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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-179/20

Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 6 July 2022. — JP v European Commission. — Civil service – Open competition – Notice of Competition EPSO/AD/363/18 for the recruitment of administrators in the field of taxation (AD 7) – Non-inclusion on the reserve list – Composition of the selection board – Stability – Manifest error of assessment – Liability. — Case T-179/20

Giurisprudenza europea62020TJ0179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di una candidata esclusa dalla lista di riserva di un concorso EPSO per amministratori nel settore fiscale. Esclude che la commissione giudicatrice fosse irregolare per carenza di specialisti tributari e ritiene sufficiente, ai fini della stabilità, la presenza del presidente solo in parte del colloquio. Non ravvisa infine alcun manifesto errore di valutazione nella correzione della prova orale e rigetta anche la domanda di risarcimento.

Concorso EPSO per amministratori AD 7 in materia fiscale: legittimità della composizione della commissione giudicatrice, della stabilità della sua composizione e dell’assenza dalla lista di riserva per asserito errore manifesto di valutazione

La questione giuridica

Se, nell’ambito di un concorso specialistico per amministratori nel settore della fiscalità, la commissione giudicatrice debba essere composta da membri con specifica esperienza tributaria; se la presenza del presidente solo per una parte del colloquio al centro di valutazione violi il principio di stabilità della composizione; e se la valutazione negativa della candidata al colloquio costituisca un manifesto errore di valutazione tale da giustificare annullamento e risarcimento.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che, in un concorso specialistico, l’autorità che nomina la commissione gode di un ampio margine di discrezionalità, ma i membri designati devono comunque possedere le capacità necessarie per valutare in modo obiettivo le prove; nel caso di specie, i componenti che hanno esaminato la candidata avevano esperienza sufficiente e pertinente in materia fiscale e la loro designazione non ha violato la parità di trattamento né il legittimo affidamento. Inoltre, la stabilità della composizione della commissione non è un requisito autonomo assoluto, ma uno strumento per garantire uguaglianza, coerenza e obiettività: la presenza del presidente solo all’inizio del colloquio, in funzione di coordinamento, è sufficiente se assicura l’applicazione uniforme dei criteri. Infine, la valutazione del colloquio orale rientra nell’ampio potere discrezionale della commissione e la ricorrente non ha dimostrato alcun errore manifesto; di conseguenza, sono respinte sia la domanda di annullamento sia quella risarcitoria.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 30 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 3 dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 1049/2001

Concorso EPSO/AD/363/18 per amministratori nel settore della fiscalità: esclusione dalla lista di riserva e contestazione della commissione giudicatrice

La pronuncia riguarda un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE da una candidata a un concorso generale EPSO per amministratori AD 7 nel settore della fiscalità. La ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione con cui, dopo riesame, la commissione giudicatrice aveva confermato la mancata iscrizione del suo nome nella lista di riserva, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti.

Fatti e procedimento

La candidata aveva partecipato al concorso EPSO/AD/363/18, sostenendo una prova pratica e le prove al centro di valutazione. In seguito alla comunicazione del 17 luglio 2019, EPSO le aveva indicato che non aveva raggiunto il punteggio minimo richiesto per figurare nella lista di riserva, attribuendole 99 punti su 180. La candidata aveva presentato richiesta di riesame e domande di accesso a documenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001; la decisione del 10 dicembre 2019 aveva confermato la sua esclusione e negato ulteriore accesso documentale. Dopo il reclamo amministrativo ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, la candidata ha adito il Tribunale.

Domande e motivi dedotti

A sostegno dell’annullamento, la ricorrente ha dedotto tre motivi principali:

  • la commissione giudicatrice non sarebbe stata composta da membri in possesso delle competenze fiscali necessarie per valutare obiettivamente una prova specialistica;
  • la composizione della commissione non sarebbe stata sufficientemente stabile, poiché il presidente non sarebbe rimasto presente per tutta la durata dei colloqui al centro di valutazione e non sarebbe stato sostituito dall’eventuale supplente;
  • in via subordinata, la valutazione della prova orale costituirebbe un manifesto errore di apprezzamento.

Quadro normativo richiamato

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 270 TFUE, base del ricorso del funzionario o candidato nei confronti delle istituzioni;
  • l’articolo 30 dello Statuto dei funzionari e l’articolo 3 dell’allegato III, relativi alla nomina e alla composizione della commissione giudicatrice;
  • l’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, per il reclamo amministrativo;
  • il regolamento (CE) n. 1049/2001 sul diritto di accesso ai documenti, menzionato nel contesto accessorio delle richieste documentali.

Primo motivo: capacità dei membri della commissione e parità di trattamento

Il Tribunale ricorda che le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale nell’organizzazione dei concorsi, ma tale discrezionalità è sindacabile nei limiti necessari a garantire parità di trattamento, coerenza della valutazione e obiettività. Richiama inoltre l’articolo 30 dello Statuto e l’articolo 3 dell’allegato III, che impongono che i membri della commissione, diversi dal presidente, siano designati dall’autorità che nomina e dal comitato del personale, e che gli officiali membri abbiano funzione e grado almeno pari a quelli del posto da coprire.

