Tribunale, Ordinanza T-638/20
Order of the General Court (Eighth Chamber) of 6 July 2022. — JP v European Commission. — Action for annulment and for damages – Civil service – Open competition – Notice of Competition EPSO/AD/363/18 for the recruitment of administrators in the field of taxation (AD 7) – Non-inclusion on the reserve list – Lis pendens – Manifest inadmissibility. — Case T-638/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha dichiarato manifestamente irricevibile il ricorso di JP contro la Commissione perché duplicava un’altra azione già proposta dalla stessa candidata contro la medesima decisione di non inserirla nella lista di riserva del concorso EPSO/AD/363/18. La domanda di annullamento del rigetto del reclamo non ha evitato l’irricevibilità, poiché il reclamo è parte integrante del procedimento amministrativo e rimette comunque in discussione l’atto originario. Anche la domanda risarcitoria è stata ritenuta sovrapponibile a quella del procedimento parallelo, con conseguente condanna alle spese della ricorrente.
Ricorso per annullamento e risarcimento nel pubblico impiego UE dichiarato manifestamente irricevibile per litispendenza rispetto a un precedente ricorso della stessa candidata contro la medesima decisione di non iscrizione nella lista di riserva di un concorso EPSO
La questione giuridica
Se un secondo ricorso proposto dalla stessa ricorrente contro la stessa decisione amministrativa, con il medesimo oggetto e fondato sulle stesse censure del ricorso già pendente o deciso nello stesso giorno in altra causa, debba essere dichiarato irricevibile per litispendenza; e se la domanda di annullamento della decisione di rigetto del reclamo e quella di risarcimento del danno mutino tale conclusione.
Principio di diritto
Un ricorso è manifestamente irricevibile per litispendenza quando è proposto tra le stesse parti, ha il medesimo oggetto e si fonda sulle stesse censure di un ricorso anteriore; ciò vale anche se nel secondo ricorso il ricorrente impugna formalmente la decisione di rigetto del reclamo, poiché tale impugnazione è accessoria e riporta comunque dinanzi al giudice l’atto lesivo iniziale, e anche se viene chiesta una condanna risarcitoria fondata sul medesimo atto contestato. Di conseguenza, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e condannato la ricorrente alle spese.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Regolamento (CE) n. 1049/2001
Ricorso per annullamento e risarcimento nel concorso EPSO/AD/363/18
La pronuncia è un’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea, adottata nella composizione dell’Ottava Sezione, in un contenzioso di pubblico impiego relativo alla mancata iscrizione di una candidata nella lista di riserva di un concorso EPSO per amministratori nel settore fiscale. Il Tribunale decide con ordine motivato ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura, ravvisando una manifesta irricevibilità per litispendenza.
Fatti e svolgimento del procedimento
JP aveva partecipato al concorso EPSO/AD/363/18 per il reclutamento di amministratori AD 7 nel settore della tassazione. Dopo le prove concorsuali, EPSO le aveva comunicato il 17 luglio 2019 che il suo nome non sarebbe stato inserito nella lista di riserva, non avendo raggiunto la soglia minima di 116,5 punti. La candidata aveva chiesto il riesame della decisione e aveva domandato l’accesso a documenti relativi al concorso; successivamente, il 10 dicembre 2019, EPSO aveva confermato il mancato inserimento nella lista di riserva e aveva nuovamente negato l’accesso ad altri documenti.
La ricorrente aveva poi presentato reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, respinto il 7 luglio 2020. Nel frattempo, aveva già introdotto un primo ricorso, registrato come causa T‑179/20, e successivamente ha proposto il presente ricorso, anch’esso diretto contro la medesima decisione contestata e corredato da una domanda di risarcimento danni.
Posizioni delle parti
La ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione del 10 dicembre 2019, l’annullamento della decisione di rigetto del reclamo, il risarcimento del danno asseritamente subito e la condanna della Commissione alle spese. La Commissione non ha formalmente sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura, ma ha fatto valere una eccezione di litispendenza, sostenendo che il presente ricorso riproduceva quello già proposto nella causa T‑179/20.
Quadro normativo richiamato
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 270 TFUE, base del ricorso nel contenzioso della funzione pubblica;
- l’articolo 126 del regolamento di procedura, che consente di statuire con ordinanza motivata in caso di manifesta irricevibilità;
- l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, per la condanna alle spese;
- l’articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, relativo al reclamo amministrativo;
- il regolamento (CE) n. 1049/2001, evocato nel contesto delle domande di accesso ai documenti.
Ragionamento del Tribunale sulla litispendenza
Il Tribunale ricorda la giurisprudenza costante secondo cui un ricorso deve essere dichiarato irricevibile per litispendenza quando riguarda le stesse parti, ha lo stesso oggetto ed è fondato sulle stesse censure di un ricorso proposto in precedenza. Applicando questi criteri, constata anzitutto che le parti coincidono: la stessa ricorrente contro la Commissione.
Quanto all’oggetto, il Tribunale osserva che sia il presente ricorso sia la causa T‑179/20 mirano all’annullamento della medesima decisione, ossia quella con cui la ricorrente non è stata inclusa nella lista di riserva. L’ulteriore impugnazione della decisione di rigetto del reclamo non cambia la sostanza della domanda, poiché il reclamo e la sua risposta fanno parte di un procedimento amministrativo complesso e l’azione giudiziaria colpisce in realtà l’atto lesivo originario. Anche la domanda di risarcimento è considerata identica, poiché tende a ottenere il ristoro del danno derivante dalla stessa decisione contestata.
Infine, il Tribunale rileva che i motivi di ricorso sono sovrapponibili nelle due cause: incompetenza o inadeguatezza dei membri della commissione giudicatrice e violazione dei principi di parità di trattamento e tutela del legittimo affidamento; violazione del principio di stabilità sufficiente della composizione della commissione; e, in subordine, errore manifesto di valutazione. La coincidenza di parti, oggetto e motivi impone quindi l’applicazione della litispendenza.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale dichiara il ricorso manifestamente irricevibile nella sua interezza ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, condanna inoltre JP a sopportare le spese, conformemente alle conclusioni della Commissione.
Principio affermato
La pronuncia conferma che, nel contenzioso della funzione pubblica, non è ammissibile proporre un secondo ricorso identico a uno già pendente o già proposto contro la stessa decisione: l’impugnazione della decisione di rigetto del reclamo non evita la litispendenza, né la domanda risarcitoria può essere usata per differenziare artificialmente l’azione quando il danno allegato deriva dal medesimo atto amministrativo contestato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 6 lug 2022Tribunale, Sentenza T-280/18
- Sentenza · 6 lug 2022Tribunale, Sentenza T-388/19
- Sentenza · 6 lug 2022Tribunale, Sentenza T-246/20
- Sentenza · 6 lug 2022Tribunale, Sentenza T-278/20
- Sentenza · 6 lug 2022Tribunale, Sentenza T-179/20
- Sentenza · 6 lug 2022Tribunale, Sentenza T-631/20
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →