Cassazione Civile, Sentenza n. 2920/2022 del 31/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialePrima della decisione della Corte di Cassazione la ricorrente ha depositato istanza di definizione agevolata e ha rinunciato al ricorso dopo aver provveduto al pagamento (cd. "rottamazione" ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 119/2018). La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio, ha compensato integralmente le spese di lite e ha escluso l'applicazione del cd. "doppio contributo" alla luce della definizione agevolata.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La Parrocchia impugna la sentenza che aveva confermato l'accertamento ICI per l'anno 2008. La controversia verteva sull'esenzione prevista dall'art. 7 D.Lgs. n. 504/1992: il Comune aveva ritenuto che gli immobili parrocchiali fossero soggetti a tassazione perché concessi in comodato a due Onlus e all'interno si svolgevano attività a carattere commerciale; la Parrocchia contestava inoltre la presunta carenza di motivazione dell'atto impositivo.
Norme richiamate
art. 7 D.Lgs. n. 504/1992
La norma sull'esenzione ICI è stata applicata in senso restrittivo dalla giurisprudenza di merito: l'esenzione non è riconosciuta se gli immobili sono concessi in comodato a terzi e destinati allo svolgimento di attività a carattere commerciale
art. 3 D.L. n. 119/2018
La disciplina della definizione agevolata ("rottamazione") consente l'estinzione del giudizio se il contribuente provvede al pagamento; tale definizione impedisce l'applicazione di sanzioni procedurali tipiche dei casi di rigetto o inammissibilità
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass., 7/12/2018, n. 31372; Cass., 7/6/2018, n. 14782
Principi richiamati secondo i quali il cd. "doppio contributo" è misura sanzionatoria applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non può essere estesa per interpretazione analogica; pertanto non si applica in caso di definizione agevolata
Massime di principio
- La definizione agevolata (es. rottamazione) estingue il giudizio tributario se il ricorrente paga quanto dovuto; in tal caso la controversia si chiude senza pronuncia sul merito
- In presenza di estinzione per definizione agevolata è frequente la compensazione integrale delle spese di lite e l'esclusione di sanzioni o contributi aggiuntivi come il "doppio contributo"
- L'esenzione ICI prevista per enti religiosi richiede verifiche puntuali sull'effettiva destinazione d'uso degli immobili: la concessione in comodato e lo svolgimento di attività a carattere commerciale possono far perdere il beneficio
- Chi contesta un avviso di accertamento deve documentare in modo rigoroso la natura non commerciale delle attività svolte per ottenere l'esenzione; la mera indicazione della titolarità ecclesiastica non è sempre sufficiente
- Dal punto di vista processuale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente comporta l'estinzione del giudizio e, salvo diverso accordo o richiesta, la compensazione delle spese se la controparte non eccepisce il contrario
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