Sentenza n. 357/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 74/2025 emessa in data 11 febbraio 2025 dal Tribunale di Pavia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia n. 74/2025, che aveva condannato il Ministero al pagamento della Retribuzione Professionale Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva prestato servizio come docente a tempo determinato in diversi periodi dell'anno scolastico indicato nella sentenza civile. Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 74/2025, aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrisponderle la Retribuzione Professionale Docente prevista dall'art. 7 del CCNL. Nonostante la sentenza fosse passata in giudicato e fosse stata notificata al Ministero il 12 febbraio 2025, l'Amministrazione non vi aveva dato spontanea esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto giudizio di ottemperanza, chiedendo l'esecuzione del giudicato e la condanna al pagamento di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo.
La decisione
Il TAR ha accertato l'inadempimento del Ministero e ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del Tribunale di Pavia era passata in giudicato, era stata notificata all'Amministrazione e che risultavano quindi soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione alla sentenza civile entro novanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. In caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivare entro i successivi novanta giorni su comunicazione della ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata inoltre accolta la richiesta di penalità di mora: l'astreinte decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e cessa con l'esecuzione del pagamento oppure quando il potere sia effettivamente trasferito al commissario ad acta. La penalità è stata fissata, per ogni giorno di ritardo, nella misura del saggio di interesse legale vigente pro tempore, calcolata sulla somma liquidata dal giudicato, comprese le spese di giudizio ma escluse le somme già maturate a titolo di interessi, IVA, CPA e altri contributi. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 7 CCNL
La disposizione costituisce il titolo contrattuale della Retribuzione Professionale Docente riconosciuta alla docente dal giudicato civile da eseguire.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
La disposizione è richiamata quale ulteriore presupposto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni di obblighi derivanti da provvedimenti giudiziari.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo. Nei giudizi di ottemperanza, aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.
In presenza di una richiesta di parte e di un ritardo nell'esecuzione di un giudicato avente ad oggetto il pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può fissare un'astreinte; per i giudicati pecuniari essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e può essere determinata in misura pari agli interessi legali.
articolo unico, comma 781, lett. a), l. 28 dicembre 2015, n. 208
Ha modificato il testo dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., applicabile dal 1° gennaio 2016 in materia di penalità di mora nell'ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un'amministrazione che non abbia eseguito una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, purché il titolo sia stato notificato all'amministrazione e risultino soddisfatte le ulteriori condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dalla normativa speciale applicabile.
- Quando accoglie un ricorso di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di una somma di denaro, il giudice può, su richiesta di parte e salvo manifesta iniquità o altre ragioni ostative, fissare una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato.
- Nei giudizi di ottemperanza relativi a obblighi pecuniari, l'astreinte decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e cessa con l'effettivo pagamento oppure con il trasferimento effettivo del potere di esecuzione al commissario ad acta.
- La penalità di mora può essere determinata, senza risultare manifestamente iniqua, in misura pari al saggio di interesse legale vigente per ciascun giorno di ritardo; la relativa base di calcolo comprende il capitale e le spese di giudizio, ma esclude gli interessi già maturati, l'IVA, la CPA e gli altri contributi.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere; quando il commissario è un dipendente dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso commissariale.
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