Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2920/2022 del 31/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Prima della decisione della Corte di Cassazione la ricorrente ha depositato istanza di definizione agevolata e ha rinunciato al ricorso dopo aver provveduto al pagamento (cd. "rottamazione" ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 119/2018). La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio, ha compensato integralmente le spese di lite e ha escluso l'applicazione del cd. "doppio contributo" alla luce della definizione agevolata.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Parrocchia impugna la sentenza che aveva confermato l'accertamento ICI per l'anno 2008. La controversia verteva sull'esenzione prevista dall'art. 7 D.Lgs. n. 504/1992: il Comune aveva ritenuto che gli immobili parrocchiali fossero soggetti a tassazione perché concessi in comodato a due Onlus e all'interno si svolgevano attività a carattere commerciale; la Parrocchia contestava inoltre la presunta carenza di motivazione dell'atto impositivo.

Norme richiamate

  • art. 7 D.Lgs. n. 504/1992

    La norma sull'esenzione ICI è stata applicata in senso restrittivo dalla giurisprudenza di merito: l'esenzione non è riconosciuta se gli immobili sono concessi in comodato a terzi e destinati allo svolgimento di attività a carattere commerciale

  • art. 3 D.L. n. 119/2018

    La disciplina della definizione agevolata ("rottamazione") consente l'estinzione del giudizio se il contribuente provvede al pagamento; tale definizione impedisce l'applicazione di sanzioni procedurali tipiche dei casi di rigetto o inammissibilità

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Cass., 7/12/2018, n. 31372; Cass., 7/6/2018, n. 14782

    Principi richiamati secondo i quali il cd. "doppio contributo" è misura sanzionatoria applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non può essere estesa per interpretazione analogica; pertanto non si applica in caso di definizione agevolata

Massime di principio

  • La definizione agevolata (es. rottamazione) estingue il giudizio tributario se il ricorrente paga quanto dovuto; in tal caso la controversia si chiude senza pronuncia sul merito
  • In presenza di estinzione per definizione agevolata è frequente la compensazione integrale delle spese di lite e l'esclusione di sanzioni o contributi aggiuntivi come il "doppio contributo"
  • L'esenzione ICI prevista per enti religiosi richiede verifiche puntuali sull'effettiva destinazione d'uso degli immobili: la concessione in comodato e lo svolgimento di attività a carattere commerciale possono far perdere il beneficio
  • Chi contesta un avviso di accertamento deve documentare in modo rigoroso la natura non commerciale delle attività svolte per ottenere l'esenzione; la mera indicazione della titolarità ecclesiastica non è sempre sufficiente
  • Dal punto di vista processuale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente comporta l'estinzione del giudizio e, salvo diverso accordo o richiesta, la compensazione delle spese se la controparte non eccepisce il contrario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.