Tribunale, Sentenza T-280/18
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 6 luglio 2022 (Estratti). — ABLV Bank AS contro Comitato di risoluzione unico. — Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) – Procedura di risoluzione applicabile in caso di dissesto o rischio di dissesto di un’entità – Decisione del CRU di non adottare un programma di risoluzione – Ricorso di annullamento – Atto lesivo – Interesse ad agire – Legittimazione ad agire – Ricevibilità parziale – Articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014 – Competenza dell’autore dell’atto – Diritto di essere ascoltato – Obbligo di motivazione – Proporzionalità – Parità di trattamento. — Causa T-280/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di ABLV Bank AS contro la decisione del CRU di non adottare un programma di risoluzione nei suoi confronti, dichiarando invece irricevibile la censura relativa alla decisione riguardante la controllata ABLV Bank Luxembourg SA. La Corte afferma che la decisione finale del CRU nel procedimento ex articolo 18 del regolamento n. 806/2014 è un atto impugnabile e che la banca madre ha interesse ad agire contro la decisione che la riguarda direttamente. Nel merito, il Tribunale conferma la legittimità della valutazione di dissesto o rischio di dissesto basata sulla crisi di liquidità e sulla perdita di fiducia, nonché l’assenza di misure alternative ragionevolmente prospettabili.
Ricorso di annullamento contro la decisione del CRU di non adottare un programma di risoluzione nei confronti di ABLV Bank AS: ricevibilità parziale e legittimità della valutazione di dissesto/rischio di dissesto e dell’assenza di misure alternative
La questione giuridica
Se le decisioni del CRU di non adottare un programma di risoluzione siano atti impugnabili e se ABLV Bank AS sia legittimata e abbia interesse ad agire contro entrambe le decisioni; inoltre, se il CRU abbia correttamente fondato la propria decisione sulla valutazione BCE di dissesto o rischio di dissesto, se tale valutazione fosse manifestamente erronea quanto alla liquidità e alle altre attività disponibili, se fosse corretta la conclusione sull’assenza di misure alternative ragionevolmente prospettabili e se fossero stati rispettati il diritto di essere ascoltato, l’accesso al fascicolo, l’obbligo di motivazione, la proporzionalità e la parità di trattamento.
Principio di diritto
È impugnabile, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione del CRU che conclude il procedimento dell’articolo 18 del regolamento n. 806/2014, sia essa di adozione sia di mancata adozione di un programma di risoluzione; la società interessata è legittimata e ha interesse ad agire contro la decisione che la riguarda direttamente, ma non contro quella relativa alla controllata, poiché gli effetti sugli azionisti di quest’ultima sono solo economici e non giuridici. Nel merito, il CRU può fondare la propria valutazione sulla precedente valutazione della BCE circa il dissesto o rischio di dissesto, purché non emerga un errore manifesto; in situazioni di fuga di depositi e perdita di fiducia, la disponibilità immediata di liquidità sul conto presso la banca centrale può assumere rilievo decisivo. Il Tribunale ha inoltre escluso che il CRU abbia violato il diritto di essere ascoltato o il diritto di accesso al fascicolo, poiché la ricorrente era stata sentita dalla BCE nel contesto del procedimento unico e il CRU non aveva basato la decisione su elementi nuovi o diversi.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 22 del regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 29 del regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 86, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014
- Direttiva 2014/59/UE
- Articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 41, paragrafo 2, lettere a) e b), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Decisione del CRU di non adottare un programma di risoluzione nei confronti di ABLV Bank AS
La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto da ABLV Bank AS contro due decisioni del CRU del 23 febbraio 2018 adottate ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014. Con tali decisioni il CRU ha stabilito di non adottare alcun programma di risoluzione né per ABLV Bank AS né per la controllata ABLV Bank Luxembourg SA.
Parti e contesto procedurale
La ricorrente è ABLV Bank AS; il convenuto è il Comitato di risoluzione unico (CRU); la Banca centrale europea (BCE) è intervenuta a sostegno del CRU. Il Tribunale ricorda che la controversia si colloca nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e della sequenza procedimentale prevista dall’articolo 18 del regolamento n. 806/2014, nella quale la BCE svolge normalmente la valutazione iniziale del dissesto o rischio di dissesto.
Ricevibilità: atti impugnabili, legittimazione e interesse ad agire
Il Tribunale respinge l’eccezione del CRU secondo cui le decisioni non sarebbero atti impugnabili. Richiama la giurisprudenza per cui è impugnabile il provvedimento che definisce in modo definitivo la posizione dell’istituzione al termine del procedimento amministrativo e produce effetti giuridici obbligatori; in materia di risoluzione, anche la decisione di non adottare un programma di risoluzione conclude il procedimento dell’articolo 18 ed è dunque censurabile in giudizio.
Il Tribunale distingue però tra le due decisioni impugnate:
- la decisione relativa ad ABLV Bank AS riguarda direttamente e individualmente la ricorrente, e quindi il ricorso è ricevibile nei suoi confronti;
- la decisione relativa ad ABLV Bank Luxembourg SA non riguarda direttamente ABLV Bank AS, poiché gli effetti sugli azionisti sono solo economici e non incidono direttamente sulla loro situazione giuridica.
Il Tribunale dichiara inoltre sussistente l’interesse ad agire della ricorrente contro la decisione che la riguarda, poiché l’annullamento della valutazione di dissesto o rischio di dissesto potrebbe produrre conseguenze giuridiche favorevoli e la banca ha un interesse autonomo a non essere qualificata come soggetto in dissesto o a rischio di dissesto.
Normativa rilevante e struttura dell’articolo 18 del regolamento n. 806/2014
La pronuncia si fonda in particolare sull’articolo 18 del regolamento n. 806/2014, che disciplina la procedura di risoluzione. Il Tribunale richiama:
- il ruolo prioritario della BCE nella valutazione del dissesto o rischio di dissesto;
- il potere del CRU di adottare o non adottare un programma di risoluzione;
- la necessità che non vi siano misure alternative ragionevolmente prospettabili per evitare il dissesto in tempi ragionevoli;
- il requisito dell’interesse pubblico.
Sono richiamati anche l’articolo 86, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, che consente il ricorso ex articolo 263 TFUE contro le decisioni del CRU, nonché gli articoli 41 e 47 della Carta e l’articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, in relazione agli orientamenti EBA sul dissesto o rischio di dissesto.
Valutazione del dissesto o rischio di dissesto: ruolo della BCE e margine del CRU
Sul merito, il Tribunale respinge la censura secondo cui il CRU avrebbe dovuto svolgere una propria autonoma valutazione senza fondarsi su quella della BCE. La BCE ha un ruolo prioritario nella valutazione iniziale, in ragione della sua competenza di vigilanza e dell’accesso alle informazioni prudenziali; il CRU non è vincolato in senso assoluto, ma può legittimamente basarsi sull’analisi BCE nel quadro di una valutazione economica complessa, salvo errore manifesto.
Nel caso concreto, il CRU ha fatto propria la conclusione della BCE secondo cui ABLV Bank AS era in dissesto o a rischio di dissesto, in particolare perché, in caso di revoca della moratoria, sarebbe stato molto probabile il proseguimento dei deflussi di cassa al ritmo osservato nei giorni precedenti, in un contesto di grave danno reputazionale derivante dal progetto di misura del FinCEN.
Crisi di liquidità e rilievo della liquidità immediatamente disponibile
Il Tribunale respinge anche l’argomento della ricorrente secondo cui una crisi temporanea di liquidità non sarebbe sufficiente a integrare il dissesto o rischio di dissesto. Richiamando l’articolo 18, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 806/2014 e gli orientamenti EBA, osserva che, in una situazione di fuga di depositi e perdita di fiducia, la disponibilità immediata di liquidità è un elemento centrale.
In questo contesto, il Tribunale ritiene che il coefficiente di copertura e la capitalizzazione abbiano rilevanza minore rispetto alla disponibilità immediata di contante, soprattutto quando il rischio riguarda la capacità di far fronte a ritiri massivi e immediati dei depositi.
Importo di 1 miliardo di euro e valutazione della BCE
Il Tribunale conferma la valutazione della BCE secondo cui ABLV Bank AS avrebbe dovuto disporre di 1 miliardo di euro in contanti sul conto presso la Banca di Lettonia al 23 febbraio 2018 alle ore 18:00 per far fronte ai ritiri prevedibili nei cinque giorni successivi a un’eventuale riapertura.
Respinge le censure della ricorrente relative:
- alla conversione di depositi a vista in depositi a termine, poiché non vi era garanzia che tali depositi non sarebbero stati ritirati a breve;
- alla media dei deflussi di 200 milioni al giorno, ritenuta plausibile in una crisi di liquidità, poiché basata su dati oggettivi e attuali;
- alla pretesa necessità di considerare ulteriori attività non immediatamente disponibili, in quanto la BCE poteva limitarsi alle risorse effettivamente verificabili e immediatamente accessibili sul conto presso la banca centrale.
Il Tribunale considera dunque non manifesto l’errore di valutazione della BCE e legittimo il successivo recepimento da parte del CRU.
Altre attività e impossibilità di considerare liquidità non immediatamente disponibile
La ricorrente sosteneva che il CRU e la BCE avessero omesso varie categorie di attività liquide, tra cui proventi di vendita di titoli, saldi presso altre banche e valori detenuti presso Euroclear. Il Tribunale osserva che tali risorse non erano dimostrate come immediatamente disponibili al 23 febbraio 2018 e che, in un contesto di crisi e di sfiducia del mercato, la BCE poteva ragionevolmente considerare solo la liquidità effettivamente disponibile sul conto presso la Banca di Lettonia.
Viene inoltre respinto l’argomento secondo cui la BCE avrebbe dovuto considerare una linea di credito o l’accesso alle operazioni di politica monetaria, anche perché tali censure non incidevano sull’oggetto della decisione impugnata.
Misure alternative ragionevolmente prospettabili
Quanto alla condizione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), il Tribunale ritiene legittimo che il CRU si sia basato sugli elementi raccolti dalla BCE per concludere che non vi fossero misure alternative idonee a evitare il dissesto in tempi ragionevoli. La ricorrente non aveva indicato misure ulteriori concrete e non aveva dimostrato che quelle esaminate, quali il prolungamento della moratoria o le opzioni del piano di risanamento, avrebbero potuto effettivamente scongiurare il dissesto.
Diritto di essere ascoltato e accesso al fascicolo
Il Tribunale esclude la violazione dell’articolo 41 della Carta. Sottolinea che la procedura ex articolo 18 del regolamento n. 806/2014 è rapida e articolata su una cooperazione tra BCE e CRU, ma ciò non impone che l’entità sia ascoltata separatamente da entrambi gli organi in ogni fase.
Nel caso concreto, la ricorrente era già stata sentita dalla BCE prima dell’adozione della valutazione del dissesto o rischio di dissesto; il CRU non ha utilizzato elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla BCE. Non risulta neppure una specifica lesione del diritto di accesso al fascicolo, poiché la ricorrente non ha indicato documenti ai quali sarebbe stata illegittimamente preclusa l’accesso né ha dimostrato un concreto pregiudizio difensivo.
Dispositivo e conseguenze
Il Tribunale respinge il ricorso nel suo complesso, ma solo dopo avere dichiarato irricevibile la parte rivolta contro la decisione concernente ABLV Bank Luxembourg SA. ABLV Bank AS è condannata alle spese, mentre la BCE sopporta le proprie spese come interveniente.
Principi utili per la pratica
La sentenza è rilevante perché chiarisce che:
- la decisione finale del CRU nel procedimento dell’articolo 18 del regolamento n. 806/2014 è impugnabile;
- la società madre non ha, di regola, legittimazione diretta contro la decisione relativa alla controllata, se gli effetti sono solo economici;
- in crisi di liquidità bancaria, la disponibilità immediata di contante può essere decisiva rispetto ad altri indici patrimoniali;
- il CRU può fondarsi sulla valutazione della BCE, purché non commetta errore manifesto e motivi in modo sufficiente la propria conclusione;
- il diritto di essere ascoltato può essere soddisfatto nella fase BCE del procedimento, se il CRU non introduce elementi nuovi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 6 lug 2022Tribunale, Sentenza T-388/19
- Sentenza · 6 lug 2022Tribunale, Sentenza T-246/20
- Sentenza · 6 lug 2022Tribunale, Sentenza T-278/20
- Sentenza · 6 lug 2022Tribunale, Sentenza T-179/20
- Sentenza · 6 lug 2022Tribunale, Sentenza T-631/20
- Sentenza · 6 lug 2022Tribunale, Ordinanza T-638/20
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →