Tribunale, Sentenza T-631/20
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 6 luglio 2022. — MZ contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Funzionari – Concorso EPSO/AD/363/18 per l’assunzione di amministratori nel settore della fiscalità – Limitazione della scelta della seconda lingua nella quale si svolgono le prove – Mancata iscrizione nell’elenco di riserva – Eccezione di illegittimità – Ricevibilità – Discriminazione fondata sulla lingua – Natura particolare dei posti da coprire – Giustificazione – Interesse del servizio – Proporzionalità. — Causa T-631/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione che aveva escluso una candidata dall’elenco di riserva del concorso EPSO per amministratori nel settore della fiscalità. Ritiene che la limitazione della seconda lingua alle sole lingue inglese e francese integri una discriminazione linguistica non giustificata in modo sufficiente dalle esigenze del servizio. Respinge invece come irricevibile la contestazione dell’obbligo di usare la seconda lingua nei rapporti con l’EPSO, perché non incide sulla decisione finale di esclusione.
Concorso EPSO per amministratori nel settore della fiscalità: legittimità della limitazione della seconda lingua alle sole lingue inglese e francese e annullamento della mancata iscrizione in elenco di riserva.
La questione giuridica
Se la clausola del bando di concorso che limita la seconda lingua del concorso alle sole lingue inglese e francese sia illegittima per discriminazione fondata sulla lingua, e se tale eccezione di illegittimità sia ricevibile; in subordine, se la limitazione sia giustificata da esigenze di servizio e proporzionata alla natura dei posti da coprire. Inoltre, se l’obbligo di usare la seconda lingua nei rapporti con l’EPSO sia impugnabile in via incidentale.
Principio di diritto
Il Tribunale afferma che la limitazione della seconda lingua di un concorso dell’Unione alle sole lingue inglese e francese costituisce una disparità di trattamento fondata sulla lingua, ammissibile solo se oggettivamente e ragionevolmente giustificata da reali esigenze di servizio e proporzionata. Nel caso concreto, la Commissione non ha dimostrato che la limitazione fosse necessaria per rendere immediatamente operativi i vincitori, poiché le funzioni descritte nel bando e negli allegati non imponevano l’uso esclusivo di quelle due lingue e la prova delle competenze generali non doveva necessariamente svolgersi nella seconda lingua. L’eccezione di illegittimità è quindi ricevibile e fondata; di conseguenza, la decisione di non iscrizione nell’elenco di riserva è annullata. L’ulteriore eccezione relativa all’obbligo di comunicare con l’EPSO nella seconda lingua è invece irricevibile per difetto di collegamento con la decisione impugnata.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 20, paragrafo 2, lettera d), TFUE
- Articolo 41, paragrafo 4, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 1 quinquies Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 27 Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 28, lettera f), Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 1, paragrafo 1, lettera f), allegato III dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 90, paragrafo 2, Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 91, paragrafo 1, Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 134, paragrafo 1, regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento n. 1 del Consiglio del 15 aprile 1958
Concorso EPSO/AD/363/18 per amministratori nel settore della fiscalità: limitazione della seconda lingua e mancata iscrizione in elenco di riserva
La pronuncia riguarda un ricorso proposto da una candidata al concorso EPSO/AD/363/18 per posti di amministratore AD 7 nel settore della fiscalità. Il Tribunale è chiamato a valutare, in particolare, la legittimità della clausola del bando che limitava la seconda lingua alle sole lingue inglese e francese e l’effetto di tale limitazione sulla mancata iscrizione della ricorrente nell’elenco di riserva.
Fatti e procedimento principale
L’EPSO aveva pubblicato il bando di concorso l’11 ottobre 2018 per costituire elenchi di riserva destinati all’assunzione di funzionari da parte della Commissione, soprattutto nella DG Fiscalità e unione doganale. Il bando richiedeva due lingue ufficiali dell’Unione: la lingua 1 per i test a scelta multipla e la lingua 2 per il Talent Screener, le prove dell’Assessment Center e le comunicazioni con EPSO; la lingua 2 doveva essere obbligatoriamente inglese o francese. La ricorrente, cittadina italiana, aveva scelto italiano come lingua 1 e francese come lingua 2. Dopo le prove del Centro di valutazione, svolte in francese, la commissione giudicatrice l’aveva esclusa dall’elenco di riserva perché non aveva raggiunto il punteggio minimo nelle competenze generali. Il riesame fu respinto con decisione del 10 dicembre 2019, che costituiva l’atto impugnato. La successiva decisione di rigetto del reclamo amministrativo non aveva contenuto autonomo.