Nel caso concreto, il Tribunale osserva che i due membri che hanno condotto il colloquio della ricorrente erano di grado AD 10 e AD 7, quindi idonei sotto il profilo formale. Soprattutto, esamina i curricula: uno dei membri aveva esperienza in gestione documentale e analisi giuridica, competenze legali e una formazione anche in diritto tributario; l’altro, pur operando in una unità mergers di DG COMP, aveva maturato esperienza in materia di controllo degli aiuti di Stato, fiscalità e tax planning. Il Tribunale ritiene che queste qualifiche fossero sufficienti e pertinenti per valutare candidati destinati a funzioni fiscali, anche presso DG TAXUD e DG COMP.

Di conseguenza:

  • non vi è stata violazione del principio di parità di trattamento, poiché non è dimostrato che i candidati valutati da diverse coppie di esaminatori siano stati trattati in modo diverso in assenza di una giustificazione oggettiva;
  • non vi è stata lesione del legittimo affidamento, poiché la candidata non ha ricevuto alcuna assicurazione precisa da parte dell’amministrazione circa il livello di specializzazione fiscale degli esaminatori.

Secondo motivo: stabilità della composizione della commissione

Quanto al principio di stabilità, il Tribunale chiarisce che esso non costituisce un requisito autonomo assoluto, ma uno strumento per garantire uguaglianza, coerenza della valutazione e obiettività. La continuità della composizione può essere sostituita da misure organizzative idonee a garantire l’uniformità dell’apprezzamento.

In linea con la giurisprudenza richiamata, il Tribunale rileva che la presenza del presidente all’inizio del colloquio, per verificare la corretta applicazione della metodologia e dei criteri predefiniti, è una misura di coordinamento sufficiente. Poiché la ricorrente non contesta che tale presenza iniziale fosse idonea ad assolvere la funzione di coordinamento, il motivo viene respinto. Il fatto che il presidente non fosse presente per l’intera durata del colloquio e non fosse sostituito dal supplente non integra, di per sé, una violazione invalidante.

Terzo motivo: assenza di manifesto errore di valutazione

Il Tribunale ricorda che le valutazioni della commissione sui candidati, specie nelle prove orali, rientrano nel suo ampio potere discrezionale e sono sindacabili solo in presenza di una violazione manifesta delle regole di funzionamento o di un errore flagrante. Il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione.

Nel caso concreto, la candidata contestava i punteggi ottenuti nelle competenze generali e nel colloquio specialistico, invocando la sua lunga esperienza professionale, i suoi titoli accademici e la coerenza tra le risposte fornite e i criteri di selezione. Il Tribunale osserva però che:

  • la buona performance in prove precedenti, come il Talent Screener, non dimostra l’errore nella prova orale, poiché i risultati di test diversi possono variare;
  • la commissione deve basare la valutazione esclusivamente sulle prestazioni rese nella prova specifica, non sulla carriera pregressa del candidato;
  • la semplice convinzione soggettiva della candidata di aver risposto correttamente non prova un errore manifesto;
  • la ricorrente non ha indicato una concreta violazione delle regole procedurali o un’incoerenza oggettiva tra note e giudizi scritti che consentisse un controllo giurisdizionale più penetrante.

Pertanto, il Tribunale esclude l’esistenza di un errore manifesto nella valutazione della prova orale e respinge il terzo motivo.

Domanda risarcitoria

La domanda di risarcimento viene respinta in via conseguenziale. Il Tribunale applica il principio consolidato secondo cui, quando la domanda risarcitoria è strettamente connessa alla domanda di annullamento, il rigetto di quest’ultima comporta il rigetto anche della prima. Poiché non è stata accolta alcuna censura contro la decisione di non iscrizione nella lista di riserva, manca il presupposto per il riconoscimento del danno.

Dispositivo e principi ricavati

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna la ricorrente alle spese. Sul piano operativo, la decisione conferma che, nei concorsi specialistici dell’Unione, non è necessario che ogni esaminatore sia un tecnico del settore in senso stretto, purché i membri della commissione abbiano competenze sufficienti e pertinenti per valutare obiettivamente le prove. Conferma inoltre che la stabilità della composizione della commissione non impone una presenza continua del presidente, se esistono adeguati meccanismi di coordinamento, e ribadisce l’ampia discrezionalità della commissione nelle prove orali, limitando il sindacato del giudice all’errore manifesto o alla violazione delle regole procedurali.

Come è indicizzato

Materiepubblico impiego dell’unione europeaconcorsi epsodiritto dei funzionariparità di trattamentoresponsabilità extracontrattuale e risarcimento del danno

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