Tribunale, Sentenza T-388/19
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 6 luglio 2022. — Carles Puigdemont i Casamajó e Antoni Comín i Oliveres contro Parlamento europeo. — Diritto delle istituzioni – Membro del Parlamento – Rifiuto del presidente del Parlamento di riconoscere la qualità di deputati europei e i relativi diritti a candidati eletti – Ricorso di annullamento – Atto non impugnabile – Irricevibilità. — Causa T-388/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza riguarda il ricorso di due candidati eletti al Parlamento europeo contro il rifiuto del presidente del Parlamento di riconoscerli come deputati europei e contro una misura interna di sospensione dell’assistenza ai neoeletti spagnoli. Il Tribunale, richiamando la ripartizione di competenze tra Parlamento e Stati membri in materia elettorale, ha ritenuto che gli atti contestati non avessero effetti giuridici vincolanti autonomi. Il ricorso è stato quindi dichiarato irricevibile. Sono inoltre state poste le spese a carico dei ricorrenti.
Ricorso di annullamento contro il rifiuto del presidente del Parlamento europeo di riconoscere a due candidati eletti la गुणवत्ता di deputati europei e contro una istruzione interna sull’accesso ai servizi di accoglienza: irricevibilità per assenza di atti impugnabili
La questione giuridica
Se la lettera del 27 giugno 2019, con cui il presidente del Parlamento ha dichiarato di non poter trattare i ricorrenti come futuri membri del Parlamento in mancanza di comunicazione ufficiale spagnola, e l’istruzione del 29 maggio 2019 che sospendeva il servizio speciale di accoglienza e l’accreditamento provvisorio per i candidati eletti in Spagna, costituiscano atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE; in via sostanziale, se tali atti abbiano prodotto effetti giuridici lesivi autonomi ovvero se le conseguenze lamentate derivino invece dalle norme e comunicazioni delle autorità spagnole.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che né la lettera del 27 giugno 2019 del presidente del Parlamento europeo né l’istruzione del 29 maggio 2019 sul servizio di accoglienza producono effetti giuridici vincolanti autonomi ai sensi dell’articolo 263 TFUE: la prima è una presa d’atto, priva di carattere decisionale e comunque non idonea a incidere su status, immunità o possibilità di sedere in Parlamento, poiché le conseguenze lamentate derivano dalle comunicazioni ufficiali e dall’applicazione del diritto spagnolo; la seconda è una misura organizzativa interna, provvisoria, che non impediva in sé l’assunzione delle funzioni né la presentazione delle dichiarazioni richieste. Ne consegue l’irricevibilità integrale del ricorso.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 223, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell’Atto relativo all’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto
- Articolo 7 dell’Atto elettorale
- Articolo 8 dell’Atto elettorale
- Articolo 12 dell’Atto elettorale
- Articolo 13 dell’Atto elettorale
- Articolo 9 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea
- Articolo 3 del regolamento interno del Parlamento europeo (2019-2024)
- Articolo 8 del regolamento interno del Parlamento europeo (2019-2024)
- Articolo 9 del regolamento interno del Parlamento europeo (2019-2024)
- Articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato I del regolamento interno del Parlamento europeo (2019-2024)
- Articolo 224 della Ley orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General
- Articolo 39 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Rifiuto di riconoscimento della qualità di deputati europei e istruzione interna del Parlamento: irricevibilità del ricorso
La sentenza del Tribunale, Sesta Sezione ampliata, del 6 luglio 2022, decide un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto da Carles Puigdemont i Casamajó e Antoni Comín i Oliveres contro il Parlamento europeo. Oggetto della controversia sono, da un lato, la lettera del 27 giugno 2019 con cui il presidente del Parlamento ha comunicato di non poterli trattare come futuri membri dell’istituzione e, dall’altro, l’istruzione del 29 maggio 2019 che aveva sospeso il servizio speciale di accoglienza e l’accreditamento provvisorio per i candidati eletti in Spagna.
Fatti e contesto normativo essenziale
I ricorrenti erano stati candidati alle elezioni europee del 26 maggio 2019 nella lista Lliures per Europa (Junts) e risultavano proclamati eletti nella proclamazione ufficiale del 13 giugno 2019 adottata dalla Junta Electoral Central spagnola. Tuttavia, la stessa autorità elettorale, con successiva comunicazione del 17 e del 20 giugno 2019, aveva trasmesso al Parlamento un elenco che non includeva i nomi dei ricorrenti, poiché essi non avevano prestato il giuramento di osservanza della Costituzione spagnola richiesto dall’articolo 224, paragrafo 2, della legge elettorale spagnola.