Questioni sottoposte al Tribunale
La ricorrente sollevava cinque motivi, ma il Tribunale si concentra sul primo, che contiene un’eccezione di illegittimità del bando di concorso. Le questioni centrali erano:
- se l’eccezione di illegittimità fosse ricevibile;
- se la limitazione della seconda lingua a inglese e francese integrasse una discriminazione fondata sulla lingua vietata dallo Statuto;
- se tale disparità fosse giustificata dalla particolare natura dei posti da coprire o dall’esigenza che i neoassunti fossero immediatamente operativi;
- se l’obbligo di utilizzare la seconda lingua nei rapporti con l’EPSO fosse anch’esso contestabile in via incidentale.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 270 TFUE, base del ricorso del personale;
- l’articolo 277 TFUE, per l’eccezione di illegittimità;
- l’articolo 47 della Carta, a tutela della tutela giurisdizionale effettiva;
- gli articoli 20, paragrafo 2, lettera d), e 41, paragrafo 4, Carta/TFUE sul diritto di rivolgersi alle istituzioni in una delle lingue dei Trattati;
- l’articolo 1 quinquies dello Statuto, che vieta la discriminazione, anche fondata sulla lingua, salvo giustificazione oggettiva e ragionevole;
- gli articoli 27 e 28, lettera f), dello Statuto;
- l’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), dell’allegato III dello Statuto;
- l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
Ricevibilità dell’eccezione di illegittimità
Il Tribunale distingue tra la clausola sulla limitazione della seconda lingua e quella che impone di usare la seconda lingua nei rapporti con EPSO. Per la limitazione a inglese e francese, l’eccezione di illegittimità è ricevibile. La ragione è che il bando, pur non essendo impugnabile direttamente dalla candidata nei termini ordinari, costituiva la cornice giuridica del concorso e presentava un nesso giuridico diretto con la decisione individuale di esclusione. Inoltre, la candidata aveva interesse a far valere l’illegittimità, perché l’eventuale annullamento avrebbe potuto procurarle un vantaggio concreto. Per l’obbligo di comunicare con EPSO nella seconda lingua, invece, l’eccezione è dichiarata irricevibile. Tale obbligo non ha avuto alcun influsso, diretto o indiretto, sulla decisione di non iscrizione nell’elenco di riserva, mancando quindi il collegamento necessario con l’atto impugnato.
Esistenza di una discriminazione fondata sulla lingua
Il Tribunale afferma che la limitazione della seconda lingua alle sole lingue inglese e francese costituisce una disparità di trattamento fondata sulla lingua, in linea di principio vietata dall’articolo 1 quinquies dello Statuto. Essa favorisce i candidati che conoscono meglio una di quelle due lingue e sfavorisce gli altri candidati che, pur conoscendo sufficientemente due lingue ufficiali dell’Unione, non possono svolgere le prove nella loro lingua meglio conosciuta. Il Tribunale ricorda però che simili disparità possono essere ammesse se oggettivamente e ragionevolmente giustificate e proporzionate alle reali esigenze del servizio.
Ragionamento sulla giustificazione e sulla proporzionalità
Il Tribunale esamina l’argomento della Commissione secondo cui la limitazione sarebbe giustificata dalla natura particolare dei posti da coprire e dall’esigenza che i vincitori siano immediatamente operativi. Rileva che la semplice descrizione delle funzioni nel bando e nell’allegato I non basta a dimostrare che solo inglese e francese consentano tale immediatezza operativa. La pluralità delle mansioni descritte suggerisce piuttosto che profili linguistici diversi possano essere utili al servizio, anche perché il lavoro riguarda analisi e controllo delle politiche fiscali e delle legislazioni degli Stati membri. Esamina poi i documenti prodotti dalla Commissione, che indicavano la diffusione dell’inglese e del francese nelle DG interessate e alcuni avvisi di posto vacante. Tali elementi, pur mostrando che inglese e francese sono lingue molto presenti, non provano che l’uso esclusivo di una di esse come seconda lingua sia oggettivamente necessario per essere immediatamente operativi. Anzi, dagli avvisi emerge che l’inglese appare indispensabile, mentre il francese ha un ruolo meno costante o solo auspicabile in alcuni casi. Il Tribunale sottolinea inoltre che la giustificazione legata all’immediatezza operativa riguarda soprattutto le competenze specifiche relative al settore, non le competenze generali. Tuttavia, il bando imponeva che tutte le prove dell’Assessment Center, incluse quelle sulle competenze generali, si svolgessero nella seconda lingua. Questa estensione non risultava necessaria rispetto all’obiettivo perseguito.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale accoglie il primo motivo nella parte ricevibile e lo ritiene fondato. Di conseguenza, annulla la decisione del 10 dicembre 2019 con cui la commissione giudicatrice aveva rifiutato, dopo riesame, l’iscrizione della ricorrente nell’elenco di riserva. Non essendo più necessario esaminare gli altri motivi, il Tribunale si pronuncia solo sulle spese e condanna la Commissione, soccombente, a sopportarle.
Principi ricavabili
La sentenza conferma che:
- la limitazione della seconda lingua di un concorso UE a poche lingue deve essere sorretta da elementi concreti e verificabili;
- la mera prevalenza di alcune lingue nei servizi interessati non basta a giustificare una restrizione linguistica;
- la prova dell’asserita esigenza di immediatezza operativa deve essere calata nelle mansioni effettive e nella struttura delle prove;
- l’obbligo di usare la seconda lingua in tutte le prove, comprese quelle sulle competenze generali, può risultare sproporzionato se non strettamente necessario.
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