Regolamento (UE) 2023/334
Regolamento (UE) 2023/334 della Commissione del 2 febbraio 2023 che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clothianidin e thiamethoxam in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regime dei residui massimi di clothianidin e thiamethoxam, due neonicotinoidi, nel quadro del regolamento (CE) n. 396/2005. Alla luce del rischio per le api e dell’assenza di usi all’aperto considerati sicuri, la Commissione sopprime i precedenti LMR e li sostituisce, per la maggior parte delle matrici, con il limite di determinazione analitica. Sono previste disposizioni transitorie per i prodotti già fabbricati o importati prima del 7 marzo 2026 e viene richiamata la possibilità di richiedere tolleranze all’importazione se supportate da dati che dimostrino la sicurezza per gli impollinatori.
Modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 per abbassare al limite di determinazione i residui massimi di clothianidin e thiamethoxam in determinati prodotti e sopprimere i relativi LMR basati su usi non più consentiti.
Ambito di applicazione
Si applica ai livelli massimi di residui di antiparassitari per clothianidin e thiamethoxam nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005, con effetti su prodotti fabbricati nell’Unione o importati nell’Unione. L’applicazione delle nuove regole decorre dal 7 marzo 2026; per i prodotti fabbricati o importati prima di tale data continua ad applicarsi la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005. Il regolamento è rilevante anche per gli operatori commerciali e per eventuali domande di tolleranza all’importazione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 396/2005. Non introduce esclusioni territoriali, ma prevede una disciplina transitoria per i prodotti già immessi o importati prima della data di applicazione.
Modifica dei limiti massimi di residui di clothianidin e thiamethoxam
Il regolamento (UE) 2023/334 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 396/2005, intervenendo sui livelli massimi di residui (LMR) di clothianidin e thiamethoxam in o su determinati prodotti alimentari e mangimi. La misura è adottata in un contesto in cui le valutazioni scientifiche disponibili hanno evidenziato rischi non accettabili per le api derivanti dagli usi all’aperto di tali sostanze, con conseguente necessità di riallineare la disciplina dei residui agli obiettivi di tutela dell’ambiente e della salute pubblica.
Contesto scientifico e normativo
La Commissione richiama che i LMR delle due sostanze erano già stati fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005, successivamente riesaminati dall’EFSA e in parte allineati ai limiti del Codex Alimentarius. Tuttavia, le più recenti valutazioni del rischio per le api, effettuate nell’ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009, hanno condotto alla limitazione delle approvazioni di clothianidin e thiamethoxam agli usi in serre permanenti, con esclusione degli usi all’aperto; le rispettive approvazioni sono poi scadute nel 2019.
Ratio della modifica: protezione degli impollinatori e dimensione globale del rischio
Il regolamento fonda la propria scelta sulla constatazione che non vi sono elementi per considerare sicuri per le api gli usi all’aperto di clothianidin e thiamethoxam. Viene sottolineato che i loro effetti nocivi sono legati alle proprietà intrinseche delle sostanze e che il problema del declino degli impollinatori è globale, con impatti su biodiversità, produzione agricola e sicurezza alimentare. In questa prospettiva, la Commissione ritiene che non sia sufficiente una protezione limitata all’Unione e che occorra evitare anche l’importazione di prodotti ottenuti tramite BPA basate su usi all’aperto non accettabili per gli standard ambientali dell’Unione.
Modifiche agli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005. Nell’allegato II sono soppresse le colonne relative a clothianidin e thiamethoxam; nell’allegato V sono invece inserite le corrispondenti colonne con i limiti fissati, per la maggior parte delle matrici, al limite di determinazione analitica.
In concreto, per numerosi gruppi di prodotti vegetali e animali i valori sono stabiliti a livelli molto bassi, indicati con il simbolo "(*)" quale limite inferiore di determinazione analitica. Tra i prodotti interessati figurano, tra gli altri:
- frutta fresca o congelata e frutta a guscio,
- ortaggi freschi o congelati,
- legumi secchi,
- semi e frutti oleaginosi,
- cereali,
- tè, caffè, infusioni di erbe, cacao e carrube,
- spezie,
- prodotti di origine animale, inclusi latte, uova e miele.
Motivazione tecnica e considerazioni sul commercio
La Commissione afferma di aver consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea sui limiti di determinazione analitica rilevabili per prodotto. Inoltre, i partner commerciali dell’Unione sono stati consultati tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state considerate. Il regolamento valorizza anche la possibilità di adeguamento degli operatori di paesi terzi, in particolare dei paesi meno sviluppati o in via di sviluppo, prevedendo un periodo sufficiente prima dell’applicazione delle nuove soglie.
Disposizioni transitorie
L’articolo 2 introduce una clausola transitoria: per i prodotti fabbricati nell’Unione o importati nell’Unione prima del 7 marzo 2026 continua ad applicarsi la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005. La scelta è finalizzata a consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo per le merci già immesse nel circuito economico prima dell’entrata a regime delle nuove regole.
Decorrenza, applicazione diretta e effetti pratici
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che si applichi dal 7 marzo 2026. Come per gli altri regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Implicazioni per le tolleranze all’importazione
Il regolamento non esclude in via generale la possibilità di ottenere tolleranze all’importazione per clothianidin o thiamethoxam ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 396/2005. Tuttavia, eventuali domande dovranno essere supportate da informazioni idonee a dimostrare che le BPA applicabili agli usi specifici delle sostanze attive sono sicure per gli impollinatori; in presenza dei presupposti, la Commissione potrà fissare una tolleranza all’importazione caso per caso entro i termini previsti dalla disciplina generale.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo l’allegato del regolamento. Nell’allegato II sono soppresse le colonne relative a clothianidin e thiamethoxam. Nell’allegato V sono aggiunte le colonne corrispondenti, con LMR in generale fissati al limite inferiore di determinazione analitica per le diverse categorie di prodotti.
Soppressione e riduzione dei LMR
Per effetto della modifica, gli attuali LMR per clothianidin e/o thiamethoxam sono ridotti al limite di determinazione (LD) per i prodotti interessati. Nel testo si richiede inoltre la soppressione dei LMR corrispondenti nell’allegato II, in ragione della revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze.
Motivazione ambientale e tutela degli impollinatori
La revisione è giustificata dal rischio inaccettabile per le api connesso agli usi all’aperto di clothianidin e thiamethoxam. La Commissione richiama le valutazioni EFSA, il divieto/limitazione degli usi all’aperto nell’Unione e l’esigenza di integrare le considerazioni ambientali nella disciplina dei residui, anche per evitare che i prodotti importati veicolino residui derivanti da pratiche agricole non accettabili nell’Unione.
Disposizioni transitorie
L’articolo 2 prevede che il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione precedente alle modifiche, continui ad applicarsi ai prodotti fabbricati nell’Unione o importati nell’Unione prima del 7 marzo 2026.
Entrata in vigore e data di applicazione
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 7 marzo 2026. È inoltre indicata la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Tolleranze all’importazione e commercio internazionale
Il regolamento richiama la possibilità di presentare domande di tolleranza all’importazione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 396/2005 per clothianidin e thiamethoxam, purché siano fornite informazioni idonee a dimostrare che le BPA applicabili agli usi specifici sono sicure per gli impollinatori. Le osservazioni dei partner commerciali sono state considerate tramite l’Organizzazione mondiale del commercio.
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