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 12 dell’atto elettorale, secondo cui il Parlamento verifica i poteri dei membri sulla base dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri;
- l’articolo 8 dell’atto elettorale, che lascia agli Stati membri la disciplina della procedura elettorale, salve le disposizioni dell’atto stesso;
- l’articolo 9 del protocollo n. 7, relativo ai privilegi e alle immunità dei membri del Parlamento europeo;
- gli articoli 3, 8 e 9 del regolamento interno del Parlamento europeo.
Oggetto effettivo del ricorso
Il Tribunale chiarisce preliminarmente che, nonostante l’articolazione delle conclusioni, i ricorrenti contestavano in sostanza solo due atti:
- l’istruzione del 29 maggio 2019;
- il rifiuto del 27 giugno 2019 di riconoscere loro la qualità di deputati europei.
Le ulteriori doglianze relative alla dichiarazione di vacanza dei seggi, al mancato riconoscimento del diritto di sedere in Parlamento e al mancato avvio della procedura urgente di tutela delle immunità sono state considerate mere conseguenze del rifiuto di riconoscimento, non atti autonomamente impugnati.
Ragionamento della Corte/T ribunale sulla lettera del 27 giugno 2019
Il Tribunale osserva anzitutto che la lettera del 27 giugno 2019 ha contenuto meramente informativo e provvisorio: il presidente del Parlamento si limita a prendere atto della situazione risultante dalle comunicazioni ufficiali spagnole e afferma espressamente che la sua posizione avrebbe potuto mutare in presenza di nuove informazioni. Perciò la lettera non contiene una decisione definitiva.
Sul piano degli effetti giuridici, il Tribunale rileva che:
- la qualità di membro del Parlamento europeo, ai fini dell’articolo 9 del protocollo n. 7, deriva dalla proclamazione ufficiale dei risultati elettorali, come chiarito dalla sentenza Junqueras Vies (C‑502/19);
- di conseguenza, il rifiuto del presidente del Parlamento non poteva privare i ricorrenti dell’immunità parlamentare acquisita con la proclamazione del 13 giugno 2019;
- l’impossibilità di assumere le funzioni e sedere in Parlamento non derivava dalla lettera del presidente, ma dall’applicazione del diritto spagnolo e dalle comunicazioni ufficiali delle autorità spagnole, rispetto alle quali il Parlamento non disponeva di margine discrezionale.
Il Tribunale aggiunge che il Parlamento non era competente a rimettere in discussione la validità dell’elenco ufficialmente comunicato dalla Spagna, né a sindacare la legittimità della condizione del giuramento prevista dal diritto nazionale. Tali questioni, eventualmente, competono ai giudici nazionali o possono essere sottoposte alla Corte in altre forme di contenzioso (ad esempio rinvio pregiudiziale o ricorso per inadempimento).
Analogamente, il Tribunale esclude che la mancata attivazione della procedura di cui all’articolo 8 del regolamento interno o la mancata trasmissione di una richiesta ex articolo 9 possano essere ricondotte a un effetto giuridico vincolante della lettera del 27 giugno 2019, anche perché la richiesta dei ricorrenti non era stata formulata come autonoma domanda di difesa delle immunità ai sensi dell’articolo 9.
Ragionamento sulla istruzione del 29 maggio 2019
Quanto all’istruzione del 29 maggio 2019, il Tribunale la qualifica come misura organizzativa interna, adottata in via provvisoria, destinata a sospendere temporaneamente il servizio speciale di accoglienza e gli accreditamenti fino alla comunicazione ufficiale dei risultati elettorali da parte delle autorità spagnole.
Essa non era rivolta ai candidati eletti, ma al segretario generale del Parlamento, e non precludeva in sé:
- l’assunzione delle funzioni alla prima sessione del nuovo Parlamento;
- la presentazione delle dichiarazioni di non incompatibilità e di interessi finanziari;
- la successiva concessione di accreditamenti e badge definitivi una volta ricevuta la comunicazione ufficiale dagli Stati membri.
Ne deriva che tale istruzione non ha prodotto effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sulla situazione giuridica dei ricorrenti.
Dispositivo
Il Tribunale conclude che il ricorso non è diretto contro atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE e lo respinge integralmente in quanto irricevibile. I ricorrenti sono condannati alle spese, mentre il Regno di Spagna sopporta le proprie.
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