Regolamento (UE) 2023/250
Regolamento (UE) 2023/250 del Consiglio del 4 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro sanzionatorio UE contro la Russia in relazione al petrolio e ai prodotti petroliferi, dando attuazione alla decisione (PESC) 2023/252. In particolare, amplia il meccanismo del tetto sui prezzi ai prodotti petroliferi del codice NC 2710 e introduce una disciplina transitoria per alcune spedizioni già avviate prima del 5 febbraio 2023. Viene inoltre precisata la periodicità e i criteri del riesame del meccanismo, che deve tenere conto dell'andamento del mercato e dell'impatto sulle economie dell'Unione e degli Stati membri.
Modifica del regolamento (UE) n. 833/2014 per adeguare il regime del tetto sui prezzi del petrolio russo e dei prodotti petroliferi russi, introducendo un'esenzione transitoria per alcune spedizioni avviate prima del 5 febbraio 2023 e rafforzando il meccanismo di riesame periodico.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e ai soggetti tenuti al rispetto delle misure restrittive UE in materia di trasporto marittimo, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo di petrolio greggio e prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia verso paesi terzi. Riguarda in particolare i prodotti petroliferi classificati al codice NC 2710. L'intervento ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È prevista un'esenzione transitoria per merci acquistate e caricate prima del 5 febbraio 2023 e scaricate entro il 1° aprile 2023; il regime del tetto sui prezzi e il relativo allegato XXVIII sono soggetti a riesame periodico.
Modifica del regolamento (UE) n. 833/2014 in materia di tetto sui prezzi del petrolio russo
Il regolamento interviene sul regime restrittivo dell'Unione nei confronti della Russia, già stabilito dal regolamento (UE) n. 833/2014 e attuativo della decisione 2014/512/PESC. La modifica recepisce la successiva evoluzione del quadro PESC, in particolare la decisione (PESC) 2023/252, che estende il meccanismo del tetto sui prezzi anche a due categorie di prodotti petroliferi e disciplina una transizione per spedizioni già in corso.
Contesto normativo e finalità
Il testo richiama le misure adottate nel 2022 e nel 2023 per limitare i proventi della Russia derivanti dal petrolio, attenuando al contempo gli effetti negativi sull'approvvigionamento energetico dei paesi terzi e sui mercati. In particolare, il sistema del price cap mira a consentire il trasporto marittimo e i servizi connessi solo per operazioni effettuate a un prezzo pari o inferiore al tetto stabilito dalla coalizione internazionale, mantenendo la pressione economica sulla Russia.
Ambito soggettivo e oggettivo
La modifica riguarda gli operatori che effettuano o assistono il trasporto marittimo di petrolio greggio e di prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia verso paesi terzi, nonché i soggetti che forniscono assistenza tecnica, intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi a tali attività. Il regolamento si applica, in particolare, ai prodotti petroliferi classificati al codice NC 2710. L'applicazione è diretta e uniforme in tutti gli Stati membri.
Esenzione transitoria per spedizioni avviate prima del 5 febbraio 2023
Viene introdotta una specifica esenzione per i prodotti petroliferi del codice NC 2710 originari o esportati dalla Russia che:
- siano stati acquistati al di sopra del prezzo rilevante dell'allegato XXVIII;
- siano stati caricati su una nave nel porto di carico prima del 5 febbraio 2023;
- siano stati scaricati nel porto di destinazione finale prima del 1° aprile 2023.
La disposizione mira a evitare effetti distorsivi o interruzioni improvvise per operazioni marittime già avviate prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.
Riesame periodico del meccanismo del tetto sui prezzi
L'articolo 3 quindecies, paragrafo 11, viene sostituito per stabilire che il funzionamento del meccanismo del tetto sui prezzi, compresi l'allegato XXVIII e i divieti previsti dai paragrafi 1 e 4, debba essere riesaminato entro metà marzo 2023 e successivamente ogni due mesi.
Il riesame deve tenere conto di:
- efficacia della misura rispetto ai risultati attesi;
- stato di attuazione;
- adesione a livello internazionale;
- allineamento informale al meccanismo;
- impatto potenziale sull'Unione e sugli Stati membri;
- evoluzione del mercato, incluse possibili turbolenze.
Criterio quantitativo del tetto sui prezzi
Il regolamento precisa che, per realizzare gli obiettivi del meccanismo e ridurre i proventi russi derivanti dal petrolio, il tetto sui prezzi deve essere fissato a un livello almeno del 5% inferiore al prezzo medio di mercato del petrolio e dei prodotti petroliferi russi. Il parametro di riferimento è determinato sulla base dei dati forniti dall'Agenzia internazionale per l'energia.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Esenzione transitoria per alcune spedizioni di prodotti petroliferi
All'articolo 3 quindecies, paragrafo 6, è aggiunta la lettera e), che esenta, a decorrere dal 5 febbraio 2023, i prodotti petroliferi del codice NC 2710 originari della Russia o esportati dalla Russia, acquistati al di sopra del rispettivo prezzo indicato nell'allegato XXVIII, caricati su una nave nel porto di carico prima del 5 febbraio 2023 e scaricati nel porto di destinazione finale prima del 1° aprile 2023.
Riesame periodico del tetto sui prezzi
Il paragrafo 11 dell'articolo 3 quindecies è sostituito per prevedere che il funzionamento del meccanismo del tetto sui prezzi, inclusi l'allegato XXVIII e i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4, sia riesaminato entro metà marzo 2023 e, successivamente, ogni due mesi.
Criteri del riesame
Il riesame deve considerare l'efficacia della misura rispetto ai risultati attesi, la sua attuazione, l'adesione internazionale e l'allineamento informale al meccanismo del tetto sui prezzi, nonché il potenziale impatto sull'Unione e sugli Stati membri. Deve inoltre rispondere all'evoluzione del mercato, comprese eventuali turbolenze.
Livello minimo del tetto sui prezzi
Per conseguire gli obiettivi del meccanismo, incluso quello di ridurre i proventi russi generati dal petrolio, il tetto sui prezzi deve essere almeno il 5% inferiore al prezzo medio di mercato del petrolio e dei prodotti petroliferi russi, calcolato sulla base dei dati forniti dall'Agenzia internazionale per l'energia.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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