Regolamento (UE) 2023/828
Regolamento delegato (UE) 2023/828 della Commissione del 2 febbraio 2023 che rettifica il regolamento delegato (UE) 2020/2015 per quanto riguarda l’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di sogliola effettuate con reti a strascico a divergenti da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 m nelle acque occidentali, divisione CIEM 7e, per il 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento corregge un errore materiale presente nel regolamento delegato (UE) 2020/2015, come modificato nel 2022, relativo a una deroga dall’obbligo di sbarco basata sul tasso di sopravvivenza per la sogliola nelle acque occidentali. La rettifica chiarisce che l’esenzione vale anche per reti con dimensione di maglia del sacco pari a 80 mm, e non solo per quelle superiori a 80 mm, estendendo così l’ambito della deroga alle reti tra 80 e 99 mm. La misura è giustificata dalle informazioni fornite dalla Francia e dal parere scientifico richiamato nei considerando, e si applica retroattivamente dal 1º gennaio 2023 per l’intero anno 2023.
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2020/2015 per estendere a una fascia di maglie da 80 a 99 mm l’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per catture di sogliola nelle acque occidentali nel 2023.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività di pesca demersale nelle acque occidentali, in particolare nelle divisioni CIEM 7d e 7e, e riguarda le catture di sogliola (Solea solea) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate entro sei miglia nautiche dalla costa ma all’esterno di zone di riproduzione designate. I soggetti interessati sono i pescherecci che utilizzano reti a traino/strascico a divergenti con specifici codici attrezzo e determinate caratteristiche dimensionali e operative; per la divisione 7e l’esenzione si riferisce ai pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri. Il regolamento si applica dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Rettifica dell’esenzione per la sogliola nelle acque occidentali
Il regolamento delegato (UE) 2023/828 interviene per correggere un errore materiale nel regolamento delegato (UE) 2020/2015, che disciplina le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle acque occidentali nel periodo 2021-2023. La correzione riguarda una specifica esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, alla luce della segnalazione della Francia e del parere dello CSTEP richiamati nei considerando.
Contesto normativo e ragioni della rettifica
L’atto è adottato sulla base dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/472, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti. I considerando spiegano che il testo originario del regolamento delegato (UE) 2020/2015, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/2290, conteneva una formulazione incompleta: l’esenzione era stata formulata come riferita alle maglie "superiori a 80 mm", senza includere espressamente la dimensione di 80 mm, nonostante la raccomandazione comune e l’esame scientifico comprendessero anche tale misura.
Ambito oggettivo e soggettivo dell’esenzione
La rettifica sostituisce l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/2015. L’esenzione di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di sogliola (Solea solea) sotto taglia effettuate con reti da traino a divergenti aventi dimensione di maglia del sacco compresa tra 80 e 99 mm.
Nella divisione CIEM 7d, l’esenzione vale per le catture effettuate:
- entro sei miglia nautiche dalla costa;
- al di fuori di zone di riproduzione designate;
- con attrezzi a divergenti appartenenti ai codici OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT e TX;
- da pescherecci con lunghezza massima di 10 metri;
- con potenza massima del motore pari a 221 kW;
- operanti in acque di profondità massima di 30 metri;
- con durate di traino non superiori a 90 minuti.
Nella divisione CIEM 7e, l’esenzione riguarda invece:
- le catture entro sei miglia nautiche dalla costa;
- al di fuori di zone di riproduzione designate;
- effettuate con reti da traino a divergenti codice OTB;
- con maglia del sacco tra 80 e 99 mm;
- da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri.
Effetti temporali
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Pur essendo adottato il 2 febbraio 2023 e pubblicato il 19 aprile 2023, esso si applica retroattivamente dal 1º gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, così da coprire l’intero anno di campagna di pesca interessato dalla deroga.
Vincolatività e applicabilità diretta
Come usuale per i regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento interno.
Disposizioni principali
Rettifica dell’esenzione legata al tasso di sopravvivenza
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/2015. L’esenzione di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica ora alle catture di sogliola (Solea solea) sotto taglia effettuate con reti da traino a divergenti con dimensione di maglia del sacco compresa tra 80 e 99 mm, non più soltanto a quelle con maglie superiori a 80 mm.
Divisione CIEM 7d
Nella divisione CIEM 7d, l’esenzione riguarda le catture di sogliola entro sei miglia nautiche dalla costa ma all’esterno di zone di riproduzione designate, effettuate con attrezzi a divergenti con codici OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT e TX. I pescherecci devono avere lunghezza massima di 10 metri, potenza massima del motore pari a 221 kW, operare in acque di profondità massima di 30 metri e con durate di traino non superiori a 90 minuti.
Divisione CIEM 7e
Nella divisione CIEM 7e, l’esenzione riguarda le catture di sogliola entro sei miglia nautiche dalla costa ma all’esterno di zone di riproduzione designate, effettuate con reti da traino a divergenti codice OTB con dimensione di maglia del sacco compresa tra 80 e 99 mm da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri.
Decorrenza e durata di applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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