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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-278/20

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 6 luglio 2022 (Estratti). — Zhejiang Hangtong Machinery Manufacture Co. Ltd e Ningbo Hi-Tech Zone Tongcheng Auto Parts Co. Ltd contro Commissione europea. — Dumping – Importazioni di ruote d’acciaio originarie della Cina – Istituzione di un dazio antidumping definitivo e riscossione definitiva del dazio provvisorio – Articolo 17, paragrafo 4, articoli 18 e 20 del regolamento (UE) 2016/1036 – Omessa collaborazione – Insufficienza delle informazioni comunicate alla Commissione. — Causa T-278/20

Giurisprudenza europea62020TJ0278

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di due esportatrici cinesi contro il regolamento antidumping definitivo sulle ruote d’acciaio. Conferma che la Commissione poteva ritenere inattendibili i dati sul prezzo all’esportazione e utilizzare i dati disponibili, poiché le informazioni prodotte non consentivano un controllo adeguato e indipendente. Ne consegue che la mancata determinazione del valore normale non inficia il regolamento, dato che l’impossibilità di fissare un prezzo all’esportazione attendibile rendeva comunque impossibile calcolare correttamente il margine di dumping.

Impugnazione di un regolamento antidumping definitivo su ruote d’acciaio cinesi: legittimo il ricorso ai dati disponibili e il rigetto dei dati forniti dagli esportatori per inattendibilità del prezzo all’esportazione.

La questione giuridica

Se la Commissione, nell’inchiesta antidumping sulle importazioni di ruote d’acciaio originarie della Cina, avesse commesso errori manifesti di valutazione e violato gli articoli 2, 3, 6, 9 e 18 del regolamento (UE) 2016/1036 e l’allegato II, paragrafo 3, dell’accordo antidumping OMC: in particolare, se i dati comunicati dalle ricorrenti fossero sufficienti e verificabili per determinare il prezzo all’esportazione; se la Commissione dovesse utilizzare, in via sussidiaria, i dati disponibili ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3; e se fosse illegittimo non calcolare il valore normale pur a fronte di una collaborazione ritenuta diligente.

Principio di diritto

Nell’inchiesta antidumping, la Commissione può respingere nel loro insieme i dati forniti dall’esportatore e ricorrere ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 quando le informazioni sulle esportazioni non sono complete, verificabili e affidabili al punto da impedire la determinazione ragionevolmente corretta del prezzo all’esportazione; la diligente collaborazione formale non basta se le informazioni necessarie restano insufficienti. In tale situazione, la Commissione non è tenuta a calcolare il valore normale, poiché senza un prezzo all’esportazione attendibile non può essere stabilito alcun margine di dumping, e la motivazione è sufficiente se rende chiaro il nesso logico tra inattendibilità dei dati esportativi e utilizzo dei dati disponibili.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 2 del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 3 del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 6 del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 20 del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 296 TFUE
  • Allegato II, paragrafo 3, dell’accordo antidumping dell’OMC
  • Articolo 2, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 6, paragrafi 4, 6 e 8, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 2, paragrafi 8, 9, 10 e 11, del regolamento (UE) 2016/1036

Dumping – importazioni di ruote d’acciaio originarie della Cina

La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto da due società cinesi contro il regolamento antidumping definitivo relativo alle importazioni di ruote d’acciaio originarie della Cina. Il Tribunale esamina soprattutto se la Commissione potesse considerare inattendibili le informazioni fornite dagli esportatori sul prezzo all’esportazione e applicare i dati disponibili.

Parti e contesto fattuale

Le ricorrenti sono Zhejiang Hangtong Machinery Manufacture Co. Ltd e Ningbo Hi-Tech Zone Tongcheng Auto Parts Co. Ltd, appartenenti al gruppo Hangtong, insieme a una società samoana collegata. Nel gruppo, una società produce ruote d’acciaio, un’altra opera come commerciante e la società samoana incassa i pagamenti delle vendite; per alcune esportazioni interviene anche un agente doganale non collegato.

Motivi del ricorso

Le ricorrenti contestavano in sostanza:

  • l’errore manifesto di valutazione della Commissione nell’escludere l’attendibilità dei dati sul prezzo all’esportazione;
  • la violazione dell’articolo 18 del regolamento di base per avere omesso di utilizzare i dati forniti dalle ricorrenti, nonostante la loro asserita collaborazione;
  • la violazione delle regole sul confronto equo dei prezzi e sulla determinazione del margine di dumping;
  • la violazione dell’obbligo di motivazione, per non aver spiegato perché non fosse stato calcolato il valore normale.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare il regolamento (UE) 2016/1036, e segnatamente:

  • l’articolo 2, relativo alla determinazione del valore normale e del prezzo all’esportazione;
  • l’articolo 3, relativo al pregiudizio;
  • l’articolo 6, relativo allo svolgimento dell’inchiesta;
  • l’articolo 9, paragrafi 4 e 6;
  • l’articolo 17, paragrafo 4;
  • l’articolo 18, paragrafi 1 e 3, sui dati disponibili e sulla collaborazione insufficiente;
  • l’articolo 20, sulla comunicazione delle informazioni; nonché l’allegato II, paragrafo 3, dell’accordo antidumping dell’OMC e l’articolo 296 TFUE.

Ragionamento del Tribunale: attendibilità del prezzo all’esportazione

Il Tribunale ricorda che, in materia di difesa commerciale, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale e che il controllo giurisdizionale si limita all’esattezza dei fatti e all’assenza di errore manifesto.

Applicando tali criteri, il Tribunale osserva che i dati forniti dalle ricorrenti presentavano gravi lacune:

  • i pagamenti degli importatori venivano incassati da una società samoa priva di contabilità probatoria;
  • in diversi canali di vendita, le fatture non erano correttamente registrate nella contabilità del gruppo;
  • in taluni casi le fatture erano emesse da soggetti esterni al gruppo, rispetto ai quali la Commissione non poteva verificare i dati;
  • le esportazioni dichiarate non erano accompagnate da una serie completa e verificabile di dati su tipo di prodotto, quantitativi e valore.

Il Tribunale conclude che la Commissione non ha commesso errore manifesto nel ritenere inattendibili i dati sul prezzo all’esportazione e nel non poter determinare con certezza il prezzo realmente pagato dagli importatori dell’Unione.

Ragionamento del Tribunale: uso dei dati disponibili ex articolo 18

Il Tribunale afferma che l’articolo 18 del regolamento di base consente alla Commissione di proseguire l’inchiesta quando le parti non collaborano pienamente o forniscono informazioni insufficienti. Le informazioni presentate devono essere verificabili e tali da non creare eccessive difficoltà per elaborare conclusioni ragionevolmente corrette; le condizioni dell’articolo 18, paragrafo 3, sono cumulative.

Nel caso di specie, le carenze dei dati erano tali da impedire un controllo adeguato e indipendente. La Commissione poteva quindi legittimamente respingere le informazioni nel loro insieme e ricorrere ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1.

Ragionamento del Tribunale: valore normale e motivazione

Quanto al valore normale, il Tribunale rileva che, poiché non era possibile determinare in modo attendibile il prezzo all’esportazione, qualsiasi calcolo del valore normale sarebbe stato inutile ai fini della determinazione del margine di dumping. Senza un prezzo all’esportazione affidabile, infatti, il margine non può essere stabilito in modo corretto.

Il Tribunale respinge anche la censura di motivazione insufficiente: il regolamento impugnato espone in modo chiaro che il valore normale non è stato determinato perché mancavano informazioni verificabili e attendibili sul prezzo all’esportazione, elemento decisivo per il calcolo del dumping. La motivazione è quindi sufficiente per consentire alle ricorrenti di difendersi e al giudice di controllare la legalità dell’atto.

Decisione

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna le ricorrenti alle spese.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che, nelle inchieste antidumping, non basta una collaborazione dichiarata o parziale: occorre che i dati forniti siano completi, verificabili e idonei a consentire conclusioni ragionevolmente corrette. In mancanza, la Commissione può legittimamente utilizzare i dati disponibili e non è obbligata a procedere al calcolo del valore normale se il prezzo all’esportazione non è attendibile.

Come è indicizzato

Materiedumpingdazi antidumpingpolitica commerciale comuneprova e collaborazione nelle inchieste antidumpingmotivazione degli atti dell’unione

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