Regolamento (UE) 2023/251
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/251 della Commissione del 4 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il sistema del price cap applicabile al petrolio russo nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione europea. In particolare, adegua l’allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014 per recepire i nuovi tetti di prezzo introdotti dal Consiglio per i prodotti petroliferi, oltre a quello già previsto per il petrolio greggio. La modifica opera in continuità con le decisioni PESC che hanno previsto l’esenzione dal divieto di fornire servizi marittimi e servizi connessi quando il prodotto è acquistato a un prezzo pari o inferiore al tetto stabilito. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica l’allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014 aggiornando i tetti di prezzo per il petrolio greggio e per determinati prodotti petroliferi russi ai fini dell’esenzione dal divieto di trasporto marittimo e servizi connessi verso paesi terzi.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle persone soggetti al regolamento (UE) n. 833/2014 che forniscono servizi di trasporto marittimo, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo verso paesi terzi di petrolio greggio e prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia. La modifica incide sull’allegato XXVIII del regolamento n. 833/2014 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; le nuove soglie si applicano dal 5 febbraio 2023 per le categorie indicate nell’allegato.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/251 della Commissione
Il regolamento aggiorna il meccanismo europeo del tetto ai prezzi del petrolio russo nell’ambito delle misure restrittive adottate contro le azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. L’intervento è finalizzato a recepire nel regolamento (UE) n. 833/2014 le modifiche introdotte dalle recenti decisioni PESC del Consiglio, mantenendo l’impianto dell’esenzione dal divieto di servizi marittimi e servizi connessi quando il petrolio è acquistato entro i limiti fissati.
Contesto normativo
Il regolamento n. 833/2014 costituisce lo strumento attuativo di alcune misure contenute nella decisione 2014/512/PESC. I considerando ricordano che la decisione (PESC) 2022/1909 ha introdotto l’esenzione collegata al price cap per il petrolio greggio, con finalità di attenuare gli effetti negativi sull’approvvigionamento energetico dei paesi terzi e di ridurre i picchi di prezzo, limitando al contempo i proventi russi dal petrolio. Successivamente, la decisione (PESC) 2022/2369 ha inserito nell’allegato XI il tetto sui prezzi per il petrolio greggio.
Estensione ai prodotti petroliferi
La decisione (PESC) 2023/252 del 4 febbraio 2023 amplia il sistema ai prodotti petroliferi, introducendo due tetti distinti: uno per i prodotti negoziati sotto la pari rispetto al petrolio greggio e uno per quelli negoziati sopra la pari. Il regolamento di esecuzione interviene quindi sull’allegato XXVIII del regolamento n. 833/2014 per allinearlo a questa nuova articolazione del regime restrittivo.
Modifiche all’allegato XXVIII
L’allegato del regolamento di esecuzione sopprime il precedente testo della tabella e inserisce la nuova struttura, articolata in un sottotitolo dedicato al "Prezzo del petrolio greggio" e in una tabella relativa ai "Prezzi dei prodotti petroliferi". La tabella associa a ciascun codice NC il relativo prezzo massimo e la data di applicazione.
Per i prodotti classificati come "sotto la pari rispetto al petrolio greggio", il tetto è fissato a 45 USD al barile. Per i prodotti classificati come "sopra la pari rispetto al petrolio greggio", il tetto è fissato a 100 USD al barile. La data di applicazione riportata per le voci elencate è il 5 febbraio 2023.
Prodotti interessati
La tabella comprende numerose voci del codice NC 2710, tra cui:
- oli leggeri e preparazioni destinate a subire un trattamento definito o una trasformazione chimica;
- benzine speciali, benzine per motori e benzine avio;
- oli medi e oli pesanti, compresi petrolio lampante e oli da gas;
- oli combustibili, oli lubrificanti e altri oli;
- prodotti contenenti biodiesel;
- residui di oli, inclusi quelli contenenti PCB, PCT o PBB.
La classificazione tiene conto, in diversi casi, di parametri tecnici quali il tenore di zolfo, il numero di ottani (RON) o il tenore di piombo.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato XXVIII del regolamento n. 833/2014
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica recepisce i nuovi tetti di prezzo per petrolio greggio e prodotti petroliferi stabiliti a livello di decisione PESC.
Contesto normativo e finalità del price cap
I considerando richiamano che il regolamento n. 833/2014 attua alcune misure della decisione 2014/512/PESC. Le modifiche della decisione (PESC) 2022/1909 e della decisione (PESC) 2022/2369 hanno introdotto e poi dettagliato l’esenzione dal divieto di servizi di trasporto marittimo e servizi connessi per il petrolio greggio russo acquistato entro il tetto di prezzo. La decisione (PESC) 2023/252 estende il meccanismo a due ulteriori tetti per i prodotti petroliferi, distinguendo tra prodotti "sotto la pari rispetto al petrolio greggio" e "sopra la pari rispetto al petrolio greggio".
Nuovi tetti di prezzo per petrolio greggio e prodotti petroliferi
L’allegato sostituisce il precedente testo e inserisce una tabella con le categorie di prodotti e i relativi tetti. Per il petrolio greggio resta il riferimento al prezzo al barile che consente l’esenzione; per i prodotti petroliferi vengono distinti due livelli: 45 USD al barile per i prodotti "sotto la pari rispetto al petrolio greggio" e 100 USD al barile per i prodotti "sopra la pari rispetto al petrolio greggio". La tabella indica per ciascun codice NC la descrizione del prodotto e la data di applicazione, fissata al 5 febbraio 2023.
Categorie merceologiche incluse
La tabella copre, tra gli altri, oli leggeri, benzine speciali, benzine per motori, oli medi, oli pesanti, oli combustibili, oli lubrificanti, oli da gas, residui di oli e altre preparazioni del codice NC 2710, sia con sia senza biodiesel. Le categorie sono suddivise in base alla natura del prodotto e, per alcune voci, in base a caratteristiche tecniche quali tenore di zolfo, numero di ottani o tenore di piombo.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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