quadro del piano strategico della PAC ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115.
Decorrenza e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 1º gennaio 2023. La scelta della retroattività è motivata dall'esigenza di garantire continuità nell'esecuzione dei controlli di condizionalità e di evitare sovrapposizioni con il vecchio regime.
Effetto diretto e vincolatività
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, come di regola per i regolamenti UE.
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